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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 16445/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41451/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.), nonché la memoria in data 14 marzo 2023; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo dedotto nel ricorso (e ribadito nella citata memoria) con cui il ricorrente censura la violazione di legge in ordine all'art. 388, commi 3 e 4 cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che secondo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l'ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai predetti fini, l'essenza dell'atto non è data dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell'ingiunzione (Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv. 278964); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41451/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.), nonché la memoria in data 14 marzo 2023; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo dedotto nel ricorso (e ribadito nella citata memoria) con cui il ricorrente censura la violazione di legge in ordine all'art. 388, commi 3 e 4 cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che secondo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l'ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai predetti fini, l'essenza dell'atto non è data dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell'ingiunzione (Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv. 278964); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 16445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris