CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9270/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a., rappresentata e difes a dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326; –ricorrente – contro Gesafin S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de' Medici (p.e.c . indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo [OSCURATO:PERSONA] -Cessione - Successione nei contratti - Cessione d'azienda -Successione nei contratti ex art. 2558 cod. civ. -Contratto bancario– Lettera di patronage studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 97; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5481 /201 9 , depositata l’11 settembre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma ha confermato, con la sentenza in epigrafe, la decisione di primo grado che, in accoglimento delle domande propost e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dalla Gesafin S.p.a. contro la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a., aveva dichiarato che: a)la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non doveva più nulla alla banca in riferimento al rapporto di c/c n. 18608/1994 oggetto del conferimento del ramo di azienda operato dalla stessa, nella precedente denominazione di S.A.F.A.B. S.p.a.; b)la Gesafin S.p.a. non era garante per il medesimo rapporto nei confronti della banca. 1.1. Ha infatti rilevato, conformemente al primo giudice, che: ─ Safab S.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) aveva ceduto alla Safab S.r.l. l'intero ramo di azienda, tra cui anche i rapporti giuridici attivi e passivi e quant'altro risultante dalla relazione di stima; ─ tra questi rapporti vi era, nella voce di bilancio, l'esposizione complessiva verso la MPS riferita al c/c in oggetto; ─ tale rapporto di c/c, non avente natura personale, era attinente all'esercizio dell’attività del ramo di azienda ceduto. Ha quindi osservato che: ─ per sua natura il rapporto di c/c è un contratto a prestazioni corrispettive che non può dirsi esaurito,in assenza di una sua formale chiusura, con la sola messa a disposizione da parte della banca del conto, ben potendo esso essere soggetto a mutazioni continue sia dal punto di vista attivo che passivo in base alle esigenze del correntista e nel rispetto dei termini contrattuali; ─ ne consegue che il saldo passivo indicato al momento della cessione dalla banca, non può di per sé portare a ritenere che esso fosse inerente ad un rapporto ormai chiuso non vertendosi, nel caso di specie, in un una cessione di un debito in sé solo considerato; non può trovare, pertanto, applicazione il disposto dell'art. 2560 c.c. che fa riferimento alle sole ipotesi di rapporti contrattuali ormai definiti; ─ né si comprende quale rilievo possa assumere l’esistenza di altri rapporti di apertura di credito in favore della cedente unitamente ad un pool di banche, stante la chiara cessione del c/c relativo al ramo di azienda ceduto. 1.2. Con riferimento poi alla posizione della Gesafin S.r.l., ha osservato che la lettera di patronageera chiaramente riferita alla sola cedente e giammai alla cessionaria, attesa l’estraneità della patrocinante rispetto alla cessionaria, e che non sono stati dedotti in giudizio profili di responsabilità da inadempimento della patrocinante ai sensi dell'art. 1218 c.c.. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste la Gesafin S.r.l. in liquidazione, depositando controricorso. 3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ.. Sostiene che, nel caso di specie, era quest’ultima disposizione, e non la prima, a dover trovare applicazione, atteso che la banca «aveva già posto in essere l'attribuzione patrimoniale dovuta nel quadro dei rapporti contrattuali tra le parti, facendo affluire sul rapporto di conto corrente l'importo corrispondente al finanziamento del quale si è dato atto, senza alcuna contestazione avversaria, nei precedenti gradi di giudizio». Rimarca che, diversamente da quanto rilevato in sentenza, occorreva assegnare in tal senso rilievo dirimente alla circostanza dell’esistenza di altri rapporti di apertura di credito in favore della cedente unitamente ad un pool di banche: circostanza che ─ evidenzia ─ era stata documentata in giudizio ed era rimasta peraltro non contestata. Osserva quindi che, «da questo angolo visuale … non entrava in gioco solo la disciplina del contratto di conto corrente bancario, bensì anche quella dell'apertura di credito, a fronte della quale sussisteva (e sussiste, a norma dell'art. 2560 c.c.) senz'altro una posizione debitoria "secca" della società cedente … ora la Gesafin, nei confronti della Banca». Soggiunge che «il contratto di apertura di credito, sul quale … il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello poi, non si sono affatto soffermati, ha senz'altro carattere personale, essendo strettamente connesso alle caratteristiche e qualità del soggetto richiedente l'affidamento, elementi questi tutt'altro che indifferenti per la Banca concedente, con conseguente esclusione, in radice, della possibilità di applicazione della disciplina prevista dall'art. 2558 c.c.». 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..Lamenta che la Corte d'appello ha del tutto omesso di pronunciarsi, erroneamente considerandola irrilevant e , sul l ’ eccezion e della Banca relativa al fatto che nel conto corrente si inseriva un contratto di apertura di credito. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello dato una risposta eccentrica al motivo di gravame con il quale si censurava l’accoglimento anche della domanda di accertamento negativo dell’obbligo gravante sulla Gesafin S.p.a. in virtù della lettera di patronageda essa sottoscritta. Premesso che, sul punto, essa aveva sostenuto che, anche a voler in ipotesi ammettere che la disciplina applicabile al caso di specie fosse quella di cui all'art. 2558 c.c., la Gesafin S.p.a. sarebbe stata pur sempre obbligata nei confronti della Banca in forza della predetta lettera, osserva che al riguardo la Corte si è limitata a rilevare, incomprensibilmente, che « non costituiscono oggetto del presente giudizio i profili di responsabilità da inadempimento della patrocinante ai sensi dell'art. 1218 c.c.», mentre avrebbe dovuto verificare la validità ed efficacia di tale atto negoziale, oggetto di domanda di accertamento negativo da parte dell'allora attrice Gesafin S.p.a., non essendo in effetti azionati, in questo giudizio, profili diinadempienza. 4. Il primo motivo è inammissibilee, comunque, infondato. 4.1. Come evidenziato dalla stessa ricorrente non si rinviene, nella sentenza impugnata, alcun accenno all’esistenza di un collegamento tra il contratto di apertura di credito (attorno alla cui supposta esistenza ruotano le argomentazioni censorie della ricorrente) e il conto corrente bancario (che, con accertamento in sé non fatto segno di censura alcuna, la Corte territoriale ha ritenuto soggetto alla disciplina di cui all’art. 2558 cod. civ., in quanto rapporto ancora in corso inerente all’azienda ceduta).Invano, pertanto , si cercherebbe un’affermazione che, con riferimento all’apertura di credito, abbia a valutarsi in relazione all’erroriuris denunciato . L’inciso cui al riguardo la ricorrente fa specifico riferimento (quello, cioè, con il quale i giu dici d’appello rilevano di non comprendere «quale rilievo possa assumere l’esistenza di altri rapporti di apertura di credito in favore della cedente unitamente ad un pool di banche»), lungi dal potersi ritenere rivelatore di una ricognizione del fatto conforme a quella postulata dal motivo in esame, evidenzia piuttosto che l’allegazione fattuale con la quale la Corte capitolina si è misurata era quella,ben diversa, dell’esistenza di «altri rapporti di apertura di credito» e non quella di un rapporto di apertura di credito riversantesi su quello, l’unico oggetto di controversia,di conto corrente. I giudici di merito, come ammesso esplicitamente dalla stessa ricorrente, si sono occupati solo di questo rapporto e di esso hanno statuito la natura di contratto in corso inerente all’azienda ceduta, come tale regolato, quanto agli effetti della cessione di quest’ultima, dall’art. 2558 cod. civ.; non risulta che essi abbiano invece inteso riferirsi anche alla diversa questione del se e in che termini una distinta disciplina di tali effetti potesse predicarsi in relazione alla distinta origine delle poste passive, se e in quanto isolabile, a seconda se rinvenienti oppure no da accrediti operati dalla banca in esecuzione di contratto di apertura di credito in conto corrente. Giova in proposito ribadire che non può ricondursi nell'ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la deduzione con la quale si contesti al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia bensì di avere erroneamente ricostruito la fattispecie concreta cui riferire la qualificazione giuridica, quest’ultima operazione integrando un giudizio non già di diritto bensì di fatto, eventualmente impugnabile sotto il profilo del vizio di motivazione, nei ristretti limiti in cui è oggi sindacabileex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. 4.2. Mette conto comunque osservare, prescindendo dai superiori assorbenti profili di inammissibilità, che la prospettazione censoria ─ risolventesi essenzialmente nell’assunto secondo cui all’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente e alla derivazione di accrediti sul conto da tale diversa fonte negoziale avrebbe dovuto assegnarsi prevalenza nel qualificare, ai fini di causa, la natura del rapporto e dei crediti da esso derivanti in capo alla banca ─ è fallace, dovendo al contrario ritenersi che,una volta versato il finanziamento nel conto corrente di corrispondenza, è la disciplina di questo che detta il momento e le modalità della individuazione del saldo, creditore o debitore. In altri termini, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l’erogazione del finanziamento, realizzat o attraverso l’attribuzione diuna provvista sul conto, entra nell’economia di questo rapporto, con la conseguenza che, come di consueto, nella logica di detto rapporto, il saldo (attivo o passivo) è destinato a emergere e può essere fatto valere solo al momento, e sul presupposto, della chiusura del conto. Affermare dunque, che al momento della cessione, la somma erogata dalla banca fosse un “debito” ai sensi dell’art. 2560, è errato: solo alla fine del rapporto il “debito” per l’apertura di credito si sarebbe potuto configurare. In tal senso ─ in una fattispecie per certi versi contigua in cui si verteva del subentro o meno di società cessionaria d’azienda nel rapporti di conto corrente bancario intrattenuto dalla banca convenuta con la società cedente (subentro affermato dalla amministrazione straordinaria della cessionaria, ma contestato dalla banca convenuta con azione revocatoria)─ questa Corte, nel dar ragione alla attrice in revocatoria, ha avuto modo di evidenziare, del tutto condivisibilmente, che il recesso della banca dalla apertura di credito è del tutto insufficiente a dimostrare anche un ipotetico recesso dai contratti di conto corrente (dei quali si trattava, giacché su di essi erano affluiti i pagamenti oggetto di revocatoria): un tale recesso, infatti, avrebbe comportato necessariamente la chiusura dei conti, il rendiconto finale con la determinazione del saldo, e la fine del servizio di cassa, con la conseguente impossibilità dei pagamenti sugli stessi conti mediante i versamenti alla cui revocazione la banca si opponeva (Cass. 26/10/2007, n. 22538). 4.3. Ne discende anche l’irrilevanza dell’ulteriore argomento basato sulla supposta natura strettamente personale del contratto di apertura di credito in conto corrente. Taleargomento ─ giova peraltro rilevare ─ è comunque anch’esso infondato, dal momento che costituiscono contratti aventi carattere personale, come tali esclusi dalla successione nel caso di trasferimento della azienda a norma dell'art 2558 cod. civ. – solo quelli inerenti alla azienda nei quali, in considerazione dell'oggetto e della natura del negozio, è la persona dell'alienante ad assumere tale importanza da determinare la sua insostituibilità rispetto alle prestazioni contrattuali che rimangono individuate nelle sue specifiche qualità (v. Cass. n. 3723 del 25/07/1978 ) . Non po sson o invece assumere a tal fine rilievole condizioni di affidabilità economica della controparte la cui valutazione pertiene al normale esplicarsi della libertà negoziale delle parti ed è come tal e comun e a tutti i contratti (per i quali non sia dalla legge previsto un obbligo di contrarre). In caso di cessione d’azienda, tale libertà trova tutela, nella facoltà, consentita al contraente ceduto, di recedere dal contratto in presenza di giusta causa(v. Cass. n. 21445 del 12/10/2007). 5. Discende dalle superiori considerazioni anche l’inammissibilità del secondo motivo, per difetto di decisività del vizio dedotto.L’inammissibilità è peraltro predicabile, ancor prima, anche per ragioni, per così dire, intrinseche. Ciò che vi si deduce esula, invero, dal contenuto che all’evocato paradigma censorio hanno attribuito Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». In realtà quel che si deduce è un vizio di omessa pronuncia, ma pur riguardato in tale prospettiva ─ nell’esercizio del potere-dovere spettante a questa Corte di autonomamente qualificare la doglianza in relazione alla effettiva natura delle ragioni che la sostengono e senza potersi ritenere vincolata alla erronea qualificazione che di esse ne è data dalla parte (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) ─ il motivo si appalesa inammissibile, perché inosservante dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, nella sua duplice declinazione contenutistica e localizzatrice degli atti nel fascicolo di causa, ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., esegnatamente: a) dell’atto d’appello (indicazione necessaria onde consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte al giudice di legittimità non siano "nuove" e di valutare la fondatezza del motivo stesso senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte: v. Cass. n. 17049 del 20/08/2015); b) delle conclusioni del giudizio di primo grado (indicazione a sua volta necessaria onde verificare che quella formulata in appello non fosse domanda nuova, ché in tal caso l’omessa pronuncia risulterebbe comunque giustificata dalla novità della domanda e non sarebbe pertanto censurabile ex art. 112 cod. proc. civ.). La ricorrente omette peraltro anche di specificare se il motivo di gravame fosse stato mantenuto, come necessario, anche in sede di precisazione delle conclusioni, occorrendo ricordare al riguardo che la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delleconclusioni (Cass. n. 5087 del 03/03/2010) . 6. Il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’ulteriore e alternativa ratio decidendispesa sul punto in sentenza. Diversamente da quanto postulato in ricorso, questa , invero , non si limita a rilevare che « non costituiscono oggetto del presente giudizio i profili di responsabilità da inadempimento della patrocinante ai sensi dell'art. 1218 c.c.», ma prima ancora giustifica il rigetto del gravame, sul punto , sul rilievo che « la lettera di patronage era chiaramente riferita alla sola cedente e giammai alla cessionaria, attesa l’estraneità della patrocinante rispetto alla cessionaria». La banca non si confronta criticamente con tale affermazione, salvo opporre il contrario asserto a sua volta fondato sull’assunto che trattavasi nella specie di lettera di patronage «forte», come tale idonea ad impegnare il patronnant anche in caso di inadempimento del cessionario d’azienda. Trattasi, però , di assunto mediato da una inammissibile implicita valutazione di merito, circa l’interpretazione dell’atto negoziale, opposta a quella operata in sentenza, dedotta, come detto, senza alcun confronto critico con l’interpretazione accolta dai giudici a quibus e, per ciò stesso, anche in termini certamente eccedenti dai limiti nei quali è consentito in sede di legittimità il sindacato sulla interpretazione degli atti negoziali. Va rammentato al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., con l’avvertenza che, in tale ultimo caso, la violazione denunciata esige d'essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (v. ex multis Cass. n. 17427 del 18/11/2003; n. 20990 del 23/08/2018; n. 21978 del 12/07/2022). 7. Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,