CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame cautelare, in riforma dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto, nei confronti di IDA Salvatore, la sostituzione della applicata misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per mesi sei in relazione a fattispecie di corruzione propria. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato IDA' Salvatore articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta gravità indiziaria. 2.1.1. Secondo il ricorrente, sarebbe stata in primo luogo travisata la conversazione 5 marzo 2020 nella parte in cui si valutava una espressione utilizzata dall'indagato che parlava della impossibilità di aggiustare le cose. Tale conversazione e tale espressione sarebbero state decontestualizzate e avrebbero dovuto essere riferite alla precedente sede e ad una sfortunata esperienza lecita, raccontata peraltro ad un imprenditore avente ufficio all'interno di unità sanitaria. 2.1.2. Sarebbe inoltre ingiustificato il collegamento tra tale conversazione e quella intercettata il 19 giugno 2020 in cui il D'ANDREA indica l'indagato come "questo che lavora alla direzione generale che ci ha favorito anche con i commissari", circostanza di cui non vi sarebbe traccia nel rimanente contenuto del fascicolo processuale. Tale ultima intercettazione sarebbe stata inoltre travisata in relazione al significato attribuito al termine "anche". 2.1.3. L'intercettazione in cui il D'ANDREA riferisce l'invio dei due camion di terra di cui all'imputazione, evidenzierebbe inoltre la mancata conoscenza con l'indagato che potrebbe al più dimostrare l'esistenza di un rapporto di amicizia o di generica gratitudine. 2.1.4. Difetterebbe inoltre alcuna competenza dell'imputato in ordine all'adozione dei mandati di pagamento risultando costui unicamente un esperto informatico che non aveva ulteriori mansioni di concetto, 2.1.5. Difetterebbe alcun titolo per cui l'indagato potesse o dovesse rapportarsi ai commissari con i quali non è nemmeno mai stato visto interloquire. 2.1.6. Mancherebbe la prova di un sollecito diretto, di un patto corruttivo, di un interesse privato indebito che sacrifichi l'interesse pubblico. 2.1.7. Risulterebbe infine dal tenore delle intercettazioni che le utilità perseguite dal D'ANDREA sarebbero state ottenute tramite altri canali avendo costui un rapporto diretto con il prefetto e con il soggetto competente per la firma dei mandati (TRINGALI); rapporto che era stato pienamente attivato dallo stesso coindagato. Ne conseguirebbe anche che i riferimenti fatti dall'indagato alle attività 2_ svolte per accelerare le firme dei mandati di pagamento risulterebbero mere rassicurazioni e non dimostrerebbero un effettivo potere dell'indagato di incidere sul procedimento 2.2. Violazione di legge in relazione alla individuazione di un atto contrario doveri d'ufficio, all'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico, "all'asservimento di cui all'articolo 318 c.p.". Secondo il ricorrente, l'impegno a velocizzare i pagamenti integrerebbe non il delitto contestato ma il delitto di cui all'articolo 318 cod pen non sussistendo alcun atto contrario ai doveri d'ufficio e risultando il mandato di pagamento atto dovuto, non potendosi ritenere che la situazione debitoria dell'amministrazione potesse trasformare "in contrario doveri d'ufficio il pagamento con ritardo dei debiti". Quanto all'elemento psicologico, inoltre, non vi sarebbe motivazione in ordine agli elementi da cui desumere la consapevolezza dell'illiceità del pagamento da parte dell'indagato. Mancherebbe infine l'indicazione di un previo accordo e di effettive controprestazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alle doglianze in punto ricostruzione delle condotte ascritte, deve rilevarsi che i giudici territoriali correttamente partono dall'assunto che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar). 2.1. Per altro verso, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È quindi possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). 2.2. Ciò premesso, il nucleo degli elementi da cui deriva l'affermata sussistenza della gravità indiziaria si incentra nelle seguenti intercettazioni richiamate a pag. 32 dell'ordinanza impugnata: • 11 giugno 2020, in cui IDA' Salvatore riferisce al D'ANDREA Antonino le attività svolte per velocizzare la firma di alcune pratiche all'interno dell'Ufficio di appartenenza; • 12 giugno 2020, in cui IDA' Salvatore comunica al D'ANDREA l'avvenuta firma e di avere parlato anche con uno dei soggetti che doveva firmare fornendo all'interlocutore una spiegazione sui motivi delle lentezze; • 17 giugno 2020, in cui il D'ANDREA avvisa l'IDA' che gli sta portando la terra insieme a un amico "che non si è preso nulla"; • 18 giugno 2020, in cui il D'ANDREA riferisce a un terzo soggetto, il CHILA', di avere mandato la terra "a questo che lavora alla Direzione Generale che ci ha favoriti anche con i Commissari"; • 1 luglio 2020, in cui si riferisce di una consegna riscontrata anche dagli appostamenti della PG. 2.2.1. L'attività dell'IDA' come soggetto intraneo alla Direzione Generale asservito agli interessi del gruppo riconducibile al D'ANDREA risulta riscontrata poi dall'intercettazione 18 marzo 2021 in cui lo IDA' forniva delle informazioni interne all'ufficio e riferiva di essersi speso per la firma di un imprecisato atto e lo stesso D'ANDREA raccomandava di "non forzare" per non attirare sospetti (pag. 33 dell'ordinanza impugnata) anche in conseguenza del pericolo di essere intercettati. 2.2.2. Risulta quindi la presenza di una interpretazione delle conversazioni basata sul significato sostanzialmente letterale delle espressioni utilizzate dagli interlocutori, confermata dalla palese conseguenzialità dell'una rispetto all'altra, dalla coerenza dei concetti espressi alla situazione storica e dalla costanza dei concetti stessi rispetto a conversazioni captate in un diverso momento di tempo. Per tali caratteri, l'interpretazione medesima risulta non suscettibile di ulteriore sindacato non avendo la difesa ha difesa dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato né assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Rv. 241023). Peraltro, proprio il contenuto delle intercettazioni permette di considerare le accertate condotte dell'indagato alla stregua di contributo causale comunque effettivo e che comunque si aggiungeva ad altri "canali" gestiti dal proprio referente. 2.2.3. Le rimanenti deduzioni relative alla ricostruzione dei fatti e al significato da attribuire alle conversazioni captate risultano per il resto proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Quanto ai profili di diritto attinenti alla sussistenza o meno di un atto contrario all'ufficio e alla qualificazione giuridica dei fatti, deve darsi atto che manca nel caso di specie un effettivo interesse del ricorrente. Va infatti ribadito che, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato prospetti una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità. Nel caso di specie, anche il diverso titolo di reato invocato dal ricorrente permetteva l'applicazione della misura cautelare originariamente applicata, sussisteva - come visto - il presupposto della gravità indiziaria, vi era una compiuta valutazione delle esigenze cautelari in relazione ricollegate ad una condotta che rimane storicamente inalterata e risulta incontestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Ne consegue la mancanza di profili che possano implicare l'emanazione di un provvedimento favorevole al ricorrente per di più dovendosi dare atto della intervenuta sostituzione della misura con altra di natura interdittiva. 4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent