Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36191/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NICOLO' MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 1 dicembre 2022 la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pordenone il 16 settembre 2020, a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la recidiva reiterata e la continuazione, alla pena di a 2 anni e 9 mesi di reclusicne, ed a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e la continuazione, alla pena di un anno e 10 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i delitti ex artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nelle rispettive qualità il primo di amministratore e gestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e la seconda di rappresentante legale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - giudicati in separato processo con il giudizio abbreviato - per fini di evasione e per poter corrispondere a terzi retribuzioni senza le dovute ritenute alla fonte, emettevano o comunque rilasciavano, agendo per l'emittente [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore dela [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (riferibile a [OSCURATO:PERSONA]), le fatture riportate nel capo di imputazione per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 (in Pordenone e Sacile fino al 31 dicembre 2014).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputatl.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.; si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per aver il Tribunale pronunciato la condanna anche per fatti non oggetto di contestazione.

2.1.1. Poiché l'imputazione farebbe riferimento alle fatture emesse «in favore della srl [OSCURATO:PERSONA] (rlferlbile a [OSCURATO:PERSONA])», il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare la condanna anche per le fatture emesse dalla C.I.R. nel 2014 nei confronti di soggetti diversi, anche se le fatture sono incicate nel capo di imputazione.

La motivazione di rigetto del motivo di appello sul punto sarebbe illogica giacché confermerebbe che il Tribunale si sia pronunciato anche su fatture emesse nei confronti d: soggetti dive rsi dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] effettuato dal Tribunale sull'inesistenza delle fatture diverse da quelle emesse in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stato il presupposto della condanna:, nel 2014 solo una fattura riguarderebbe la [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe chiara sul se vi sia stato un addebito ai ricorrenti delle fatture «non emesse da CIR ma comunque facenti parte del capo di imputazione» (pag. 4).

La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare che nel fascicolo del giudizio non sarebbero presenti le fatture del 2014: non si comprenderebbe come le stesse abbiano potuto essere ritenute inesistenti.

2.1.2. Con l'appello si sarebbe eccepita la nullità della sentenza di primo grado per non esser stato contestato l'elemento soggettivo del dolo specifico di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il capo di imputazione farebbe riferimento ad una finalità di evasione propria, mentre non sarebbe contestato il fine di consentire a terzi l'evasione.

La Corte territoriale, con motivazione illogica, avrebbe rigettato il motivo di appello, affermando cne il Tribunale non avrebbe escluso tale finalità; ciò, tuttavia, non sanerebbe la mancata contestazione dell'elemento soggettivo.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett, e), cod. proc. pen. e la errata valutazione della prova: la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripetere gli argomenti della sentenza del Tribunale sulla genericità delle fatture e l'anomalia dell'oggetto in esse indicato mentre dalla comunicazione della notizia di reato emergerebbe che tale oggetto sia ben individuato e che i diversi contratti, a cui le fatture si riferirebbero, siano in atti.

La fattura del 2014 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non sarebbe stata ritenuta falsa dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la relativa sentenza sarebbe stata confermata dalla Corte di cassazione con la sentenza del 6 luglio 2022, n. 32854.

Dal mancato assolvimento degli oneri fiscali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dalla mancata conservazione della contabilità, nonché dalla non corrispondenza della sede legale con quella operativa, non potrebbe dedursi il mancato svolgimento dell'attività indicata in fattura.

Quanto alla suss:stenza della sede effettiva in Treviso, non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dalia Corte territoriale - secondo cui si tratterebbe di una affermazione del ricorrente resa nelle dichiarazioni spontanee e ribadita nell'interrogatorio, ron riscontrata da elementi oggettivi - in quanto tale affermazione sarebbe stata confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe stato chiarito perché, se la falsità oggettiva delle fatture derivi dall'assenza di strutture e mezzi della C.I.R., la fattura n. 86 del 2012 non debba ritenersi parimenti inesistente.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo in capo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe assunto l'incarico di rappresentante legale della C.I.R. senza corrispettivo, per porre in essere un favore familiare e senza rendere un contributo causale.2.4.

Con il quarto motivo, limitato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: i numerosi precedenti penali a suo carico non sarebbero ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62- bis cod. pe.n.

L'ultimo precedente risalirebbe al 2007, essendo stata revocata la sentenza del Tribunale di Treviso del 17 novembre 2015, con pronuncia della Corte di legittrnità n. 4743 del 29 settembre 2017.

Non rientrando quello contestato nel novero dei reati ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., la contestata recidiva avrebbe potuto non determinare l'aumento di pena irrogato dal Giudice di primo grado e confermato in appello.

La mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. costituirebbe una erronea applicazione della legge penale.

3. In data 27 giugno 2023, il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ceri memoria depositata il 1 luglio 2023 il difensore degli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha proposto un motivo nuovo, deducendo l'intervenuta estinzione del reato relativo all'anno di imposta 2012, per il decorso del termine di prescrizione: l'ultima fattura sarebbe datata 31 dicembre 2012. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, re,ativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto; tale vizio nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, alla giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede.

1.1. Cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando :a soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge».

1.2. motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; tale vizio non sussiste nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427-01; Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713-02).

1.2.1. Il primo motivo si fonda su una lettura parziale del capo di imputazione, limitata alla prima parte, mentre dall'imputazione riportata a pagina 12 della sentenza impugnata risulta che tutte le fatture del 2014 sono elencate nell'imputazione, con l'indicazione anche dei soggetti destinatari.

Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell'art. 521 cod, proc. pen., poiché il Tribunale e la Corte di appello hanno correttamente applicato l'art. 521 cod. proc. pen. perché, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la condanna è avvenuta per fatti specificamente indicati nel capo di imputazione.

1.2.2. Inoltre, il Tribunale - contrariamente a quanto asserito nel ricorso - non ha assunto ad esclusivo presupposto della condanna l'illegittimità delle fatture emesse nel 2014 in favore di soggetti diversi dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il riferimento a tali fatture, infatti, è contenuto in appena cinque righe dell'ampia motivazione resa dal Giudice e la natura fittizia è motivata, rinviando ai «medesimi argomenti» già esposti in relazione alle fatture dei precedenti periodi di imposta.

1.2.3. La Corte di appello ha rilevato che il riferimento a tali fatture ha una minima incidenza nel ragionamento della sentenza di primo grado; ha ritenuto che la motivazione della sentenza del Tribunale si fondi - soprattutto, se non esclusivamente - su quelle emesse in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; ha rilevato che il richiamo alle altre fatture è servito a rafforzare il ragionamento sulla sussistenza del reato.

1.2.4. La questione, per come dedotta, è anche priva di concreta rilevanza pratica perché, una volta ritenuta la responsabilità per le fatture emesse in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, prevede che «Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato».

1.2.5. L'aumento per la continuazione non è stato effettuato per la continuazione interna ai singoli capi di imputazione ma perché l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti concerne tre diversi periodi di imposta, con la concretizzazione, pertanto, di tre reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

1.3. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui - cfr. pag. 5 del ricorso - sostiene che il dolo specifico debba essere oggetto di contestazione nel capo di imputazione e che vi sia stata, anche sul punto, la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza: nell'imputazione è indicato il dolo di aver agito ai «fini di evasione»; inoltre, sia nella parte generale che in quella in cui sono indicate le fatture emesse per anno di imposta, sono indicati i soggetti destinatari delle fatture, cioè i terzi ai cui si riferisce il fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il fine di favorire l'evasione di terzi non costituisce né un «fatto nuovo», inteso come episodio storico ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato, né un «fatto diverso», con connotati materiali difformi da quelli descritti nell'imputazione originaria (cfr. Sez. 3, n. 44853 del 23/09/2022, Gullotti, non massimata).

È, poi, errata la tesi difensiva per cui il dolo dovrebbe essere limitato all'evasione propria dei ricorrenti, perché in contrasto con il dato normativo che collega il fine di evasione a terzi.

2. Il secondo motivo è inammissibile perché aspecifico. 2.1.

Per contestare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata la difesa dei ricorrenti fa riferimento a quanto emergerebbe dalla comunicazione della notizia di reato del 30 aprile 2015 senza, però, dimostrare che tale atto delle indagini preliminari sia stato acquisito ed utilizzato dai giudici di merito.

Né la questione risulta essere stata dedotta con l'appello; la questione è anche inammissibile ex art. 606, comma 3, 609 cod. proc. pen.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez.

U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione).

2.2. Ad ogni modo, il motivo si risolve in un'inammissibile valutazione alternativa del compendio probatorio (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01) e non si confronta adeguatamente con le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado.

Non viene smentito il riferimento alla incongruenza tra la data riportata nel contratto datato 2011 e la sua materiale formazione, avvenuta nel 2015.

2.3. Con riguardo alla fattura del 2014, emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti deducono che un coimputato sarebbe stato assolto dalla Corte di appello di Trieste per il reato relativo all'emissione di tale fattura e che la sentenza sarebbe stata confermata dalla Corte di cassazione.

Orbene, deve rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Trieste è del 2021 e sarebbe stata confermata dalla Corte di cassazione il 6 luglio 2022 (tale sentenza risulta depositata il 7 settembre 2022), mentre il processo di appello si è svolto il 1 dicembre 2022.

Il ricorso prospetta una questione di merito, relativa alla valutazione di una prova, la sentenza definitiva ex art. 238-bis cod. proc. pen., che non risulta essere stata dedotta in appello mediante motivi nuovi, pur essendo ciò possibile in relazione al tempo di deposito delle sentenze a cui fanno riferimento i ricorrenti.

Dall'analisi degli atti non risulta che la sentenza della Corte di appello di Trieste sia stata prodotta nel giudizio di appello.

Il motivo è pertanto inammissibile perché si tratta di una questione, per altro puramente di merito, dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

2.4. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha correttamente ritenuto, con motivazione logica e coerente, la natura fittizia delle operazioni di cui alle fatture sulla base di una considerazione complessiva degli elementi fattuali quali il non assolvimento degli obblighi fiscali, la mancata conservazione della contabilità, la non corrispondenza della sede legale con quella operativa, unitamente all'assenza di mezzi e strutture della società emittente, all'inesistenza di documentazione a riscontro presso la società destinataria delle fatture e alla condotta tenuta da quest'ultima in sede tributaria.

In relazione alla sede della C.I.R., il motivo non coglie la ratio della decisione che si fonda sull'assenza di «elementi oggettivi» di riscontro, mentre il ricorso fa riferimento a prove dichiarative che non sono state ritenute riscontri «oggettivi».

2.5. Da ultimo, alla fattura n. 86 del 2012 non vi sono riferimenti nelle sentenze di merito in quanto non è stata contestata nel capo di imputazione; non sono stati neanche esposti i motivi per cui la valutazione dell'effettiva esistenza delle operazioni avrebbe inciso, modificandola, la ratio della decisione.

3. Il terzo motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: non si confronta in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e c:onsiste nella mera riproposizione delle doglianze già contenute nell'atto di appello (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv„ 268822-01).

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto sussistente il dolo per avere [OSCURATO:PERSONA] non solo assunto il ruolo formale di rappresentante legale della C.I.R., ma anche per avere concretamente operato per tale società, disponendo ordini di pagamento in favore proprio e dei figli; partecipando ad un tentativo di frode mediante la presentazione alla vittima di un falso bilancio della C.I.R.; nominando procuratori speciali di tale società; nonché omettendone la presentazione di bilanci e dichiarazioni fiscali e disperdendone la contabilità.

Con tale articolata motivazione il ricorso non si confronta in alcun modo né smentisce specificamente tale ricostruzione del fatto.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

4.1. Il Tribunale e la Corte di appello hanno motivato specificamente il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti ,generiche a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei numerosi precedenti penali del ricorrente - la cui pluralità è confermata dalla difesa e prescinde dalia loro collocazione temporale - dell'assenza di ogni sintomo di resipiscenza, nonché, in generale, della sua personalità e capacità criminale.

