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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 42059/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto di energia elettrica, aggravati, il primo dal mezzo fraudolento e dal fatto commesso su cose esposte a pubblica fede e il secondo dal mezzo fraudolento;

2. È fondato l'unico motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022.

Invero: - a seguito del d.

Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Brindisi, non risulta pervenuta (cfr. nota Procuratore aggiunto di Brindisi del 5 luglio 2023) una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto di energia elettrica, aggravati, il primo dal mezzo fraudolento e dal fatto commesso su cose esposte a pubblica fede e il secondo dal mezzo fraudolento; 2. È fondato l'unico motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Brindisi, non risulta pervenuta (cfr. nota Procuratore aggiunto di Brindisi del 5 luglio 2023) una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199. 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così dec
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