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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14184/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 7.6.2019, il Tribunale di Monza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa aggravata in concorso loro in concorso ascritto al capo D) della rubrica e, ritenuta la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 900 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso ed a mezzo del medesimo difensore, entrambi gli imputati che lamentano: 2.1 vizio di motivazione quanto alla condotta truffaldina: rilevano, in primo luogo, come in relazione al capo D), per il quale è intervenuta la condanna, non sia emersa alcuna condotta concorsuale della Breccolotti, rimasta del tutto estranea alla compravendita; sottolinea, per altro verso, come non sia emerso un intento truffaldino originario dovendosi perciò relegare la vicenda nell'ambito di un inadempimento di natura contrattuale; 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 62bis cod. pen.: osserva che la Corte avrebbe potuto contenere la pena avendo omesso di considerare una serie di elementi rilevanti a tal fine.

3. Il ricorso è inammissibile poiché i rilievi articolati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). 3.1 È noto, infatti, che nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di illecito penale è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montalti; Cass. Pen., 2, 22.9.2010 n. 37.859, Bologna).

Per altro verso, è evidente che la prova del dolo "iniziale" non può che provenire ed essere fondata sulla valorizzazione di elementi fattuali che possono essere della più varia indole e che possono attingere la fase antecedente come anche quella successiva al perfezionamento dell'accordo purché tali da rivelare l'iniziale proposito dell'agente (cfr., Cass. Pen., 6, 6.4.2011 n. 16.465, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha ribadito che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione; conf., Cass. Pen., 2, 21.1.2015 n. 6.847, Spalanzino, resa in materia di d'insolvenza fraudolenta, in cui la Corte ha ribadito che la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione; conf., in tal senso, Cass. Pen., 2, 16.6.2015 n. 39.887, Straputicari ed altri).

Nel caso in esame la Corte di Appello ha valorizzato a tal fine una serie di elementi quali, in particolare, il fatto che la persona offesa fosse stata indotta a corrispondere l'intero prezzo prima ancora della consegna della vettura e, anche, a pagare anticipatamente il passaggio di proprietà del veicolo di cui la società non era in realtà proprietaria e non aveva a tal fine nemmeno interessato la società di leasing aggiungendo che il Lappo mai si sarebbe determinato in tal senso se fosse stato consapevole di dover operare un esborso così rilevante senza poter conseguire la disponibilità né materiale né tantomeno "giuridica" del veicolo.

Quanto alla posizione della Breccolotti, la Corte ha spiegato che proprio le continue rassicurazioni fornite (anche) da costei (peraltro coinvolta in altre e numerose operazioni di franca natura truffaldina) alla persona offesa davano conto della consapevolezza della natura della vicenda così argomentando in via inferenziale in termini rispetto ai quali il ricorso si pone in mero e polemico contrasto non riuscendo ad evidenziare un profilo di legittimità coltivabile in questa sede. 3.2 Il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio si atteggia, di fatto, ad una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata e senza che, in alcun modo la difesa sia stata in grado di indicare i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art.606 cod. proc. pen. - da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta lamentando invece la non corretta valutazione delle prove acquisite ed insistendo, da ultimo, per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. di cui nessuna menzione era stata fatta in appello.

In definitiva, il ricorso è assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibild.it ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 7.6.2019, il Tribunale di Monza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa aggravata in concorso loro in concorso ascritto al capo D) della rubrica e, ritenuta la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 900 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso ed a mezzo del medesimo difensore, entrambi gli imputati che lamentano: 2.1 vizio di motivazione quanto alla condotta truffaldina: rilevano, in primo luogo, come in relazione al capo D), per il quale è intervenuta la condanna, non sia emersa alcuna condotta concorsuale della Breccolotti, rimasta del tutto estranea alla compravendita; sottolinea, per altro verso, come non sia emerso un intento truffaldino originario dovendosi perciò relegare la vicenda nell'ambito di un inadempimento di natura contrattuale; 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 62bis cod. pen.: osserva che la Corte avrebbe potuto contenere la pena avendo omesso di considerare una serie di elementi rilevanti a tal fine. 3. Il ricorso è inammissibile poiché i rilievi articolati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). 3.1 È noto, infatti, che nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di illecito penale è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montalti; Cass. Pen., 2, 22.9.2010 n. 37.859, Bologna). Per altro verso, è evidente che la prova del dolo "iniziale" non può che provenire ed essere fondata sulla valorizzazione di elementi fattuali che possono essere della più varia indole e che possono attingere la fase antecedente come anche quella successiva al perfezionamento dell'accordo purché tali da rivelare l'iniziale proposito dell'agente (cfr., Cass. Pen., 6, 6.4.2011 n. 16.465, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha ribadito che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione; conf., Cass. Pen., 2, 21.1.2015 n. 6.847, Spalanzino, resa in materia di d'insolvenza fraudolenta, in cui la Corte ha ribadito che la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione; conf., in tal senso, Cass. Pen., 2, 16.6.2015 n. 39.887, Straputicari ed altri). Nel caso in esame la Corte di Appello ha valorizzato a tal fine una serie di elementi quali, in particolare, il fatto che la persona offesa fosse stata indotta a corrispondere l'intero prezzo prima ancora della consegna della vettura e, anche, a pagare anticipatamente il passaggio di proprietà del veicolo di cui la società non era in realtà proprietaria e non aveva a tal fine nemmeno interessato la società di leasing aggiungendo che il Lappo mai si sarebbe determinato in tal senso se fosse stato consapevole di dover operare un esborso così rilevante senza poter conseguire la disponibilità né materiale né tantomeno "giuridica" del veicolo. Quanto alla posizione della Breccolotti, la Corte ha spiegato che proprio le continue rassicurazioni fornite (anche) da costei (peraltro coinvolta in altre e numerose operazioni di franca natura truffaldina) alla persona offesa davano conto della consapevolezza della natura della vicenda così argomentando in via inferenziale in termini rispetto ai quali il ricorso si pone in mero e polemico contrasto non riuscendo ad evidenziare un profilo di legittimità coltivabile in questa sede. 3.2 Il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio si atteggia, di fatto, ad una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata e senza che, in alcun modo la difesa sia stata in grado di indicare i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art.606 cod. proc. pen. - da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta lamentando invece la non corretta valutazione delle prove acquisite ed insistendo, da ultimo, per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. di cui nessuna menzione era stata fatta in appello. In definitiva, il ricorso è assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibild.it ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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