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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10168/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), e 223, comma 1, legge fall.; considerato che il primo e il secondo motivo (con i quali sono stati denunciati la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio), che possono essere trattati congiuntamente, sono inidonei a muovere compiute censure legittimità alla decisione impugnata - che ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. spec. p. 4; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rispetto alla quale propongono irritualnnente un alternativo apprezzamento di merito; considerato che il terzo motivo (con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), è manifestamente infondato, versato in fatto e del tutto privo della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione - che ha correttamente ritenuto le allegazioni difensive al riguardo generiche e perciò inidonee a censurare quanto già affermato dal Tribunale -, limitandosi a negare che nella specie sia stata resa una motivazione congrua, indicando pure irritualmente degli elementi di fatto ritenuti dalla difesa meritevoli di vaglio (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), e 223, comma 1, legge fall.; considerato che il primo e il secondo motivo (con i quali sono stati denunciati la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio), che possono essere trattati congiuntamente, sono inidonei a muovere compiute censure legittimità alla decisione impugnata - che ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. spec. p. 4; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rispetto alla quale propongono irritualnnente un alternativo apprezzamento di merito; considerato che il terzo motivo (con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), è manifestamente infondato, versato in fatto e del tutto privo della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione - che ha correttamente ritenuto le allegazioni difensive al riguardo generiche e perciò inidonee a censurare quanto già affermato dal Tribunale -, limitandosi a negare che nella specie sia stata resa una motivazione congrua, indicando pure irritualmente degli elementi di fatto ritenuti dalla difesa meritevoli di vaglio (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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