Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2022

Cassazione n. 13322/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07,'1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/C2/1986 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORT APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del 3ostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inEmmissibilita dei ricorsi t' Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel richiamarsi anche 31Ie memorie, insiste per l'accoglimento dei motivi artico:ati. ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabili:à degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 15 febljuai2019 dal GIP del Tribunale di Foggia in relazione a czAvnA3 fattispecie di estorsionc rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia.

2. Hanno proposto ricorso per ca ;sazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Guido ha successivamente nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato motivi nuovi

2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Con il primo motivo,i1CAMDANILE lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione ai capi G e H. Gli elementi indicati dai giudici del merito non sarebbero infatti idonei a superare alcun ragionevole dubbio.

In particolare, si fa riferimento al progressivo 2407 RIT 1617/16 e alle dichiarazioni della F .0.

Nella conversazione intercettata il 23 febbraio 2017 - infatti - alle ore 20.10, il [OSCURATO:PERSONA] discute di dove lasciare l'automobile e decide di abbandonarla "in mezzo alla terra" e non nel parcheggio della cartiera.

In maniera del tutto diffprme, la persona offesa ha dichiarato di aver rinvenuto l'automobile alle 20.00 di un giorno di marzo - e quindi dieci minuti prima dell'intercettazione stessa - "in una traversa di [OSCURATO:PERSONA] XIII".

Ulteriori incertezze nemmeno prese in considerazione avrebbero dovuto derivare dalle incertezze del tracciato GPS della '/olkswagen Polo monitorata ed in uso al complice non identificato in relazione al luogo in cui questa era stata abbandonata.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorsi e nel contesto dei motivi aggiunti a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio in difetto di motivazione in punto applicabilità della recidiva qualificata, parannetrazione della pena base e diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.1

3. Con i motivi nuovi articolati con memoria 5/11/2022, il [OSCURATO:PERSONA] contesta illEgittimità e insufficienza della motivazione in punto trattamento sanzionatorio. 2.2 Ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti, entrambi difesi da l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato due distinti ricorsi in cui si articolano motivi identici che quindi possono essere esposti e trattati unitariamente.

2.2.1. Con il primo motivo,i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incompe:enza dedotta in sede di udienza preliminare prima dell'ammissione del giudizio abpreviato.

2.2.2. Con il secondo motivo,i1 V: LLANI e il [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relEzione al fatto che - in sede cautelare - era stata esclusa la sussistenza della gravità indiziaria mentre i giudici del merito sono giunti a conclusioni opposte senza che siano medio tempore intervenuti elementi nuovi.

2.2.3. Con il terzo motivo,i1 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relaz one al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Non si sarebbe infatti tenuto conto del comportamento processuale e in particolare dell'intervenuta richiesta di giudizio abbreviato.

4. Con memoria depositata il 5/11/2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato successivamente alla proposizione del ricorso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha articolato motivi nuovi afferenti al tra :tamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Fin dal primo grado (pagg. 30 e ss), i giudici del merito hanno eviderziato come - in data e ora sovrapponibili a quelle delle intercettazioni - il proprie :ario della FIAT Panda in imputazione avesse segnalato alla PG il ritrovamento di automobile rubata il giorno prima e lasciata in luogo coerente con quello indicato.

Risulta inoltre una almeno parziale coerenza tra il tracciato GPS della VW Polo ch 3 i giudici del merito hanno ritenuto essere stata utilizzata come supporto.

Non i sono state contestazioni aventi sufficiente carattere di concretezza in ordine all 3 presenza - nei pressi della via Innocenzo XIII - di strutture qualificabili come cartiere o così nominate.

In ragione di ciò, la ricostruzione giudiziale risulta linean? e effettuata sulla base di parametri non manifestamente illogici che tenevano conto ab origine dei profili di contraddizione presenti nelle dichiarazioni della persona offesa riproposti in appello che risultavano comunque attinenti a profili effettivamente secondari e attribuibili alle particolari modalità dei fatti.

1.2. Il secondo motivo di ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati.

La determinazione della pena base >t si attesta su valori corrispondenti ai minimi edittali tanto da non necessitare d, motivazione ulteriore rispetto alla mera indicazione della congruità della stessa (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

1.2.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato (sub specie di insussistenza di profili che potessero legittimare alcuna riduzione edittale) sulla base di un sostanziale richiamo alle modalità della condotta e alla intensità del dolo desumibile da ripetitività delle stesse e dal ruolo direttivo e decisionale ricoperto.

Sul punto, la prosp,ettazOngidi,un valore esiguo dei beni in imputazione LeAt42,t. e della possibilità di ritenere le condotte è apodittica e non tiene conto della portata complessiva delle condo:te medesime. 6-

1.2.2. Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti in continuazione, deve rilevE rsi che si tratta di aumenti di non rilevante entità e che non sussiste alcuna sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Sez. 1, Sent. n. 21641 del 08/01/2016 Rv. 266885).

Al proposito, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motiv3zionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporz one tra le pene (Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01).

1.2.3. I motivi alla base della ritenuta sussistenza della recidiva qualificata e segnatamente di una pericolosità ingravescente- sia pure nel contesto di una motivazione connotata da sintesi Estrema - sono comunque espressi nella valorizzazione di modalità della condotta che esplicitano l'assoluta indifferenza rispetto alle precedenti condanne Esplicitata da una qualificata progettualità criminosa e dalla posizione centrale assunta nella commissione di delitti plurimi e di rilevante gravità.

Nemmeno può ritenersi sussistente la denunciata violazione del disposto dell'art. 99 ultimo comria cod pen posto che la riduzione di pena disposta dalla Corte territoriale - immutato l'aumento per la ritenuta continuazione - determina un aumento a titolo di recidiva effettivamente pari alle condanne riportate dal ricorrente medesimo.

2. Ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta non risulta essere stato previamente dedotto come mot vo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 c)rnma 3 cod. proc. pen.

Nella redazione dei ricorsi non si fa riferimento ad alcun motivo di appello, si fa riferimento a una "dichiarazione di inammissibilità della eccezione redatta dalla Corte di appello di Lecce a pag. 30 della sentenza gravata" che non è possibile individuare posto che a pag. 30 del a sentenza si tratta della responsabilità in ordine al capo F e alla trentesinra facciata della sentenza si parla della responsabilità per il capo D. La ricostruzione del motivo per cui dovrebbe ritenersi sussistente la tardivamente riproposta inconnpeter za territoriale risulta priva di riferimenti concreti a capi di imputazione o a provvedimenti allegati al ricorso medesimo.

Del tutto priva di fondamento l'ulteriore articolazione del motivo di ricorso con cui - in maniera del tutto apodittica - si afferma la rilevabilità in ogni stato e grado della questione.

2.2. Il secondo motivo di ricorso -isulta nemmeno proposto in sede di appello e comunque manifestamente infondal,o.

Nessuna preclusione - nemmeno in sede di giudizio abbreviato - deriva dal fa:to che - sull'imputazione successivamente proposta nel merito - in sede cautela -e il Tribunale del riesame avesse escluso la sussistenza della gravità indiziaria.

Peraltro, in punto responsabilità, sussiste motivazione adeguata e congrua nen- meno concretamente contrastata in sede di ricorso.

2.3. Le doglianze articolate in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano sostanzialmente generiche nella formulazione e comunque manifestamente infondate.

Sussiste sul punto motivazione congrua che valorizza la gravità delle condotte e che nemmeno viene contrastata specificamente in sede ci ricorso in cui si segnala unicamente e in termini vaghi la presenza di un comportamento processuale coincidente con la richiesta di procedersi con rito abbrev ato che tuttavia riceve trattamento premiale in via autonoma e che quindi non risulta suscettibile di ulteriore valutazione.

3. Le suesposte considerazioni fendano il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna di tali ultimi ricorrenti al pagamento dell spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che - in -agione dei profili emergenti dal ricorso - si liquida nella misura di Euro 3000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07,'1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/C2/1986 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORT APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del 3ostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inEmmissibilita dei ricorsi t' Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel richiamarsi anche 31Ie memorie, insiste per l'accoglimento dei motivi artico:ati. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabili:à degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 15 febljuai2019 dal GIP del Tribunale di Foggia in relazione a czAvnA3 fattispecie di estorsionc rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Hanno proposto ricorso per ca ;sazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Guido ha successivamente nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato motivi nuovi 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo,i1CAMDANILE lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione ai capi G e H. Gli elementi indicati dai giudici del merito non sarebbero infatti idonei a superare alcun ragionevole dubbio. In particolare, si fa riferimento al progressivo 2407 RIT 1617/16 e alle dichiarazioni della F .0. Nella conversazione intercettata il 23 febbraio 2017 - infatti - alle ore 20.10, il [OSCURATO:PERSONA] discute di dove lasciare l'automobile e decide di abbandonarla "in mezzo alla terra" e non nel parcheggio della cartiera. In maniera del tutto diffprme, la persona offesa ha dichiarato di aver rinvenuto l'automobile alle 20.00 di un giorno di marzo - e quindi dieci minuti prima dell'intercettazione stessa - "in una traversa di [OSCURATO:PERSONA] XIII". Ulteriori incertezze nemmeno prese in considerazione avrebbero dovuto derivare dalle incertezze del tracciato GPS della '/olkswagen Polo monitorata ed in uso al complice non identificato in relazione al luogo in cui questa era stata abbandonata. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorsi e nel contesto dei motivi aggiunti a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio in difetto di motivazione in punto applicabilità della recidiva qualificata, parannetrazione della pena base e diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 3. Con i motivi nuovi articolati con memoria 5/11/2022, il [OSCURATO:PERSONA] contesta illEgittimità e insufficienza della motivazione in punto trattamento sanzionatorio. 2.2 Ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti, entrambi difesi da l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato due distinti ricorsi in cui si articolano motivi identici che quindi possono essere esposti e trattati unitariamente. 2.2.1. Con il primo motivo,i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incompe:enza dedotta in sede di udienza preliminare prima dell'ammissione del giudizio abpreviato. 2.2.2. Con il secondo motivo,i1 V: LLANI e il [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relEzione al fatto che - in sede cautelare - era stata esclusa la sussistenza della gravità indiziaria mentre i giudici del merito sono giunti a conclusioni opposte senza che siano medio tempore intervenuti elementi nuovi. 2.2.3. Con il terzo motivo,i1 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relaz one al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non si sarebbe infatti tenuto conto del comportamento processuale e in particolare dell'intervenuta richiesta di giudizio abbreviato. 4. Con memoria depositata il 5/11/2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato successivamente alla proposizione del ricorso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha articolato motivi nuovi afferenti al tra :tamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Fin dal primo grado (pagg. 30 e ss), i giudici del merito hanno eviderziato come - in data e ora sovrapponibili a quelle delle intercettazioni - il proprie :ario della FIAT Panda in imputazione avesse segnalato alla PG il ritrovamento di automobile rubata il giorno prima e lasciata in luogo coerente con quello indicato. Risulta inoltre una almeno parziale coerenza tra il tracciato GPS della VW Polo ch 3 i giudici del merito hanno ritenuto essere stata utilizzata come supporto. Non i sono state contestazioni aventi sufficiente carattere di concretezza in ordine all 3 presenza - nei pressi della via Innocenzo XIII - di strutture qualificabili come cartiere o così nominate. In ragione di ciò, la ricostruzione giudiziale risulta linean? e effettuata sulla base di parametri non manifestamente illogici che tenevano conto ab origine dei profili di contraddizione presenti nelle dichiarazioni della persona offesa riproposti in appello che risultavano comunque attinenti a profili effettivamente secondari e attribuibili alle particolari modalità dei fatti. 