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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14173/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];legge le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 2025/4901 in data 23/10/2025, dep. il27/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto il 3/09/2024da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo sottoposto al regimepenitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Viterbo del 28/08/2024 con il quale veniva disposto il trattenimento dellacorrispondenza in arrivo proveniente dal proprio difensore di fiducia (prat. n. 49/24).1.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo aveva disposto il trattenimento dellacorrispondenza in arrivo, avente come mittente lo studio legale “[OSCURATO:PERSONA]”, legali difiducia del detenuto [OSCURATO:PERSONA], poiché in detta missiva era contenuta copia di atti processualiche potrebbero essere stati alterati al fine di indebite comunicazioni, in difetto dicertificazione di autenticità ad opera del difensore mittente.1.2.

Avverso detto provvedimento aveva proposto tempestivo reclamo, in data3/09/2924, il detenuto deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha omesso di indicareche la missiva in arrivo proveniva dal proprio difensore di fiducia, il quale inviava attraversola stessa legittimamente atti processuali al proprio assistito e che la stessa conteneva altresìuna lettera nella quale il difensore spiegava il motivo della missiva medesima, richiedendol’annullamento del decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo.1.3.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in conformità alle argomentazioni espostenella succitata ordinanza, richiamando un caso analogo deciso con ordinanza SIUS n.2017/3008 (ord n. 3568/17) in cui si affrontavano le questioni della liceità e dei presuppostiper l’invio di atti giudiziari, ha respinto il reclamo ritenendo che nella specie:- «non sussistono tutti i presupposti necessari al fine di contemperare il principiodell'efficienza dell'attività amministrativa con le esigenze poste alla base della sicurezzainterna ed esterna virgola che si concretizza attraverso la puntuale verifica dell'assenza dicontenuti criptici eventualmente inseriti mediante la possibilità di interpolare gli atti giudiziariinviati»;- «Questione risultano legati i documenti processuali che non rispettano tutti i requisitiprescritti dal tribunale di sorveglianza di Roma per l'inoltro e la ricezione di atti giudiziari daparte di soggetti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen.»- «gli atti in questione, senza tali attestazioni, non contengono tutti gli elementi tali dasuperare e così garantire dal rischio di inserimento negli stessi di messaggi dal contenutocriptico».2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unicomotivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., in relazioneall’art. 24 Cost., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] premetteva di aver chiesto in sede di udienza di poter depositare le copiedelle sentenze allegate alla lettera trattenuta, con attestazione di conformità all’originale,così da poter “superare” l’assenza di tale requisito, nonché consentire al Collegio diverificare l’effettiva mancanza di contraffazione ma il Tribunale non ha ammesso il deposito.Deduce che il Collegio si sarebbe illegittimamente sottratto allo svolgimento di“opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l’acquisizione di copiaufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo haemesso”, così non conformandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione in un casoanalogo (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia).3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte in data 10/12/2025, chiedendo l’annullamento con rinviodell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni che seguono.1.

L’ordinamento vigente assicura ampia tutela alle esigenze comunicative tra ilsoggetto ristretto in carcere ed il proprio difensore, senza alcuna interferenza o controllo disorta.Ciò avviene, tuttavia, nell ’ambito di una cornice normativa che tende aresponsabilizzare il difensore ed a creare assoluta certezza circa la provenienza dellamissiva dal soggetto abilitato.1.1.

In tale direzione si pone, anzitutto, la previsione di rango normativo primario di cuiall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen., specie lì dove - al comma 2 - prevede l’autentica dellasottoscrizione del difensore/mittente da parte del presidente del consiglio dell’ordine diappartenenza o di un suo delegato.Tale aspetto trasferisce su un soggetto “esterno” una importante funzione di garanzia(attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totaleassenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen.Il che costituisce – come bene evidenziato nell’ordinanza impugnata – il punto diequilibrio che consente di contemperare il principio dell’efficienza dell’attività amministrativacon le esigenze poste alla base della sicurezza interna e esterna degli istituti penitenziari,che si concretizza attraverso la puntuale verifica dell’assenza di contenuti cripticieventualmente inseriti nei plichi spediti mediante la possibilità di interpolare gli atti giudiziariinviati.1.2.

Nella medesima direzione si pone, poi, a livello di prassi, l’art. 16.4 della circolaredel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «Organizzazione del circuitodetentivo speciale previsto dall'art. 41-bis», rubricato «Consegna atti e documentiprocessuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, «il carteggioafferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevimanu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato daapposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degliartt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen.

Quest'ultimo articolo, in particolare,prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensoredebba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualificaprofessionale del difensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con lasottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, la sottoscrizione èautenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suodelegato».Quest’ultimo adempimento è di particolare rilievo perché – come rimarcato da questaCorte in un precedente analogo a quello di specie – “trasferisce su un soggetto ‘esterno’ unaimportante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva,come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art.103, comma 6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.).Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità che neha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazionisuddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza».Nella stessa prospettiva, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., proseguestabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio deldiritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce ilcarteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nelrelativo procedimento» (comma 2).

E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui ildetenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fattoapplicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3);ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.1.3.

E benché le disposizioni in questione siano espressamente riferite alla consegnabrevi manu al detenuto di atti giudiziari da parte del Difensore, questa Corte ha ritenuto chenon possa dubitarsi circa la loro applicabilità anche al caso in cui gli stessi siano stati spediti,considerata la sostanziale assimilabilità tra le due situazioni e la conseguente possibilità dirinvenire una identica ratio sul piano regolativo (così Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020,Madonia, in motiv. § 2.1).1.4.

Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenutoristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia dicorrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una"corrispondenza" in senso stretto, secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 122 del 2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, le qualicircoscrivono la relativo nozione a uno «scambio regolare di comunicazioni, specialmente ditipo epistolare», con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenentinotizie o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario(Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 5211 del10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri,riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplinadei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.; Sez. 1, n. 23820 del22/06/2020, Madonia, cit., Rv. 279580-01, relativa all’invio di provvedimento di trattenimentodi un atto giudiziario costituito da una sentenza composta da 1854 pagine trasmesso daldifensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bisord. pen. senza attestazione di autenticità in ragione della mancanza di attestazionedell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo).2.

Nel caso in esame è pacifico che tale sub-procedimento non è stato osservato conl’invio di una missiva ordinaria avente come mittente lo studio legale “[OSCURATO:PERSONA]”,legali di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], contenente atti processuali privi dell’attestazione di autenticità,diretti al detenuto.Ciò rende pienamente legittima la sottoposizione al controllo, data la particolarecondizione del destinatario, detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo in regime di cuiall’art. 41-bis ord. pen., essendo sussistente il rischio che il contenuto di detta missivapotesse essere stato alterato al fine di indebite comunicazioni, in difetto di certificazione diautenticità ad opera del difensore.La motivazione posta a fondamento della impugnata ordinanza si basa sul richiamo aduna decisione adottata dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Roma rispetto ad un casoanalogo (ord. n. 3568/2017), con la quale, in relazione all’invio al detenuto di atti giudiziari, siè già ritenuta la necessità che questi ultimi, se non provenienti direttamente dall’ufficioadottante, siano accompagnati dalla attestazione di autenticità del difensore circa la loroconformità rispetto alla versione pubblicata o scaricata da siti internet specializzati o banchedati online giuridiche ovvero acquisita direttamente presso gli uffici giudiziari redigenti.Si tratta di motivazione che resiste alle censure di parte ricorrente, che sono prive dipregio giuridico, intendendo questa Corte ribadire il principio che il complesso degliadempimenti previsti dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen., in uno con quelli stabiliti, in via diprassi, dalla menzionata circolare DAP, si configuri come «funzionale all’esercizio delleverifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta diconsegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive e che, per tale ragione, la relativadisciplina sia pienamente rispondente alla ratio della normativa primaria» (così Sez. 1, n.23820 del 22/06/2020, cit., in motiv. § 4) e va curato nelle forme generali stabilite dall'art. 18d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, ovvero, secondo la previsione dell'art. 19, mediante unadichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto,eventualmente da apporre, secondo quanto previsto dall'art. 19-bis, in calce all'atto datrasmettere (ibidem).Osserva il Collegio che l’aver preteso, da parte dell’amministrazione penitenziaria, ilrispetto dell’adempimento formale (ma avente ricadute sostanziali in termini di sicurezzainterna ed esterna dell’istituto penitenziario) da parte del Difensore del detenuto Sarconefosse pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizionedetentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.Infatti, al fine dell’eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare,della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioninon consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di attigiudiziari al suo assistito, il difensore sia sempre tenuto ad attestare la conformità della copiaall'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere perchèabbia inteso intenzionalmente sottrarsi, salvo poi pretendere di “supplire” all’assenzadell’attestazione di conformità chiedendo ad un organo giurisdizionale (nella specie, alTribunale di Sorveglianza, nel corso dell’udienza di reclamo: v. pag. 2 ricorso) di curarel’adempimento amministrativo in precedenza non ottemperato, come se un Tribunale diSorveglianza possa fungere da organo attestatore, nel corso di un’udienza, per conto deldifensore inottemperante.Questa Corte è consapevole che, in un caso analogo, si è affermato che «se non vi èmotivo concreto di dubitare non già della 'provenienza' del documento, quanto della 'assenzadi manipolazioni' di un testo che apparentemente consiste nella copia di un provvedimentogiurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre iltrattenimento della missiva.

Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale ilTribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto; b) arealizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l'acquisizionedi copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che loha emesso» (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass., in motiv. § 3.2).Tuttavia questo Collegio intende espressamente disattendere questo precedentearresto - perchè non condiviso - giacché esso finisce col gravare di adempimenti defaticantie comunque non dovuti un organo giurisdizionale e le cancellerie giudiziarie degli ufficiemittenti le decisioni da autenticare, quando l’ordinamento onera di tali attività la difesamittente, senza che tale adempimento possa ritenersi un impedimento assoluto allecomunicazioni col detenuto, perché regolamenta in maniera ragionevole la materiacontemperando le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari con ildiritto di difesa e di comunicazione epistolare.In continuità con quanto già affermato in passato in casi analoghi (Sez. 1, n. 21737 del20/02/2019, Andolfi, non mass.) – va piuttosto ribadito che la decisione di trattenimentoepistolare (e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata che ha respinto il reclamo) non siponga affatto in contrasto con le esigenze difensive, né risulta irragionevole nella parte in cui- quantomeno in surroga rispetto alla inosservanza palese delle forme di cui all'art. 35 disp.di conformità all'originale degli atti trasmessi.

Tale condizione - di regola non necessaria (siveda, sul tema, quanto già affermato da Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia,non mass.) - avrebbe nel particolare caso in esame - consentito il superamento dellairregolarità nella trasmissione degli atti ed in tal senso si ritiene infondata la doglianzaespressa nel ricorso.Conclusivamente, va ribadito il principio di diritto che in tema di ordinamentopenitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmessodal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da partedell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formalerispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza dialterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.3.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];legge le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 2025/4901 in data 23/10/2025, dep. il27/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto il 3/09/2024da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo sottoposto al regimepenitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Viterbo del 28/08/2024 con il quale veniva disposto il trattenimento dellacorrispondenza in arrivo proveniente dal proprio difensore di fiducia (prat. n. 49/24).1.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo aveva disposto il trattenimento dellacorrispondenza in arrivo, avente come mittente lo studio legale “[OSCURATO:PERSONA]”, legali difiducia del detenuto [OSCURATO:PERSONA], poiché in detta missiva era contenuta copia di atti processualiche potrebbero essere stati alterati al fine di indebite comunicazioni, in difetto dicertificazione di autenticità ad opera del difensore mittente.1.2. Avverso detto provvedimento aveva proposto tempestivo reclamo, in data3/09/2924, il detenuto deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha omesso di indicareche la missiva in arrivo proveniva dal proprio difensore di fiducia, il quale inviava attraversola stessa legittimamente atti processuali al proprio assistito e che la stessa conteneva altresìuna lettera nella quale il difensore spiegava il motivo della missiva medesima, richiedendol’annullamento del decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo.1.3. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in conformità alle argomentazioni espostenella succitata ordinanza, richiamando un caso analogo deciso con ordinanza SIUS n.2017/3008 (ord n. 3568/17) in cui si affrontavano le questioni della liceità e dei presuppostiper l’invio di atti giudiziari, ha respinto il reclamo ritenendo che nella specie:- «non sussistono tutti i presupposti necessari al fine di contemperare il principiodell'efficienza dell'attività amministrativa con le esigenze poste alla base della sicurezzainterna ed esterna virgola che si concretizza attraverso la puntuale verifica dell'assenza dicontenuti criptici eventualmente inseriti mediante la possibilità di interpolare gli atti giudiziariinviati»;- «Questione risultano legati i documenti processuali che non rispettano tutti i requisitiprescritti dal tribunale di sorveglianza di Roma per l'inoltro e la ricezione di atti giudiziari daparte di soggetti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen.»- «gli atti in questione, senza tali attestazioni, non contengono tutti gli elementi tali dasuperare e così garantire dal rischio di inserimento negli stessi di messaggi dal contenutocriptico».2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unicomotivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., in relazioneall’art. 24 Cost., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] premetteva di aver chiesto in sede di udienza di poter depositare le copiedelle sentenze allegate alla lettera trattenuta, con attestazione di conformità all’originale,così da poter “superare” l’assenza di tale requisito, nonché consentire al Collegio diverificare l’effettiva mancanza di contraffazione ma il Tribunale non ha ammesso il deposito.Deduce che il Collegio si sarebbe illegittimamente sottratto allo svolgimento di“opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l’acquisizione di copiaufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo haemesso”, così non conformandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione in un casoanalogo (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia).3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte in data 10/12/2025, chiedendo l’annullamento con rinviodell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni che seguono.1. L’ordinamento vigente assicura ampia tutela alle esigenze comunicative tra ilsoggetto ristretto in carcere ed il proprio difensore, senza alcuna interferenza o controllo disorta.Ciò avviene, tuttavia, nell ’ambito di una cornice normativa che tende aresponsabilizzare il difensore ed a creare assoluta certezza circa la provenienza dellamissiva dal soggetto abilitato.1.1. In tale direzione si pone, anzitutto, la previsione di rango normativo primario di cuiall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen., specie lì dove - al comma 2 - prevede l’autentica dellasottoscrizione del difensore/mittente da parte del presidente del consiglio dell’ordine diappartenenza o di un suo delegato.Tale aspetto trasferisce su un soggetto “esterno” una importante funzione di garanzia(attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totaleassenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen.Il che costituisce – come bene evidenziato nell’ordinanza impugnata – il punto diequilibrio che consente di contemperare il principio dell’efficienza dell’attività amministrativacon le esigenze poste alla base della sicurezza interna e esterna degli istituti penitenziari,che si concretizza attraverso la puntuale verifica dell’assenza di contenuti cripticieventualmente inseriti nei plichi spediti mediante la possibilità di interpolare gli atti giudiziariinviati.1.2. Nella medesima direzione si pone, poi, a livello di prassi, l’art. 16.4 della circolaredel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «Organizzazione del circuitodetentivo speciale previsto dall'art. 41-bis», rubricato «Consegna atti e documentiprocessuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, «il carteggioafferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevimanu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato daapposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degliartt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. Quest'ultimo articolo, in particolare,prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensoredebba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualificaprofessionale del difensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con lasottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, la sottoscrizione èautenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suodelegato».Quest’ultimo adempimento è di particolare rilievo perché – come rimarcato da questaCorte in un precedente analogo a quello di specie – “trasferisce su un soggetto ‘esterno’ unaimportante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva,come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art.103, comma 6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.).Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità che neha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazionisuddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza».Nella stessa prospettiva, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., proseguestabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio deldiritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce ilcarteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nelrelativo procedimento» (comma 2). E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui ildetenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fattoapplicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3);ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.1.3. E benché le disposizioni in questione siano espressamente riferite alla consegnabrevi manu al detenuto di atti giudiziari da parte del Difensore, questa Corte ha ritenuto chenon possa dubitarsi circa la loro applicabilità anche al caso in cui gli stessi siano stati spediti,considerata la sostanziale assimilabilità tra le due situazioni e la conseguente possibilità dirinvenire una identica ratio sul piano regolativo (così Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020,Madonia, in motiv. § 2.1).1.4. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenutoristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia dicorrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una"corrispondenza" in senso stretto, secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 122 del 2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, le qualicircoscrivono la relativo nozione a uno «scambio regolare di comunicazioni, specialmente ditipo epistolare», con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenentinotizie o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario(Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 5211 del10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri,riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplinadei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.; Sez. 1, n. 23820 del22/06/2020, Madonia, cit., Rv. 279580-01, relativa all’invio di provvedimento di trattenimentodi un atto giudiziario costituito da una sentenza composta da 1854 pagine trasmesso daldifensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bisord. pen. senza attestazione di autenticità in ragione della mancanza di attestazionedell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo).2. Nel caso in esame è pacifico che tale sub-procedimento non è stato osservato conl’invio di una missiva ordinaria avente come mittente lo studio legale “[OSCURATO:PERSONA]”,legali di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], contenente atti processuali privi dell’attestazione di autenticità,diretti al detenuto.Ciò rende pienamente legittima la sottoposizione al controllo, data la