4.2. Tale motivazione è corretta in diritto e priva di vizi logici.

Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

Il ricorso è anche manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

4.3. Inoltre, nel ricorso non vengono allegati elementi di fatto ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., pretermessi dalla Corte di appello e idonei in astratto a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999-02).

4.4. Con riguardo all'applicato aumento di pena a titolo di recidiva, il motivo è del tutto generico, errato in diritto e non si confronta con le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado.

La censura si esaurisce nell'affermazione secondo cui, non rientrando il reato contestato nel novero di quelli ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la recidiva reiterata avrebbe potuto anche non comportare un aumento di pena.

Posto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, neppure in caso di reati ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. si impone un aumento di pena a titolo di recidiva, non si allega nel ricorso alcun elemento in base al quale i Giudici di merito non avrebbero dovuto procedere a detto aumento.

Al contrario, già il Tribunale, con ampia e coerente motivazione - conformemente all'orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01) - ha ritenuto di aumentare la pena a titolo di recidiva in ragione dei plurimi precedenti penali del ricorrente, della sua spiccata capacità criminale e per assicurare il raggiungimento di «finalità di prevenzione ed emenda» (pag. 6 della motivazione).

4.5. Da ultimo, quanto alla mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., la doglianza è del tutto generica e in contrasto con l'art. .581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., esaurendosi nell'affermazione per cui tale diniego «determina un'erronea applicazione della legge penale» (pag. 10 del ricorso).

Oltre alla specifica motivazione del Tribunale circa la prognosi negativa di reiterazione, è sufficiente evidenziare sul punto che la difesa del ricorrente non contesta quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo cui l'esclusione del beneficio consegue all'avere il ricorrente «ricevuto plurime sospensioni condizionali della pena, alcune delle quali già revocate» (pag. 8), circostanza in astratto ostativa ex art. 164, comma 4, cod. pen. 5.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Conformemente al costante orientamento della giurisprudenza, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo concernente l'eccezione di prescrizione che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello, con riferimento alle fatture emesse nel 2012.

Inoltre, l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NICOLO' MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 1 dicembre 2022 la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pordenone il 16 settembre 2020, a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la recidiva reiterata e la continuazione, alla pena di a 2 anni e 9 mesi di reclusicne, ed a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e la continuazione, alla pena di un anno e 10 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i delitti ex artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nelle rispettive qualità il primo di amministratore e gestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e la seconda di rappresentante legale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - giudicati in separato processo con il giudizio abbreviato - per fini di evasione e per poter corrispondere a terzi retribuzioni senza le dovute ritenute alla fonte, emettevano o comunque rilasciavano, agendo per l'emittente [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore dela [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (riferibile a [OSCURATO:PERSONA]), le fatture riportate nel capo di imputazione per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 (in Pordenone e Sacile fino al 31 dicembre 2014). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputatl. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.; si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per aver il Tribunale pronunciato la condanna anche per fatti non oggetto di contestazione. 2.1.1. Poiché l'imputazione farebbe riferimento alle fatture emesse «in favore della srl [OSCURATO:PERSONA] (rlferlbile a [OSCURATO:PERSONA])», il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare la condanna anche per le fatture emesse dalla C.I.R. nel 2014 nei confronti di soggetti diversi, anche se le fatture sono incicate nel capo di imputazione. La motivazione di rigetto del motivo di appello sul punto sarebbe illogica giacché confermerebbe che il Tribunale si sia pronunciato anche su fatture emesse nei confronti d: soggetti dive rsi dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] effettuato dal Tribunale sull'inesistenza delle fatture diverse da quelle emesse in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stato il presupposto della condanna:, nel 2014 solo una fattura riguarderebbe la [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe chiara sul se vi sia stato un addebito ai ricorrenti delle fatture «non emesse da CIR ma comunque facenti parte del capo di imputazione» (pag. 4). La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare che nel fascicolo del giudizio non sarebbero presenti le fatture del 2014: non si comprenderebbe come le stesse abbiano potuto essere ritenute inesistenti. 2.1.2. Con l'appello si sarebbe eccepita la nullità della sentenza di primo grado per non esser stato contestato l'elemento soggettivo del dolo specifico di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Il capo di imputazione farebbe riferimento ad una finalità di evasione propria, mentre non sarebbe contestato il fine di consentire a terzi l'evasione. La Corte territoriale, con motivazione illogica, avrebbe rigettato il motivo di appello, affermando cne il Tribunale non avrebbe escluso tale finalità; ciò, tuttavia, non sanerebbe la mancata contestazione dell'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett, e), cod. proc. pen. e la errata valutazione della prova: la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripetere gli argomenti della sentenza del Tribunale sulla genericità delle fatture e l'anomalia dell'oggetto in esse indicato mentre dalla comunicazione della notizia di reato emergerebbe che tale oggetto sia ben individuato e che i diversi contratti, a cui le fatture si riferirebbero, siano in atti. La fattura del 2014 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non sarebbe stata ritenuta falsa dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la relativa sentenza sarebbe stata confermata dalla Corte di cassazione con la sentenza del 6 luglio 2022, n. 32854. Dal mancato assolvimento degli oneri fiscali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dalla mancata conservazione della contabilità, nonché dalla non corrispondenza della sede legale con quella operativa, non potrebbe dedursi il mancato svolgimento dell'attività indicata in fattura. Quanto alla suss:stenza della sede effettiva in Treviso, non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dalia Corte territoriale - secondo cui si tratterebbe di una affermazione del ricorrente resa nelle dichiarazioni spontanee e ribadita nell'interrogatorio, ron riscontrata da elementi oggettivi - in quanto tale affermazione sarebbe stata confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe stato chiarito perché, se la falsità oggettiva delle fatture derivi dall'assenza di strutture e mezzi della C.I.R., la fattura n. 86 del 2012 non debba ritenersi parimenti inesistente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo in capo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe assunto l'incarico di rappresentante legale della C.I.R. senza corrispettivo, per porre in essere un favore familiare e senza rendere un contributo causale.2.4. Con il quarto motivo, limitato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: i numerosi precedenti penali a suo carico non sarebbero ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62- bis cod. pe.n. L'ultimo precedente risalirebbe al 2007, essendo stata revocata la sentenza del Tribunale di Treviso del 17 novembre 2015, con pronuncia della Corte di legittrnità n. 4743 del 29 settembre 2017. Non rientrando quello contestato nel novero dei reati ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., la contestata recidiva avrebbe potuto non determinare l'aumento di pena irrogato dal Giudice di primo grado e confermato in appello. La mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. costituirebbe una erronea applicazione della legge penale. 