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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 1986

Cassazione n. 33881/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali egli risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] datata 11 maggio 2020, per più reati legati dalla continuazione per i quali era stata inflitta una pena complessiva; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia datata 6 giugno 2023, per più reati legati dalla continuazione per i quali era stata inflitta una pena complessiva.

2. Con ordinanza in data 8 luglio 2025, il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione e rideterminava la pena complessiva per tutti i reati ivi indicati in venti anni e quattro mesi di reclusione.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto a ottenere l'annullamento dell'ordinanza suddetta in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente afferma, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., che, con riferimento a tale profilo, il giudice dell'esecuzione è incorso in violazioni degli artt. 81 e 133 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare gli aumenti di pena a seguito di accoglimento di istanza di riconoscimento della continuazione, non ha tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità ed è incorso in un errore di metodo, perché non ha proceduto alla individuazione del reato più grave e alla rideterminazione della pena per tutti i reati satellite in ordine ai quali ha riconosciuto la continuazione, ma è poi pervenuto a stabilire gli aumenti di pena per tali reati in misure non proporzionate alle loro gravità. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondata - con il conseguente assorbimento dell'altra - la censura riguardante il metodo seguito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

21.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, qualora debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 - 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259030).

1.2. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il principio qui richiamato, perché non ha individuato, come il più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., un solo reato fra tutti quelli per i quali ha riconosciuto la continuazione, e non ha determinato gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite muovendo dalla pena base prevista per detto unico reato più grave, ma ha considerato come pena base quella di diciassette anni e quattro mesi di reclusione che era stata indicata in tale misura dalla citata sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] datata 11 maggio 2020 come quella complessiva per più reati legati dalla continuazione, non come pena base per il reato più grave.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo esame sul punto senza incorrere nel vizio riscontrato e rispettando tutti i principi che regolano la materia.

In particolare, in sede di giudizio di rinvio dovrà tenersi conto, fra l'altro, del principio in base al quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01; la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).

Sull'argomento, è stato sottolineato che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - deve rendere possibile, 3in tal modo, un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01).

Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ord P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali egli risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] datata 11 maggio 2020, per più reati legati dalla continuazione per i quali era stata inflitta una pena complessiva; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia datata 6 giugno 2023, per più reati legati dalla continuazione per i quali era stata inflitta una pena complessiva. 2. Con ordinanza in data 8 luglio 2025, il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione e rideterminava la pena complessiva per tutti i reati ivi indicati in venti anni e quattro mesi di reclusione. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto a ottenere l'annullamento dell'ordinanza suddetta in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente afferma, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., che, con riferimento a tale profilo, il giudice dell'esecuzione è incorso in violazioni degli artt. 81 e 133 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare gli aumenti di pena a seguito di accoglimento di istanza di riconoscimento della continuazione, non ha tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità ed è incorso in un errore di metodo, perché non ha proceduto alla individuazione del reato più grave e alla rideterminazione della pena per tutti i reati satellite in ordine ai quali ha riconosciuto la continuazione, ma è poi pervenuto a stabilire gli aumenti di pena per tali reati in misure non proporzionate alle loro gravità. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondata - con il conseguente assorbimento dell'altra - la censura riguardante il metodo seguito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 21.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, qualora debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 - 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259030). 1.2. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il principio qui richiamato, perché non ha individuato, come il più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., un solo reato fra tutti quelli per i quali ha riconosciuto la continuazione, e non ha determinato gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite muovendo dalla pena base prevista per detto unico reato più grave, ma ha considerato come pena base quella di diciassette anni e quattro mesi di reclusione che era stata indicata in tale misura dalla citata sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] datata 11 maggio 2020 come quella complessiva per più reati legati dalla continuazione, non come pena base per il reato più grave. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo esame sul punto senza incorrere nel vizio riscontrato e rispettando tutti i principi che regolano la materia. In particolare, in sede di giudizio di rinvio dovrà tenersi conto, fra l'altro, del principio in base al quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01; la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Sull'argomento, è stato sottolineato che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - deve rendere possibile, 3in tal modo, un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01). Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ord P.Q.M
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