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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27677/2025

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iato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 10/06/2024 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 10 giugn o 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 6 ottobre 2023 del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 2, comma 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, perché, in qualità di datore di lavoro e di titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., aveva omesso di versare le ritenute previdenziali dal mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2016.

2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il reato era da ritenersi prescritto sulla base dell’interpretazione più favorevole (primo motivo), per il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), per l’entità della pena (terzo motivo) e per il diniego del beneficio della pena sospesa (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso èmanifestamente infondato .

Il primo motivo di ricorso,inerente alla prescrizione, è inconsistente.

L’imputato ha sostenuto che la gran parte delle condotte era coperta da prescrizione perché consumata sotto la previgente normativa, mentre la residua parte di condotte, non superando la soglia di punibilità, era da riqualificarsi come illecito amministrativo.

La prospettazione è errata.

Il reato è stato contestato come commesso da febbraio a dicembre 2016 e la modifica apportata dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è entrata in vigore il 6 febbraio 2016.

La condotta è stata dunque consumata sotto il vigore della nuova disciplina che ha previsto la soglia di punibilità di euro 10.000, soglia ampiamente superata, considerato che l’omissione contributiva ammontava a euro 192.158,92.

La giurisprudenza ha chiarito che il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenzialisi configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri, Rv. 286019 – 01).

Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente, che non ha contestato la parte di motivazione relativa al calcolo delle sospensioni dei termini di prescrizione, non ha tenuto conto di 200 giorni di sospensione maturati in primo grado, di cui 60 giorni per legittimo impedimento dal 1° aprile al 14 ottobre 2022 e 140 giorni per adesione all’astensione dal 21 aprile 2023 all’8 settembre 2023.

La prescrizione si è maturata quindi al 1° febbraio 2025, in data successiva alla deliberazione della sentenza di appello e correttamente non è stata dichiarata.

Il secondo motivo di ricorso, relativo all’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è del pari inconsistente, avendo escluso la Corte territoriale la particolare tenuità del fatto per la prolungata condotta illecita e per l’entità dell’omissione contributiva, pari a euro 192.158,92.

La motivazione è logica e razionale e resiste alla censura sollevata.

Il terzo motivo di ricorso, riguardante la pena, è generico perché non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto che la pena detentiva di otto mesi di reclusione era inferiore al medio edittale per cui non necessitava di motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 10/06/2024 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 10 giugn o 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 6 ottobre 2023 del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 2, comma 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, perché, in qualità di datore di lavoro e di titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., aveva omesso di versare le ritenute previdenziali dal mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2016. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il reato era da ritenersi prescritto sulla base dell’interpretazione più favorevole (primo motivo), per il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), per l’entità della pena (terzo motivo) e per il diniego del beneficio della pena sospesa (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso èmanifestamente infondato . Il primo motivo di ricorso,inerente alla prescrizione, è inconsistente. L’imputato ha sostenuto che la gran parte delle condotte era coperta da prescrizione perché consumata sotto la previgente normativa, mentre la residua parte di condotte, non superando la soglia di punibilità, era da riqualificarsi come illecito amministrativo. La prospettazione è errata. Il reato è stato contestato come commesso da febbraio a dicembre 2016 e la modifica apportata dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è entrata in vigore il 6 febbraio 2016. La condotta è stata dunque consumata sotto il vigore della nuova disciplina che ha previsto la soglia di punibilità di euro 10.000, soglia ampiamente superata, considerato che l’omissione contributiva ammontava a euro 192.158,92. La giurisprudenza ha chiarito che il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenzialisi configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri, Rv. 286019 – 01). Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente, che non ha contestato la parte di motivazione relativa al calcolo delle sospensioni dei termini di prescrizione, non ha tenuto conto di 200 giorni di sospensione maturati in primo grado, di cui 60 giorni per legittimo impedimento dal 1° aprile al 14 ottobre 2022 e 140 giorni per adesione all’astensione dal 21 aprile 2023 all’8 settembre 2023. La prescrizione si è maturata quindi al 1° febbraio 2025, in data successiva alla deliberazione della sentenza di appello e correttamente non è stata dichiarata. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è del pari inconsistente, avendo escluso la Corte territoriale la particolare tenuità del fatto per la prolungata condotta illecita e per l’entità dell’omissione contributiva, pari a euro 192.158,92. La motivazione è logica e razionale e resiste alla censura sollevata. Il terzo motivo di ricorso, riguardante la pena, è generico perché non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto che la pena detentiva di otto mesi di reclusione era inferiore al medio edittale per cui non necessitava di motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa,
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