CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 20340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24 gennaio 2022 la Corte di appello di Bari, confermando quella emessa in data 12 dicembre 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare di Trani, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624-625, primo comma nn. 5) e 7), 56-575 cod.pen. da lui commessi il 19/06/2017 per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un ciclomotore appartenente ad [OSCURATO:PERSONA] e per avere, dopo tale tentativo e al fine di assicurarsene l'impunità, compiuto atti idonei ad uccidere [OSCURATO:PERSONA], investendolo volontariamente con l'auto su cui si era dato alla fuga. Secondo i giudici di merito è provato che lo Schiavulli ed un complice sono stati sorpresi mentre armeggiavano sul ciclomotore, sono fuggiti salendo a bordo dell'auto di proprietà di un familiare dell'imputato imboccando però una strada a fondo chiuso, e nel tornare indietro lo Schiavulli, che si era posto alla guida del veicolo, ha indirizzato il veicolo, a tutta velocità, contro [OSCURATO:PERSONA] che si era posto in mezzo alla strada per tentare di fermarlo, e lo ha investito nonostante questi, all'ultimo momento, abbia tentato di scansarsi. In particolare i giudici di merito hanno respinto la tesi difensiva che contesta la qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio sostenendo doversi qualificare il fatto come delitto di lesioni personali: i testimoni, riscontrando la dichiarazione della persona offesa, hanno confermato la volontarietà dell'investimento, e la dinamica del fatto dimostra anche la idoneità degli atti a mettere in pericolo la vita della persona offesa, secondo una valutazione in concreto ed ex ante, essendosi trattato dell'investimento di un pedone con un veicolo lanciato a tutta velocità. L'idoneità dell'azione dimostra anche la sussistenza del dolo omicidiario dell'imputato: egli, al fine di sfuggire all'inseguimento messo in atto da vari componenti della famiglia Zinfollino, ha spinto l'auto contro la vittima, postasi al centro della strada, senza mettere in atto neppure un tentativo di frenata ed anzi deviando la direzione di marcia verso questa, così da colpirla in pieno nonostante il suo tentativo di scansarsi, e così palesemente accettando non il rischio dell'evento, che appariva probabile o certo, ma accettando l'evento stesso. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 575 cod.pen., e l'omessa motivazione in riferimento a specifiche doglianze contenute nell'atto di appello. La Corte di appello ha emesso una motivazione solo apparentemente analitica in merito alla richiesta di qualificare il delitto di tentato omicidio come un'ipotesi di lesioni personali, in quanto non ha preso in esame gli elementi decisivi illustrati nell'atto di appello, cioè il fatto che lo Zinfollino non è stato investito «in pieno» bensì è stato colpito solo con l'estrema destra del parabrezza dell'auto, e il fatto che l'investimento sia avvenuto in un orario in cui non è prevedibile la presenza di traffico, e in una strada ampia. Nel percorrere una strada ampia e priva di traffico un guidatore non può prevedere con certezza di investire un pedone che gli si pari davanti all'improvviso, come lo Schiavulli ha affermato essere avvenuto in relazione ai movimenti dello Zinfollino, diversamente da chi percorra una strada con carreggiata ridotta e forte restringimento, magari per la presenza di un traffico intenso. La Corte di appello non ha motivato su questa specifica doglianza, che però è stata indirettamente presa in esame concedendo l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 5 cod. pen., attribuendo alla vittima un concorso doloso nel verificarsi dell'evento. La motivazione è inoltre contraddittoria laddove è stato affermato tale concorso doloso della vittima ma anche confermato il dolo dell'imputato, apparendo impossibile la sussistenza di una intenzionalità di commettere il delitto in presenza delle predette circostanze. La Corte di cassazione ha più volte affermato che il dolo diretto, in questo caso alternativo, si configura quando la volontà dell'agente non si dirige verso l'evento tipico ma egli si configura l'alta probabilità che la sua condotta condurrà a quell'evento. La sentenza impugnata non ha però valutato la sussistenza certa degli elementi costitutivi della fattispecie di reato e la convinzione dell'imputato che la sua condotta avrebbe di sicuro portato all'evento-morte. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1 La Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Il ricorso, invece, è meramente reiterativo delle argomentazioni proposte nel giudizio di merito, e sollecita una valutazione su questioni non decisive, senza confrontarsi con la sentenza di appello, che ha esaminato dette argomentazioni con motivazione esaustiva e non manifestamente illogica. In particolare il ricorso non fa alcun riferimento agli argomenti sui quali la Corte di appello ha fondato la sua decisione di conferma della sentenza di primo grado, e non si confronta con le prove dichiarative ritenute decisive per affermare la sussistenza della idoneità e univocità degli atti diretti a commettere un tentativo di omicidio, e non il meno grave delitto di lesioni volontarie, cioè le testimonianze della persona offesa e di alcuni testi oculari. Secondo tali testimonianze, lo Schiavulli non fece alcun tentativo per evitare di investire lo Zinfollino, postosi in mezzo alla strada per cercare di fermare l'auto dei fuggitivi, ed anzi continuò la marcia ad elevata velocità, senza frenare, e addirittura «deviò la direzione di marcia, così da colpire in pieno lo Zinfollino». Da questa condotta volontariamente diretta a colpire, con l'autovettura, un pedone fermo sulla strada la Corte di appello, con motivazione logica, ha dedotto sia la sussistenza di atti univocamente diretti e idonei a cagionarne la morte, sia l'animus necandi dell'imputato che, dirigendosi in velocità contro detto pedone e addirittura deviando verso di esso per colpirlo con certezza, ha voluto o almeno accettato l'evento-morte, che appariva «altamente probabile o certo», e non si è verificato solo perché la vittima è riuscita a gettarsi di lato, limitando così gli effetti dell'investimento. 1.2 Alla luce di tale motivazione, risultano manifestamente irrilevanti le affermazioni contenute nel ricorso, circa la scarsa prevedibilità di investire un pedone circolando in una strada ampia e priva di traffico: tali elementi sono significativi nel caso di un investimento conseguente ad una condotta di guida imprudente, ma non nel caso di specie, in cui l'investimento è avvenuto volontariamente. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo visto il pedone, non ha compiuto alcuna manovra di emergenza per evitarlo né ha messo in atto almeno un tentativo di frenata, ed anzi, come ritenuto provato dalla Corte di appello, ha volontariamente diretto il veicolo contro di lui, ad elevata velocità. Le condizioni della strada descritte dal ricorrente, ampia e priva di traffico, confermano la volontarietà dell'investimento: lo Schiavulli aveva la possibilità di compiere una manovra diretta ad evitarlo, avendo spazio per deviare la marcia allontanandosi dal pedone stesso, ed invece ha condotto il veicolo contro di lui, con una condotta che dimostra, come logicamente ritenuto dai giudici di merito, il dolo omicidiario. 1.3 Infine non c'è alcuna contraddittorietà tra la qualificazione del reato come un tentato omicidio e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 5, cod.pen.: lo Zinfollino si è esposto volontariamente al rischio di un investimento tentando di fermare, con la sua sola presenza fisica, un'auto che viaggiava ad elevata velocità, ma proprio le condizioni della strada, che rendevano possibile allo Schiavulli di evitare l'investimento sia frenando e riducendo la propria velocità, sia deviando la marcia lontano dal pedone, dimostrano che la condotta di quest'ultimo non ha reso inevitabile tale investimento, in quanto esso poteva essere evitato dall'imputato, il quale al contrario, come detto, lo ha volontariamente messo in atto. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre