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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 39412/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari emessa in data 28 marzo 2025, che ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso.

2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato la mancanza e la contraddittorietà della motivazione relativa agli elementi costitutivi del delitto contestato.

Il Tribunale del riesame non avrebbe operato alcuna valutazione autonoma degli elementi di fatto atti a confermare il giudizio di gravità indiziaria in ordine sodalizio criminoso contestato; il Tribunale del riesame, infatti, non si sarebbe confrontato né con il compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza genetica, né con la specifiche censure proposte con i motivi di riesame circa l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo contestato.

Il Tribunale, facendo ricorso a frasi standardizzate, avrebbe solo genericamente valutato le censure proposte dalla difesa e non avrebbe dato conto di elementi probatori specifici e concreti atti ad attestare l'esistenza di un perdurante vincolo associativo.

Il Tribunale del riesame, peraltro, non avrebbe considerato che l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può essere inferita meramente da vincoli parentali, famigliari o amicali tra gli indagati o dalla mera commissione di singoli episodi delittuosi di approvvigionamento, di detenzione a fine di spaccio o di cessione di sostanza stupefacente.

Il Tribunale del riesame, inoltre, non si sarebbe confrontato con il contenuto dell'intercettazione ambientale n. 1475/2018 del 1 ottobre 2018, captata nell'autovettura in uno ad [OSCURATO:PERSONA], che confuterebbe l'ipotesi accusatoria che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di corrieri dell'ipotizzata organizzazione criminosa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la mancanza e la contraddittorietà della motivazione relativa alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso contestato.

Anche su questo punto il Tribunale del riesame non si è confrontato con i motivi di riesame, limitandosi a confermare il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Giudice per le indagini preliminari con «asserzioni "inespressive"», che si risolvono in un generico e acritico richiamo alle risultanze investigative.

Il Tribunale, peraltro, non avrebbe indicato gli elementi indiziari atti a qualificare la relazione intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] quale consapevole attuazione del programma associativo e non quale mero concorso in singoli delitti scopo.2.3.

Il difensore con il terzo motivo ha eccepito la motivazione meramente apparente in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis cod. pen., nella duplice forma dell'agevolazione della consorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso al metodo mafioso.

2.4. Con il quarto motivo il difensore ha censurato la mancanza e la contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura applicata.

La motivazione dell'ordinanza ricorsa è solo "fittizia", in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente a carico dell'indagato un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, utilizzando argomentazioni di stile mediante il generico richiamo alla commissione di un consistente numero di reati commessi.

L'ultima condotta delittuosa contestata al ricorrente, peraltro, risale al 15- 16 gennaio 2019 (e, dunque, a circa sette anni fa) e dopo la stessa non si registrano condotte illecite a carico del ricorrente.

3. In data 10 novembre 2025 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi e ha ribadito l'inosservanza degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di proporzionalità della misura privativa della libertà da applicare in concreto.

4. Con la memoria depositata in data 24 novembre 2025 il difensore ha rilevato che la sesta sezione della Corte di cassazione, in data 19 novembre 2025, relativamente alle analoghe argomentazioni rappresentate con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], coimputato e fratello del ricorrente, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore ha, inoltre, ribadito che il Tribunale del riesame non ha considerato il c.d. tempo silente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato la mancanza e il carattere meramente apparente della motivazione relativa agli indizi atti a dimostrare gli elementi costitutivi del delitto contestato e, con il secondo motivo, ha rivolto analoga censura in ordine alla motivazione relativa alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso contestato.3.

I motivi sono fondati.

3.1. Il Tribunale del riesame, infatti, non ha motivato sulle censure, astrattamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame, in quanto si è limitato a confermare integralmente l'ordinanza genetica senza rispondere alle deduzioni della difesa.

Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell'ipotesi di accusa, il giudice deve, tuttavia, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815 - 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), Borgnis, Rv. 251848 - 01) e procedere alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.

Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve, dunque, dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765 - 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).

Questa Corte ha, inoltre, ravvisato il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 - 02).

3.2. Questo sindacato è assente nell'ordinanza impugnata.

Sulle censure, obiettivamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame il Tribunale del riesame non ha motivato, in quanto si è limitato ad affermare la fondatezza del giudizio di gravità indiziario espresso nell'ordinanza genetica, senza rispondere in alcun modo al difensore.

Il Tribunale per il riesame ha, dunque, confermato la misura cautelare senza fornire, nei limiti propri del sindacato cautelare, motivazione alcuna circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti dal difensore.

Omettendo l'analisi degli elementi probatori e l'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del convincimento espresso in sede decisoria, il Tribunale ha, dunque, integralmente eluso l'obbligo di motivazione che grava sullo stesso, motivando solo in modo apparente.

L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in ragione della loro valenza assorbente, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.

4. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio M3Trgi\iTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà nuovamente motivare sulla richiesta di riesame proposta dal ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari emessa in data 28 marzo 2025, che ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso. 2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato la mancanza e la contraddittorietà della motivazione relativa agli elementi costitutivi del delitto contestato. Il Tribunale del riesame non avrebbe operato alcuna valutazione autonoma degli elementi di fatto atti a confermare il giudizio di gravità indiziaria in ordine sodalizio criminoso contestato; il Tribunale del riesame, infatti, non si sarebbe confrontato né con il compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza genetica, né con la specifiche censure proposte con i motivi di riesame circa l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo contestato. Il Tribunale, facendo ricorso a frasi standardizzate, avrebbe solo genericamente valutato le censure proposte dalla difesa e non avrebbe dato conto di elementi probatori specifici e concreti atti ad attestare l'esistenza di un perdurante vincolo associativo. Il Tribunale del riesame, peraltro, non avrebbe considerato che l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può essere inferita meramente da vincoli parentali, famigliari o amicali tra gli indagati o dalla mera commissione di singoli episodi delittuosi di approvvigionamento, di detenzione a fine di spaccio o di cessione di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame, inoltre, non si sarebbe confrontato con il contenuto dell'intercettazione ambientale n. 1475/2018 del 1 ottobre 2018, captata nell'autovettura in uno ad [OSCURATO:PERSONA], che confuterebbe l'ipotesi accusatoria che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di corrieri dell'ipotizzata organizzazione criminosa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la mancanza e la contraddittorietà della motivazione relativa alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso contestato. Anche su questo punto il Tribunale del riesame non si è confrontato con i motivi di riesame, limitandosi a confermare il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Giudice per le indagini preliminari con «asserzioni "inespressive"», che si risolvono in un generico e acritico richiamo alle risultanze investigative. Il Tribunale, peraltro, non avrebbe indicato gli elementi indiziari atti a qualificare la relazione intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] quale consapevole attuazione del programma associativo e non quale mero concorso in singoli delitti scopo.2.3. Il difensore con il terzo motivo ha eccepito la motivazione meramente apparente in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis cod. pen., nella duplice forma dell'agevolazione della consorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso al metodo mafioso. 2.4. Con il quarto motivo il difensore ha censurato la mancanza e la contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura applicata. La motivazione dell'ordinanza ricorsa è solo "fittizia", in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente a carico dell'indagato un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, utilizzando argomentazioni di stile mediante il generico richiamo alla commissione di un consistente numero di reati commessi. L'ultima condotta delittuosa contestata al ricorrente, peraltro, risale al 15- 16 gennaio 2019 (e, dunque, a circa sette anni fa) e dopo la stessa non si registrano condotte illecite a carico del ricorrente. 3. In data 10 novembre 2025 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi e ha ribadito l'inosservanza degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di proporzionalità della misura privativa della libertà da applicare in concreto. 4. Con la memoria depositata in data 24 novembre 2025 il difensore ha rilevato che la sesta sezione della Corte di cassazione, in data 19 novembre 2025, relativamente alle analoghe argomentazioni rappresentate con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], coimputato e fratello del ricorrente, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore ha, inoltre, ribadito che il Tribunale del riesame non ha considerato il c.d. tempo silente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato la mancanza e il carattere meramente apparente della motivazione relativa agli indizi atti a dimostrare gli elementi costitutivi del delitto contestato e, con il secondo motivo, ha rivolto analoga censura in ordine alla motivazione relativa alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso contestato.3. I motivi sono fondati. 3.1. Il Tribunale del riesame, infatti, non ha motivato sulle censure, astrattamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame, in quanto si è limitato a confermare integralmente l'ordinanza genetica senza rispondere alle deduzioni della difesa. Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell'ipotesi di accusa, il giudice deve, tuttavia, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815 - 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), Borgnis, Rv. 251848 - 01) e procedere alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori. Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve, dunque, dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765 - 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza camerale fissata per il giudizio di riesame). Questa Corte ha, inoltre, ravvisato il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 - 02). 3.2. Questo sindacato è assente nell'ordinanza impugnata. Sulle censure, obiettivamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame il Tribunale del riesame non ha motivato, in quanto si è limitato ad affermare la fondatezza del giudizio di gravità indiziario espresso nell'ordinanza genetica, senza rispondere in alcun modo al difensore. Il Tribunale per il riesame ha, dunque, confermato la misura cautelare senza fornire, nei limiti propri del sindacato cautelare, motivazione alcuna circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti dal difensore. Omettendo l'analisi degli elementi probatori e l'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del convincimento espresso in sede decisoria, il Tribunale ha, dunque, integralmente eluso l'obbligo di motivazione che grava sullo stesso, motivando solo in modo apparente. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in ragione della loro valenza assorbente, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente. 4. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio M3Trgi\iTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà nuovamente motivare sulla richiesta di riesame proposta dal ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu
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