CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Genova ha dichiaratoinammissibile l'istanza di revisione ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen. dellasentenza della Corte di assise di appello di Grosseto in data 24 ottobre 2019,irrevocabile il 19 dicembre 2023, con cui XXXXXXXXXXXXXXXX era statocondannato alla pena di diciassette anni e sei mesi di reclusione per i reati di cuiagli artt. 584, 585 n. 1), 577, n. 1), 61 n. 2) e 5) cod. pen. (capo a) e art. 624-bis cod. pen. (capo b), così diversamente qualificato il fatto di rapinaoriginariamente contestato.1.2. Con l'istanza di revisione si chiedeva «di effettuare una nuovavalutazione delle risultanze probatorie che, acquisite durante il procedimento,avrebbero determinato l’assoluzione del sig. [OSCURATO:PERSONA], se correttamente eadeguatamente valutate nei tre gradi di giudizio», essendo «fondamentalecomprendere le modalità con cui la condotta si sarebbe esplicata e le cause deldecesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente».Secondo la prospettazione difensiva, il consulente del Pubblico ministero equello della difesa erano giunti a conclusioni incompatibili, ma consulenza diparte non era stata adeguatamente presa in considerazione dai Giudici di merito;conseguentemente, la tesi difensiva – secondo la quale l’infarto della vittima erastato determinato da cause naturali, che non vi era stata alcuna violenza fisicasulla vittima da parte del condannato, infine che i piccoli segni sull’emi-voltosinistro, l’emorragia del cuoio capelluto e la rottura dell’osso ioide eranoascrivibili alla caduta del corpo esanime – era stata immotivatamente esclusa. Sideduce che, a fronte di due consulenze i cui risultati erano diametralmenteopposti, avrebbe dovuto essere disposta una perizia e è per tali ragioni che conl’istanza di revisione si era chiesta l’acquisizione di una nuova consulenza legale,anch’essa giunta a conclusioni incompatibili con quella del consulente dellaPubblica accusa.1.3. A ragione della decisione la Corte di appello ha dapprima dato adeguatasintesi della ricostruzione fattuale rinveniente dalle sentenze di merito e, perquanto qui d’interesse, ha indicato le ragioni per le quali era stata disattesa laversione alternativa prospettata dalla difesa e ritenuta supportata dallaconsulenza di parte.[OSCURATO:PERSONA] della revisione ha, invero, richiamato la puntuale analisi con cui iGiudici di merito avevano superato la tesi dell'imputato – secondo cui la vittimaera caduta, battendo la testa, a seguito di un malore – evidenziandonel’implausibilità alla luce di quanto emerso sia dai primi accertamenti delpersonale sanitario del 118 (che aveva verificato come [OSCURATO:PERSONA] presentasse labocca serrata, con un'occlusione delle vie aeree e una lesione cervicale recente),sia da quanto emerso dall'esame esterno e dall'autopsia (che evidenziavano unadisepitelizzazione dei tessuti sull'emi-volto sinistro, in regione zigomatica ementoniera, nonché un'impronta dei due denti incisivi superiori sulla parteinterna del labbro superiore, come rilevato anche dagli operatori del 118). Talielementi erano dunque ritenuti dimostrativi di una forza fisica esterna esercitatasul volto della vittima, prima della morte. Inoltre, si era valorizzata la circostanzache l'autopsia aveva confermato la presenza di un ematoma nella regioneoccipitale e una serie di lesioni di tipo escoriativo (a livello della guancia sinistra,dello zigomo sinistro e dell'angolo mandibolare sinistro), oltre alla fratturadell'osso ioide, situato al livello della trachea, nella parte alta del collo. Ciò,valutato unitamente alla patologia di sclerosi del miocardio da cui era affetta lavittima, avevano indotto il consulente del pubblico ministero a ritenere che lamorte di [OSCURATO:PERSONA] fosse da attribuire ad un meccanismo di tipo combinato, inparte dovuto alla compressione e all'agitazione derivante da una possibilecol luttazione, da cui era derivato un meccanismo di t ipo rif lessocardiocircolatorio, definito trauma di tipo psicoemotivo. Le lesioni subite dalladonna erano state certamente prodotte in vita, mentre la lesione dell'osso ioidenon poteva certamente essere stata causata da manovre rianimatorie, ma, comeevincibile dall'infiltrazione dei tessuti molli, era da ascrivere ad un'azioneviolenta, esercitata con una compressione significativa; l'esame istologico avevaconfermato la presenza di fenomeni emorragici a livello del punto di fratturadell'osso ioide e la presenza di meccanismi infiammatori.Conclusivamente, si era verificata una compressione a livello del collo dellavittima, in posizione frontale, con un braccio attivo che, pur non causando unprocesso asfittico, aveva determinato una reazione del tipo choc emotivo cheaveva agito sul cuore e sullo stato del miocardio, determinando il decesso delladonna.Lo stesso consulente della difesa aveva confermato la presenza diescoriazioni all'emi-volto sinistro, la frattura dello ioide e l'esistenza di un esiguoinfiltrato emorragico dei tessuti molli intorno a tale frattura, ascrivendo le lesioniad un intervento di manovre rianimatorie (del tutto escluse alle luce delledichiarazioni del personale del 118, che aveva semplicemente constatato ildecesso della donna) e la frattura dell'osso ioide ad alla caduta all'indietro dellaXXXXXX, con iperestensione del collo (ricostruzione del tutto confutata dalconsulente del pubblico ministero).1.4. Dopo tale articolata premessa in fatto, il [OSCURATO:PERSONA] della revisione haosservato come la richiesta non presentasse alcuno dei requisiti di cui all’art. 630cod. proc. pen., sostanziandosi esclusivamente in una critica delle sentenze dimerito e nella esplicita richiesta di rivalutazione della consulenza redatta dalconsulente della difesa, già oggetto di accurata e approfondita valutazione daparte dei giudici di merito.Quanto, poi, alla nuova consulenza di parte di cui la difesa aveva chiestol’acquisizione, la Corte di appello ha chiarito che la stessa non poteva costituireprova nuova, sulla scorta del principio espresso in sede di legittimità, secondocui, in tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., unaperizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientificheidonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibilidi fornire sicuramente risultati più adeguati.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, a mezzo deldifensore di fiducia e, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuto carattere di "non novità" della prova indicatanell’istanza di revisione.Avversa l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui,con l’istanza di revisione, il condannato si fosse limitato a chiedere una nonconsentita nuova valutazione della consulenza della difesa, affermando che inrealtà detta consulenza non era mai stata valutata, se non apparentemente,poiché il “metro” della sua valutazione era stato quello della consulenza delPubblico ministero, laddove l’attendibilità della ricostruzione scientifica dei fattiavrebbe dovuto essere oggetto di analisi da parte di un terzo consulente,imparziale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 2 febbraio 2026, ha prospettato ladeclaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.2. Non è superfluo, in via di premessa, richiamare il tenore testuale dell'art.630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. che permette la richiesta di revisione se,dopo la condanna, sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole ounite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere proscioltoa norma dell'art. 631 cod. proc. pen. (quindi, a norma degli artt. 529, 530 o 531cod. proc. pen.).La natura di impugnazione straordinaria (si veda Corte cost. n. 28 del 1969)giustifica l'adozione di un modello procedimentale bifasico che richiede unpreventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazionipretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione diun nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutativedettate dal legislatore.Quale necessario antecedente logico-giuridico dell'apertura del giudizio direvisione, l'indagine preliminare costituisce un momento interno al procedimentoche, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta, si sviluppa neiseguenti passaggi, enucleabili sulla scorta dell'art. 634 cod. proc. pen.: i) verificadell'osservanza dell'oggetto dell'istanza, delle forme prescritte e dellalegittimazione del richiedente; ii) riconducibilità delle ragioni per le quali èchiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 cod.proc. pen.; iii) idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, che ilcondannato deve esser prosciolto anche con formula dubitativa; iv) nonmanifesta infondatezza della richiesta.Se è evidente che i criteri di valutazione delle prove nuove o sopravvenutesono differenti nelle due fasi, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, insede di valutazione sull'ammissibilità della richiesta, la consistenza delle provededotte come nuove ovvero sopravvenute deve essere comunque oggetto divaglio: si è, invero, affermato che, per l'ammissibilità della richiesta di revisionebasata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solol'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contestoprobatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindiidentificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013,Scimone, Rv. 256157).In questa fase, la Corte d'appello ha un limitato potere-dovere divalutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementiaddotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia diproscioglimento: è legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e diconferenza degli elementi nuovi, che non deve ovviamente tradursi in indebiteanticipazioni del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017 Aurichella,Rv. 271306; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Lavalutazione preliminare del giudice sull'ammissibilità della richiesta proposta sullabase dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinatanell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale esvilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/oinaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 –03).3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principisin qui sunteggiati: l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifestainfondatezza è stata pronunciata poiché la stessa era fondata non giàsull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione diprove già conosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017Di Stefano, Rv. 271071; Sez. 6, n. 20022 del30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.259779).La Corte di appello, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, hacorrettamente osservato che, con essa, l’istante non aveva prospettato lasopravvenienza o la scoperta di prove nuove e ha – altrettanto correttamente –negato il carattere di novità alla consulenza tecnica a firma di [OSCURATO:PERSONA].Sul punto va qui richiamato il consolidato principio espresso in sede dilegittimità secondo cui «Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, nonpuò mai costituire “prova nuova” una diversa valutazione tecnica ovveroscientifica di dati già valutati, perché ciò equivarrebbe a un apprezzamentocritico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento»(Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994, dep. 1995, Rv. 201111), con la precisazione chepossono invece costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto diindagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioniscientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati nonr a g g i u n g i b i l i c o n l e m e t o d i c h e i n p r e c e d e n z a d i s p o n i b i l i »(Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281749; Sez. 5, n. 10523 del20/02/2018, Rossi, Rv. 272592).[OSCURATO:PERSONA] della revisione si è posto, dunque, nell’alveo di tale principio.Né la difesa – in sede di istanza di revisione ovvero di ricorso per cassazione– ha dedotto che la consulenza prodotta era stata svolta sulla base di acquisizionitecniche ovvero scientifiche diverse e innovative, limitandosi, attraverso unacensura a-specifica, a rilevare che la stessa giungeva – come peraltro quella diparte, adeguatamente valutata nel corso del giudizio di merito – a conclusioniradicalmente opposte alla ricostruzione del consulente del pubblico ministero.Conclusivamente, sulla base di una motivazione priva di vizi di manifestaillogicità e, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al sindacato dilegittimità, il [OSCURATO:PERSONA] della revisione ha ritenuto che la richiesta di revisionedell’istante non integrasse nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dall’art.630 cod. proc. pen e che, invece, la stessa costituisse una mera critica alledecisioni dei Giudici di merito, pervenendo, su questa corretta base, a dichiarareinammissibile la richiesta di revisione. Tale valutazione, ivi compresa quella inordine alla rilevanza della prova costituita dalla consulenza di parte, si sottraealla censura in sede di legittimità, posto che il [OSCURATO:PERSONA] della revisione hadimostrato di aver preso cognizione di tutte le ragioni dell’istante in punto didedotte implicazioni delle asserite nuove prove, mediante una motivazioneadeguata e immune da vizi logici, così da rendere insindacabile, in sede digiudizio di legittimità, il conseguente convincimento.In tema di revisione, infatti, la declaratoria d’inammissibilità della richiestaper essere le "nuove prove" palesemente inidonee a inficiare l'accertamento deifatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede dilegittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizilogici (si vedano le già citate Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281749 e Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere esseredichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.