1.2. Il secondo motivo di ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati. La determinazione della pena base >t si attesta su valori corrispondenti ai minimi edittali tanto da non necessitare d, motivazione ulteriore rispetto alla mera indicazione della congruità della stessa (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 1.2.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato (sub specie di insussistenza di profili che potessero legittimare alcuna riduzione edittale) sulla base di un sostanziale richiamo alle modalità della condotta e alla intensità del dolo desumibile da ripetitività delle stesse e dal ruolo direttivo e decisionale ricoperto. Sul punto, la prosp,ettazOngidi,un valore esiguo dei beni in imputazione LeAt42,t. e della possibilità di ritenere le condotte è apodittica e non tiene conto della portata complessiva delle condo:te medesime. 6- 1.2.2. Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti in continuazione, deve rilevE rsi che si tratta di aumenti di non rilevante entità e che non sussiste alcuna sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Sez. 1, Sent. n. 21641 del 08/01/2016 Rv. 266885). Al proposito, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motiv3zionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporz one tra le pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01). 1.2.3. I motivi alla base della ritenuta sussistenza della recidiva qualificata e segnatamente di una pericolosità ingravescente- sia pure nel contesto di una motivazione connotata da sintesi Estrema - sono comunque espressi nella valorizzazione di modalità della condotta che esplicitano l'assoluta indifferenza rispetto alle precedenti condanne Esplicitata da una qualificata progettualità criminosa e dalla posizione centrale assunta nella commissione di delitti plurimi e di rilevante gravità. Nemmeno può ritenersi sussistente la denunciata violazione del disposto dell'art. 99 ultimo comria cod pen posto che la riduzione di pena disposta dalla Corte territoriale - immutato l'aumento per la ritenuta continuazione - determina un aumento a titolo di recidiva effettivamente pari alle condanne riportate dal ricorrente medesimo. 2. Ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta non risulta essere stato previamente dedotto come mot vo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 c)rnma 3 cod. proc. pen. Nella redazione dei ricorsi non si fa riferimento ad alcun motivo di appello, si fa riferimento a una "dichiarazione di inammissibilità della eccezione redatta dalla Corte di appello di Lecce a pag. 30 della sentenza gravata" che non è possibile individuare posto che a pag. 30 del a sentenza si tratta della responsabilità in ordine al capo F e alla trentesinra facciata della sentenza si parla della responsabilità per il capo D. La ricostruzione del motivo per cui dovrebbe ritenersi sussistente la tardivamente riproposta inconnpeter za territoriale risulta priva di riferimenti concreti a capi di imputazione o a provvedimenti allegati al ricorso medesimo. Del tutto priva di fondamento l'ulteriore articolazione del motivo di ricorso con cui - in maniera del tutto apodittica - si afferma la rilevabilità in ogni stato e grado della questione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso -isulta nemmeno proposto in sede di appello e comunque manifestamente infondal,o. Nessuna preclusione - nemmeno in sede di giudizio abbreviato - deriva dal fa:to che - sull'imputazione successivamente proposta nel merito - in sede cautela -e il Tribunale del riesame avesse escluso la sussistenza della gravità indiziaria. Peraltro, in punto responsabilità, sussiste motivazione adeguata e congrua nen- meno concretamente contrastata in sede di ricorso. 2.3. Le doglianze articolate in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano sostanzialmente generiche nella formulazione e comunque manifestamente infondate. Sussiste sul punto motivazione congrua che valorizza la gravità delle condotte e che nemmeno viene contrastata specificamente in sede ci ricorso in cui si segnala unicamente e in termini vaghi la presenza di un comportamento processuale coincidente con la richiesta di procedersi con rito abbrev ato che tuttavia riceve trattamento premiale in via autonoma e che quindi non risulta suscettibile di ulteriore valutazione. 3. Le suesposte considerazioni fendano il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna di tali ultimi ricorrenti al pagamento dell spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che - in -agione dei profili emergenti dal ricorso - si liquida nella misura di Euro 3000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e del