particolarecondizione del destinatario, detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo in regime di cuiall’art. 41-bis ord. pen., essendo sussistente il rischio che il contenuto di detta missivapotesse essere stato alterato al fine di indebite comunicazioni, in difetto di certificazione diautenticità ad opera del difensore.La motivazione posta a fondamento della impugnata ordinanza si basa sul richiamo aduna decisione adottata dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Roma rispetto ad un casoanalogo (ord. n. 3568/2017), con la quale, in relazione all’invio al detenuto di atti giudiziari, siè già ritenuta la necessità che questi ultimi, se non provenienti direttamente dall’ufficioadottante, siano accompagnati dalla attestazione di autenticità del difensore circa la loroconformità rispetto alla versione pubblicata o scaricata da siti internet specializzati o banchedati online giuridiche ovvero acquisita direttamente presso gli uffici giudiziari redigenti.Si tratta di motivazione che resiste alle censure di parte ricorrente, che sono prive dipregio giuridico, intendendo questa Corte ribadire il principio che il complesso degliadempimenti previsti dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen., in uno con quelli stabiliti, in via diprassi, dalla menzionata circolare DAP, si configuri come «funzionale all’esercizio delleverifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta diconsegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive e che, per tale ragione, la relativadisciplina sia pienamente rispondente alla ratio della normativa primaria» (così Sez. 1, n.23820 del 22/06/2020, cit., in motiv. § 4) e va curato nelle forme generali stabilite dall'art. 18d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, ovvero, secondo la previsione dell'art. 19, mediante unadichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto,eventualmente da apporre, secondo quanto previsto dall'art. 19-bis, in calce all'atto datrasmettere (ibidem).Osserva il Collegio che l’aver preteso, da parte dell’amministrazione penitenziaria, ilrispetto dell’adempimento formale (ma avente ricadute sostanziali in termini di sicurezzainterna ed esterna dell’istituto penitenziario) da parte del Difensore del detenuto Sarconefosse pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizionedetentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.Infatti, al fine dell’eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare,della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioninon consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di attigiudiziari al suo assistito, il difensore sia sempre tenuto ad attestare la conformità della copiaall'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere perchèabbia inteso intenzionalmente sottrarsi, salvo poi pretendere di “supplire” all’assenzadell’attestazione di conformità chiedendo ad un organo giurisdizionale (nella specie, alTribunale di Sorveglianza, nel corso dell’udienza di reclamo: v. pag. 2 ricorso) di curarel’adempimento amministrativo in precedenza non ottemperato, come se un Tribunale diSorveglianza possa fungere da organo attestatore, nel corso di un’udienza, per conto deldifensore inottemperante.Questa Corte è consapevole che, in un caso analogo, si è affermato che «se non vi èmotivo concreto di dubitare non già della 'provenienza' del documento, quanto della 'assenzadi manipolazioni' di un testo che apparentemente consiste nella copia di un provvedimentogiurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre iltrattenimento della missiva. Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale ilTribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto; b) arealizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l'acquisizionedi copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che loha emesso» (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass., in motiv. § 3.2).Tuttavia questo Collegio intende espressamente disattendere questo precedentearresto - perchè non condiviso - giacché esso finisce col gravare di adempimenti defaticantie comunque non dovuti un organo giurisdizionale e le cancellerie giudiziarie degli ufficiemittenti le decisioni da autenticare, quando l’ordinamento onera di tali attività la difesamittente, senza che tale adempimento possa ritenersi un impedimento assoluto allecomunicazioni col detenuto, perché regolamenta in maniera ragionevole la materiacontemperando le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari con ildiritto di difesa e di comunicazione epistolare.In continuità con quanto già affermato in passato in casi analoghi (Sez. 1, n. 21737 del20/02/2019, Andolfi, non mass.) – va piuttosto ribadito che la decisione di trattenimentoepistolare (e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata che ha respinto il reclamo) non siponga affatto in contrasto con le esigenze difensive, né risulta irragionevole nella parte in cui- quantomeno in surroga rispetto alla inosservanza palese delle forme di cui all'art. 35 disp.di conformità all'originale degli atti trasmessi. Tale condizione - di regola non necessaria (siveda, sul tema, quanto già affermato da Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia,non mass.) - avrebbe nel particolare caso in esame - consentito il superamento dellairregolarità nella trasmissione degli atti ed in tal senso si ritiene infondata la doglianzaespressa nel ricorso.Conclusivamente, va ribadito il principio di diritto che in tema di ordinamentopenitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmessodal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da partedell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formalerispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza dialterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]