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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 10112/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RrTENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA,. con sentenza in data 10/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MASSA, in data 01/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condizione di procedibilità ed alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp.

Nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Nessun travisamento dei motivi di appello è rilevabile, avendo il ricorrente impostato la sua difesa non sulla mancanza di querela ma di legittimazione della querelante a sporgerla, circostanza della quale la Corte ha dato atto.

La Corte ha anche motivato, senza incorrere in vizi logico-giuridici in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp, rilevando come l'offesa non potesse ritenersi di particolare tenuità stante l'esistenza di particolari rapporti fiduciari tra la vittima e l'imputato, circostanza indipendente - e pertanto non in conflitto logico - rispetto alla entità del danno che ha permesso il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp.

Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RrTENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA,. con sentenza in data 10/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MASSA, in data 01/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condizione di procedibilità ed alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp. Nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile. Nessun travisamento dei motivi di appello è rilevabile, avendo il ricorrente impostato la sua difesa non sulla mancanza di querela ma di legittimazione della querelante a sporgerla, circostanza della quale la Corte ha dato atto. La Corte ha anche motivato, senza incorrere in vizi logico-giuridici in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp, rilevando come l'offesa non potesse ritenersi di particolare tenuità stante l'esistenza di particolari rapporti fiduciari tra la vittima e l'imputato, circostanza indipendente - e pertanto non in conflitto logico - rispetto alla entità del danno che ha permesso il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris