CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A •1 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ben motivato ponendo in evidenza che, secondo quanto risulta dalla relazione UEPE, non vi sono elementi per ritenere che l'interessato abbia iniziato un percorso di revisione critica del vissuto criminale; rilevato che ha poi concluso per la sussistenza di un significativo pericolo di recidiva anche in ragione dei gravi precedenti penali e dei procedimenti pendenti rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il o