CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 37139/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 maggio 1976 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 gennaio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati dei reati di cui agli art. 44, 83, 93, 95, 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001, 632 e 639-bis cod. pen. 2. Con un unico motivo di ricorso la difesa degli indagati eccepisce la violazione di legge perché il Tribunale del riesame aveva omesso di rispondere ai rilievi in merito alla prescrizione dei reati contravvenzionali. Contesta la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la protrazione degli abusi a causa della realizzazione di opere aggiuntive che si erano rese necessarie per la manutenzione dei manufatti preesistenti. Lamenta l'omessa motivazione sulla prescrizione dei reati di cui agli art. 632 e 639 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Secondo la prospettazione accusatoria, accolta dal GIP di [OSCURATO:PERSONA], i lavori abusivi iniziati nel 2012 sono proseguiti almeno fino all'aprile 2018, epoca di realizzazione della tinteggiatura e della pavimentazione del cortile, e i ricorrenti hanno eseguito il frazionamento catastale degli immobili compiendo una lottizzazione abusiva negoziale cui era seguita una lottizzazione abusiva materiale. Secondo i ricorrenti, invece, le attività manutentive, relative solo ad alcune delle autonome edificazioni abusive, da tempo ultimate, dovevano considerarsi non già come la prosecuzione dell'originaria attività edificatoria abusiva, bensì come nuove e ulteriori condotte criminose con la conseguenza di ritenere l'abusiva edificazione dei nuovi volumi prescritta in ragione dell'autonomia strutturale e funzionale delle opere illegittimamente contestate. L'ordinanza impugnata ha esaminato approfonditamente i rilievi difensivi, concludendo che le opere erano cessate all'aprile 2018, salvo diversa analisi da compiersi nel giudizio di merito. I ricorrenti ripropongono in questa sede la loro lettura dei fatti, la cui cognizione è inibita al giudice di legittimità, che, nelle misure cautelari reali, esercita un controllo sulla motivazione solo per violazione di legge, in termini di inesistenza o apparenza (Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, SU, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692) A differenza di quanto argomentato dalla difesa, il Tribunale del riesame ha escluso la prescrizione per tutti i reati contestati, diffondendosi sulle contravvenzioni, ma facendo al contempo un discorso di carattere generale comprensivo anche dei delitti di cui agli art. 632 e 639 cod. pen. Deve ulteriormente evidenziarsi che, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata, in sede cautelare la prescrizione è valutabile solo se emerga ictu °cui/ (Cass., Sez. 3, n. 41342 del 10/10/2008, Leva, Rv. 241412-01). Nella specie, tale circostanza è stata motivatamente esclusa perché il Tribunale del riesame ha considerato che sono stati eseguiti ulteriori lavori su manufatti già 7 - abusivi spostando così il dies a quo della cessazione della condotta illecita (Cass., Sez. 3, 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]