3. In data 27 giugno 2023, il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ceri memoria depositata il 1 luglio 2023 il difensore degli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha proposto un motivo nuovo, deducendo l'intervenuta estinzione del reato relativo all'anno di imposta 2012, per il decorso del termine di prescrizione: l'ultima fattura sarebbe datata 31 dicembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, re,ativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto; tale vizio nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, alla giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede. 1.1. Cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando :a soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 1.2. motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; tale vizio non sussiste nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427-01; Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713-02). 1.2.1. Il primo motivo si fonda su una lettura parziale del capo di imputazione, limitata alla prima parte, mentre dall'imputazione riportata a pagina 12 della sentenza impugnata risulta che tutte le fatture del 2014 sono elencate nell'imputazione, con l'indicazione anche dei soggetti destinatari. Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell'art. 521 cod, proc. pen., poiché il Tribunale e la Corte di appello hanno correttamente applicato l'art. 521 cod. proc. pen. perché, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la condanna è avvenuta per fatti specificamente indicati nel capo di imputazione. 1.2.2. Inoltre, il Tribunale - contrariamente a quanto asserito nel ricorso - non ha assunto ad esclusivo presupposto della condanna l'illegittimità delle fatture emesse nel 2014 in favore di soggetti diversi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento a tali fatture, infatti, è contenuto in appena cinque righe dell'ampia motivazione resa dal Giudice e la natura fittizia è motivata, rinviando ai «medesimi argomenti» già esposti in relazione alle fatture dei precedenti periodi di imposta. 1.2.3. La Corte di appello ha rilevato che il riferimento a tali fatture ha una minima incidenza nel ragionamento della sentenza di primo grado; ha ritenuto che la motivazione della sentenza del Tribunale si fondi - soprattutto, se non esclusivamente - su quelle emesse in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; ha rilevato che il richiamo alle altre fatture è servito a rafforzare il ragionamento sulla sussistenza del reato. 1.2.4. La questione, per come dedotta, è anche priva di concreta rilevanza pratica perché, una volta ritenuta la responsabilità per le fatture emesse in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, prevede che «Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato». 1.2.5. L'aumento per la continuazione non è stato effettuato per la continuazione interna ai singoli capi di imputazione ma perché l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti concerne tre diversi periodi di imposta, con la concretizzazione, pertanto, di tre reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 1.3. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui - cfr. pag. 5 del ricorso - sostiene che il dolo specifico debba essere oggetto di contestazione nel capo di imputazione e che vi sia stata, anche sul punto, la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza: nell'imputazione è indicato il dolo di aver agito ai «fini di evasione»; inoltre, sia nella parte generale che in quella in cui sono indicate le fatture emesse per anno di imposta, sono indicati i soggetti destinatari delle fatture, cioè i terzi ai cui si riferisce il fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il fine di favorire l'evasione di terzi non costituisce né un «fatto nuovo», inteso come episodio storico ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato, né un «fatto diverso», con connotati materiali difformi da quelli descritti nell'imputazione originaria (cfr. Sez. 3, n. 44853 del 23/09/2022, Gullotti, non massimata). È, poi, errata la tesi difensiva per cui il dolo dovrebbe essere limitato all'evasione propria dei ricorrenti, perché in contrasto con il dato normativo che collega il fine di evasione a terzi. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché aspecifico. 2.1. Per contestare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata la difesa dei ricorrenti fa riferimento a quanto emergerebbe dalla comunicazione della notizia di reato del 30 aprile 2015 senza, però, dimostrare che tale atto delle indagini preliminari sia stato acquisito ed utilizzato dai giudici di merito. Né la questione risulta essere stata dedotta con l'appello; la questione è anche inammissibile ex art. 606, comma 3, 609 cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 2.2. Ad ogni modo, il motivo si risolve in un'inammissibile valutazione alternativa del compendio probatorio (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01) e non si confronta adeguatamente con le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. Non viene smentito il riferimento alla incongruenza tra la data riportata nel contratto datato 2011 e la sua materiale formazione, avvenuta nel 2015. 2.3. Con riguardo alla fattura del 2014, emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti deducono che un coimputato sarebbe stato assolto dalla Corte di appello di Trieste per il reato relativo all'emissione di tale fattura e che la sentenza sarebbe stata confermata dalla Corte di cassazione. Orbene, deve rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Trieste è del 2021 e sarebbe stata confermata dalla Corte di cassazione il 6 luglio 2022 (tale sentenza risulta depositata il 7 settembre 2022), mentre il processo di appello si è svolto il 1 dicembre 2022. Il ricorso prospetta una questione di merito, relativa alla valutazione di una prova, la sentenza definitiva ex art. 238-bis cod. proc. pen., che non risulta essere stata dedotta in appello mediante motivi nuovi, pur essendo ciò possibile in relazione al tempo di deposito delle sentenze a cui fanno riferimento i ricorrenti. Dall'analisi degli atti non risulta che la sentenza della Corte di appello di Trieste sia stata prodotta nel giudizio di appello. Il motivo è pertanto inammissibile perché si tratta di una questione, per altro puramente di merito, dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 2.4. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha correttamente ritenuto, con motivazione logica e coerente, la natura fittizia delle operazioni di cui alle fatture sulla base di una considerazione complessiva degli elementi fattuali quali il non assolvimento degli obblighi fiscali, la mancata conservazione della contabilità, la non corrispondenza della sede legale con quella operativa, unitamente all'assenza di mezzi e strutture della società emittente, all'inesistenza di documentazione a riscontro presso la società destinataria delle fatture e alla condotta tenuta da quest'ultima in sede tributaria. In relazione alla sede della C.I.R., il motivo non coglie la ratio della decisione che si fonda sull'assenza di «elementi oggettivi» di riscontro, mentre il ricorso fa riferimento a prove dichiarative che non sono state ritenute riscontri «oggettivi». 2.5. Da ultimo, alla fattura n. 86 del 2012 non vi sono riferimenti nelle sentenze di merito in quanto non è stata contestata nel capo di imputazione; non sono stati neanche esposti i motivi per cui la valutazione dell'effettiva esistenza delle operazioni avrebbe inciso, modificandola, la ratio della decisione. 3. Il terzo motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: non si confronta in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e c:onsiste nella mera riproposizione delle doglianze già contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv„ 268822-01). La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto sussistente il dolo per avere [OSCURATO:PERSONA] non solo assunto il ruolo formale di rappresentante legale della C.I.R., ma anche per avere concretamente operato per tale società, disponendo ordini di pagamento in favore proprio e dei figli; partecipando ad un tentativo di frode mediante la presentazione alla vittima di un falso bilancio della C.I.R.; nominando procuratori speciali di tale società; nonché omettendone la presentazione di bilanci e dichiarazioni fiscali e disperdendone la contabilità. Con tale articolata motivazione il ricorso non si confronta in alcun modo né smentisce specificamente tale ricostruzione del fatto. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 4.1. Il Tribunale e la Corte di appello hanno motivato specificamente il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti ,generiche a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei numerosi precedenti penali del ricorrente - la cui pluralità è confermata dalla difesa e prescinde dalia loro collocazione temporale - dell'assenza di ogni sintomo di resipiscenza, nonché, in generale, della sua personalità e capacità criminale. 4.2. Tale motivazione è corretta in diritto e priva di vizi logici. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. Il ricorso è anche manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4.3. Inoltre, nel ricorso non vengono allegati elementi di fatto ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., pretermessi dalla Corte di appello e idonei in astratto a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999-02). 4.4. Con riguardo all'applicato aumento di pena a titolo di recidiva, il motivo è del tutto generico, errato in diritto e non si confronta con le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado. La censura si esaurisce nell'affermazione secondo cui, non rientrando il reato contestato nel novero di quelli ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la recidiva reiterata avrebbe potuto anche non comportare un aumento di pena. Posto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, neppure in caso di reati ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. si impone un aumento di pena a titolo di recidiva, non si allega nel ricorso alcun elemento in base al quale i Giudici di merito non avrebbero dovuto procedere a detto aumento. Al contrario, già il Tribunale, con ampia e coerente motivazione - conformemente all'orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01) - ha ritenuto di aumentare la pena a titolo di recidiva in ragione dei plurimi precedenti penali del ricorrente, della sua spiccata capacità criminale e per assicurare il raggiungimento di «finalità di prevenzione ed emenda» (pag. 6 della motivazione). 4.5. Da ultimo, quanto alla mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., la doglianza è del tutto generica e in contrasto con l'art. .581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., esaurendosi nell'affermazione per cui tale diniego «determina un'erronea applicazione della legge penale» (pag. 10 del ricorso). Oltre alla specifica motivazione del Tribunale circa la prognosi negativa di reiterazione, è sufficiente evidenziare sul punto che la difesa del ricorrente non contesta quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo cui l'esclusione del beneficio consegue all'avere il ricorrente «ricevuto plurime sospensioni condizionali della pena, alcune delle quali già revocate» (pag. 8), circostanza in astratto ostativa ex art. 164, comma 4, cod. pen. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Conformemente al costante orientamento della giurisprudenza, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo concernente l'eccezione di prescrizione che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello, con riferimento alle fatture emesse nel 2012. Inoltre, l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versa
Sentenza Cassazione n. 36191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris