CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 03558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2768/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] '85 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1314/201 8 depositata il04/10/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMauro Vitiello, che ha chiesto l’estinzione del giudizio . Udito per la controricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre nessuno è comparso per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 85 ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero di IVA indebitamente detratta per l’anno 2008 in relazione ad un a cessione di terreni, che l’Ufficio aveva considerato non edificabili, con la conseguenza che l’atto era esente ai fini IVA. La CTP di Genova ha accolto parzialmente il ricorso mentre la CTR della Liguria ha respinto l’appello erariale e ha accolto l’appello incidentale della contribuente annullando in totol’atto impositivo. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due mezzi. Ha resistito con controricorso la società che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more la contribuente ha presentato domanda di definizione della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 depositando la relativa documentazione, compresa la ricevuta del versamento effettuato, che, ai fini dell’estinzione. può limitarsi alla prima rata. Sussistono i presupposti di cui all’art. 1, comma 198 , della citata legge n. 197/2022 per dichiarare l’estinzione del giudizio , mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzion