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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27470/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 28359/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti– [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Girolamo da Carpi, n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1903/2016, pubblicata il 18 ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Marsala di dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto pubblico di vendita di un immobile (terreno agricolo e fabbricato rurale) stipulato dal convenuto e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’attrice fondava la propria azione revocatoria sulla conoscenza da parte dell’acquirente Foraci dell’esposizione debitoria dei Sicurella nei suoi confronti e sulla preordinazione della vendita alla sottrazione di beni a garanzia del credito dell’attricedi circa 150.000,00 euro per spettanze lavorative come da sentenza del giudice del lavoro).

Il Tribunale di Marsala accoglieva la domanda dichiarando l’inefficacia nei confronti dell’attrice degli atti di acquisto di Foraci e successivamente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a cui Foraci avevaa sua volta trasferito l’immobile).

2. Foraci e la società [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la pronuncia.

La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1903/2016, ha rigettato l’appello.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese.

All’adunanza del 13 luglio 2022, rilevato che per Giulio e [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] era presente agli atti la ricevuta della raccomandata con la quale è stata spedita la notificazione del ricorso, ma non era presente la rispettiva ricevuta di ritorno, si è ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rinnovazione che è stata posta in essere dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primomotivo denuncia, “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere con riferimento agli artt. 2901 e 2740 c.c., inerente il pregiudizio al creditore, costituito dalla prova in atti della consistenza del patrimonio residuo dei debitori Sicurella dopo la vendita effettuata a Foraci, da rinvenirsi nelle visure immobiliari comprensive della denuncia di successione prodotte dall’appellante con la seconda memoria in primo grado e dall’esposizione dei fatti contenuta nell’atto di citazione di Anastasi e negli atti e visure prodotte dall’attrice in primo grado”.

Il motivo è infondato.

Si contesta la parte di sentenza di secondo grado ove i giudici d’appello, dopo avere ritenuto provata la consapevolezza da parte di Foraci del pregiudizio che la vendita per cui è causa arrecava alle ragioni di Anastasi, hanno ritenuto che mancasse la prova che, all’atto della vendita, “il patrimonio dei debitori fosse comunque sufficiente a soddisfare il rilevante credito vantato da Anastasi (euro 149.231,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria)”.

Ad avviso dei ricorrenti, con questa affermazione il giudice d’appello non avrebbe considerato che, come risulta dai documenti prodotti in causa e dalla narrazione dei fatti da parte dell’attrice, “esisteva un patrimonio veramente consistente sì da coprire abbondantemente le ragioni creditorie di Anastasi”.

Al riguardo va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “i l presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass. n. 19207/2018, v. anche Cass. n. 16221/2019 e Cass.n. 26310/2021); inoltre “il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode” (Cass. n. 13404/2008).

Nel caso in esame i ricorrenti si limitano (v. le pagg. 12-16 del ricorso) a parlare di “patrimonio veramente consistente” e a elencare i beni di cui i Sicurella erano proprietari al momento della vendita a Foraci, ma di tali beni omettono di fornire una qualche indicazione del valore, magari desunto da una perizia di parte,e comunque del prezzo ricavato dalle vendite che – a loro dire – avrebbero ugualmente garantito la parte creditrice, così che non è possibile per questa Corte apprezzare la decisività dei fatti che sarebbero stati non considerati dal giudice d’appello. 2) Il secondo motivo contesta “erronea e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 191 c.p.c.” in relazione alla declaratoria di inammissibilità da parte della Corte d’appello della richiesta di disporre consulenza tecnica per determinare il valore del patrimonio dei Sicurella.

Il motivo, strettamente collegato al precedente, è anch’esso infondato.

A fronte del mancato assolvimento dell’onere, spettante come si è appena visto ai ricorrenti, di provare che il patrimonio residuo era tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice, non vi era certo un obbligo per il giudice d’appello di nominare un consulente tecnico d’ufficio, nomina che comunque rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (cfr., per tutte, Cass. n. 7472/2017).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 28359/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti– [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Girolamo da Carpi, n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1903/2016, pubblicata il 18 ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Marsala di dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto pubblico di vendita di un immobile (terreno agricolo e fabbricato rurale) stipulato dal convenuto e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice fondava la propria azione revocatoria sulla conoscenza da parte dell’acquirente Foraci dell’esposizione debitoria dei Sicurella nei suoi confronti e sulla preordinazione della vendita alla sottrazione di beni a garanzia del credito dell’attricedi circa 150.000,00 euro per spettanze lavorative come da sentenza del giudice del lavoro). Il Tribunale di Marsala accoglieva la domanda dichiarando l’inefficacia nei confronti dell’attrice degli atti di acquisto di Foraci e successivamente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a cui Foraci avevaa sua volta trasferito l’immobile). 2. Foraci e la società [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la pronuncia. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1903/2016, ha rigettato l’appello. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. All’adunanza del 13 luglio 2022, rilevato che per Giulio e [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] era presente agli atti la ricevuta della raccomandata con la quale è stata spedita la notificazione del ricorso, ma non era presente la rispettiva ricevuta di ritorno, si è ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rinnovazione che è stata posta in essere dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primomotivo denuncia, “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere con riferimento agli artt. 2901 e 2740 c.c., inerente il pregiudizio al creditore, costituito dalla prova in atti della consistenza del patrimonio residuo dei debitori Sicurella dopo la vendita effettuata a Foraci, da rinvenirsi nelle visure immobiliari comprensive della denuncia di successione prodotte dall’appellante con la seconda memoria in primo grado e dall’esposizione dei fatti contenuta nell’atto di citazione di Anastasi e negli atti e visure prodotte dall’attrice in primo grado”. Il motivo è infondato. Si contesta la parte di sentenza di secondo grado ove i giudici d’appello, dopo avere ritenuto provata la consapevolezza da parte di Foraci del pregiudizio che la vendita per cui è causa arrecava alle ragioni di Anastasi, hanno ritenuto che mancasse la prova che, all’atto della vendita, “il patrimonio dei debitori fosse comunque sufficiente a soddisfare il rilevante credito vantato da Anastasi (euro 149.231,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria)”. Ad avviso dei ricorrenti, con questa affermazione il giudice d’appello non avrebbe considerato che, come risulta dai documenti prodotti in causa e dalla narrazione dei fatti da parte dell’attrice, “esisteva un patrimonio veramente consistente sì da coprire abbondantemente le ragioni creditorie di Anastasi”. Al riguardo va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “i l presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass. n. 19207/2018, v. anche Cass. n. 16221/2019 e Cass.n. 26310/2021); inoltre “il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode” (Cass. n. 13404/2008). Nel caso in esame i ricorrenti si limitano (v. le pagg. 12-16 del ricorso) a parlare di “patrimonio veramente consistente” e a elencare i beni di cui i Sicurella erano proprietari al momento della vendita a Foraci, ma di tali beni omettono di fornire una qualche indicazione del valore, magari desunto da una perizia di parte,e comunque del prezzo ricavato dalle vendite che – a loro dire – avrebbero ugualmente garantito la parte creditrice, così che non è possibile per questa Corte apprezzare la decisività dei fatti che sarebbero stati non considerati dal giudice d’appello. 2) Il secondo motivo contesta “erronea e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 191 c.p.c.” in relazione alla declaratoria di inammissibilità da parte della Corte d’appello della richiesta di disporre consulenza tecnica per determinare il valore del patrimonio dei Sicurella. Il motivo, strettamente collegato al precedente, è anch’esso infondato. A fronte del mancato assolvimento dell’onere, spettante come si è appena visto ai ricorrenti, di provare che il patrimonio residuo era tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice, non vi era certo un obbligo per il giudice d’appello di nominare un consulente tecnico d’ufficio, nomina che comunque rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (cfr., per tutte, Cass. n. 7472/2017). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d