CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1363/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio telematicopresso il proprio difensore in forza di procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] condomicilio telematico presso il proprio difensore in forza di procura spe- ciale in calce al controricorso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio telematicopresso il proprio difensore, in forza di procura speciale in calce al controricorso controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4268/2022, notificata il 17 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di con- siglio del 16 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4268/2022 della Corte d’appello di Napoli. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Napoli. È stata emessa proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., per inammis- sibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso,avverso pronuncia di rigetto della domanda principale di usucapione e di accoglimento di quella ricon- venzionale di rivendicazione di un terreno. A seguito di tempestiva opposizione del ricorrente, è stata fissata decisio- ne in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. Dalla sentenza impugnata risulta che: - con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto Ro- sa Cerbone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Napo- li, sez. distaccata di Casoria, per sentire dichiarare l’avvenuta usucapione del terreno agricolo sito nel Comune di Casoria, località Sarricchio, di are 77 e centiare 40, in catasto al foglio 10 particella 177, risultato nella tito- larità di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 2003 con delazione dell’eredità a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 2005 con delazione dell’eredità ad Amalia, Vincenzo, Aspreno, Valeria e [OSCURATO:PERSONA]),in occasione di atti di esproprio emanati nel 2002; - costituendosi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda e, in via ri- convenzionale, condanna degli attori principali alla restituzione del terreno e al risarcimento dei danni da occupazione illegittima dello stesso, di cui si sono affermati unici proprietari in ragione dei titoli allegati (atto donativo nuziale del 1906 in favore di [OSCURATO:PERSONA], successione ereditaria del 1949 in favore di [OSCURATO:PERSONA] fu Ferdinando e atti di procedure espro- priative) e del possesso esclusivo, in forza del quale hanno chiesto di es- sere riconosciuti essi stessi titolari per intervenuta usucapione; - il Tribu- nale ha ritenuto che gli espropri hanno interessato il terreno per la sola estensione di 1.508 mq, mentre la partecoltivata di maggiore estensione (di 6.232 mq) è quella su cui verte il giudizio di usucapione, e che la con- duzione del terreno a discarica di inerti, l’assenza di colture tali da lasciare tracce nel terreno tra il 1997 e il 2000 e l’avvenuto pagamento dell’imposta ICI solamente a partire dal 1998 impedisconodi ritenere sus- sistente il possesso utile all’usucapione nel ventennio antecedente la pro- posizione della domanda giudiziale; - il Tribunale ha quindi rigettato tutte le domande, in considerazione dell’accertata proprietà del Comune di Na- poliin relazione alla minor parte del terreno e della mancanza di interver- sio possessionisper la maggior parte restante di esso. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli, rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA], comproprietario unitamente agli eredi di Gen- naro Rocco, il terreno censito al fg. 10 del catasto del Comune di Casoria, particelle 1625 e 1627, con esclusione della zona estesa 1.508 mq, di pro- prietà del Comune di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/o errata e/o falsa applica- zione del combinato disposto dell’art. 948 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697, primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe accolto l’avversa domanda di rivendicazione pur affermando che il titolo d’acquisto derivati- vo (foglio nuziale donativo per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1906 e successivi atti di trasferimento per successione) non costituisse titolo ido- neo ad assolvere all’onere probatorio previsto per chi agisce ex art. 948, primo comma, c.c., a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto. Sicché l’attenuazione dell’onere probatorio gravante sull’attore in rivendi- ca, assunta nella sentenza impugnata, non può ritenersi plausibile, sia in quanto tale attenuazione si fonda sulla sussistenza di un titolo idoneo a dimostrare l’acquisto della proprietà, sia in quanto la precedente titolarità di [OSCURATO:PERSONA] emerge da mere intestazioni catastali ed è contestata in una serie di atti. Il primo motivo è manifestamente infondato. La decisione della Corte distrettuale si fonda, difatti, sul principio consoli- dato secondo cui in caso di azione di rivendica la portata dell’onere proba- torio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l’attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l’usucapione può subire opportuni tempe- ramenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i lo- ro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il ri- conoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione) - così Cass., Sez. 6, ordinanza n. 1569 del 19 gennaio 2022, Rv. 663812-. Infatti, a pag. 19 la sentenza impugnata spiega che i Cimmino, a fronte della proposizio- ne della domanda riconvenzionale dai Rocco-Cerbone, non hanno affatto negato che in origine il bene si apparteneva a [OSCURATO:PERSONA] nella cui catena successoria è subentrato l’odierno appellante (…), ma solo riferito di non avere ottenuto dimostrazione stragiudiziale del diritto petitorio al- trui e dia vere comunque usucapito il bene in ragione dell’inveterato pos- sesso Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di di- scussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione e/o errata applicazione dell’art. 948 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697, primo comma, c.c., avendo la Corte territoriale ri- tenuto che il terreno in contesa fosse stato espropriato solo parzialmente, per l’estensione di mq 1500, anziché integralmente, come provato dai de- creti di esproprio e dal libro cespiti del Comune di Napoli: ciò esclude che [OSCURATO:PERSONA] sia proprietario del terreno. Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discus- sione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione e/o errata applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: il ricorrente lamenta che la Corte d’appello si sia avvalsaper giungere all’avversata decisione della sola di- chiarazione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], tralasciando i mezzi di pro- va sull’animus possidendi, delcorpus possessionis e su lla durata ultraven- tennale del possesso (versamenti ICI effettuati dal 1998 al 2008, n. 3 ri- cevute di pagamenti dell’IMU, fotografie dei luoghi attestanti coltivazioni di epoca precedente ed estratto particellare da cui si evince che, alla data degli espropri degli anni Sessanta, i Cimmino erano nel possesso del ter- reno). Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto volti, in realtà, a censurare l’omesso apprezzamento dell’intero compendio istruttorio e a sollecitare una rivalutazione delle prove. Ciò è inibito al giudice di legittimità, in quanto “l’esame dei documenti esi- biti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del me- rito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indica- re le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la de- cisione adottata” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostan- za naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o de- duzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli ele- menti istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inam- missibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Inoltre, poiché il ricorso è deciso in coerenza con la proposta di definizione anticipata, ricorre il presupposto per l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., richiamati dall’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c. (cfr. S.U. n. 27195/2023). Poiché, infine, il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 1.750,00 per compensi ed euro 1.750,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e in favore del Comune di Napoli in euro 1.500,00 per compensi ed euro 1.500,00 ai sen- si dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in entrambi i casi oltre accessori di legge ed euro 200,00 per esborsi. Condanna altresì il ricorrente a pagare l’ulteriore somma di euro 1.750,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ul- terio