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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 15638/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto a ottenere la declaratoria di non eseguibilità ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 15 febbraio 2022, irrevocabile in data 10 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] PAVONE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto a ottenere la declaratoria di non eseguibilità ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 15 febbraio 2022, irrevocabile in data 10 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] PAVONE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ge
Sentenza Cassazione n. 15638/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris