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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20465/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/09/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdio ciVVISU dtlt pau udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34955_22 Ritenuto che con unico, comune, motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata applicata ex art. 444, c.p.p. la pena per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 del d.P.R. 309/90, deducono l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza del reato così come contestato e la carenza e illogicità della motivazione sul punto; rilevato, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti privi di legittimazione, ossia dagli interessati personalmente (Sez.

U, sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 — 01); considerato in ogni caso che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del l'atto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, ciascun ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza del reato così come contestato e la carenza e illogicità della motivazione sul punto, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il co igliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/09/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdio ciVVISU dtlt pau udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34955_22 Ritenuto che con unico, comune, motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata applicata ex art. 444, c.p.p. la pena per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 del d.P.R. 309/90, deducono l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza del reato così come contestato e la carenza e illogicità della motivazione sul punto; rilevato, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti privi di legittimazione, ossia dagli interessati personalmente (Sez. U, sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 — 01); considerato in ogni caso che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del l'atto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, ciascun ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza del reato così come contestato e la carenza e illogicità della motivazione sul punto, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il co igliere estensore
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