CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 15346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47083/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il delitto di cui agli artt. 610 comma 2,, 339 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrenl:e denunzia l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza della Corte di Appello - è manifestamente infondato perché la prescrizione è maturata solo in data 29 gennaio 2024, quindi successivamente alla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ove il ricorso per cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. E ciò in quanto l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 20