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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 31444/2022

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14188-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 5206/8/19 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA depositata il 3/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 14188 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 14188/2022 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 18252, depositata il 7 giugno 20221 con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 5206/08/19 della CTR della Sicilia, decidendo nel merito, accoglieva l'originario ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento, compensando le spese dei gradi di merito, con rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Rileva il ricorrente che, nel ricorso introduttivo aveva chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario; risultava pertanto l'errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoré antistatario di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, II comma, cod. proc. civ. che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).

Non essendosi la CTR pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 18252, depositata il 7 giugno 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a 15% spese generali ed accessori di legge», le parole «con distrazione .in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 18252, depositata il 7 giugno 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole oltre a 15% spese generali ed accessori di legge», le parole «con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]».

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta • ordinanza.

Roma, 28 settembre 2022 I Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14188-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 5206/8/19 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA depositata il 3/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 14188 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 14188/2022 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 18252, depositata il 7 giugno 20221 con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 5206/08/19 della CTR della Sicilia, decidendo nel merito, accoglieva l'originario ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento, compensando le spese dei gradi di merito, con rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Rileva il ricorrente che, nel ricorso introduttivo aveva chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario; risultava pertanto l'errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoré antistatario di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, II comma, cod. proc. civ. che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). Non essendosi la CTR pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente. In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 18252, depositata il 7 giugno 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a 15% spese generali ed accessori di legge», le parole «con distrazione .in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 18252, depositata il 7 giugno 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole oltre a 15% spese generali ed accessori di legge», le parole «con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta • ordinanza. Roma, 28 settembre 2022 I Presid
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