CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale haconcluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Torinodichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza di Vercelli del 29 ottobre 2024, il quale aveva rigettato l’istanza di liberazioneanticipata formulata dall’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Osservava che il reclamo era statoproposto al di fuori dei ristretti termini temporali previsti dalla legge, in quanto ilprovvedimento del magistrato di sorveglianza era stato notificato il 30.10.2024 e il reclamoproposto solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odiernoricorrente evidenziando che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale di sorveglianza, ilreclamo è stato depositato in data 8.11.2024, come da allegate ricevute di avvenutaconsegna e, quindi, nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’annullamento dell’ordinanza impugnata, evincendosi dalla pec di deposito del reclamo chel’impugnazione è stata depositata nei termini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. L’art. 69-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 prevede che il condannatopossa formulare istanza di liberazione anticipata. Il provvedimento che nega oconcede il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianzacon ordinanza e notificato ai soggetti indicati dall’art. 127 cod. proc. pen. Avverso l’ordinanza, il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possonoproporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio. Ilcomma 5 della norma citata dispone che il reclamo debba essere proposto entrodieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza impugnata.3. Nel caso in esame, si deduce dall’ordinanza impugnata che ilprovvedimento del magistrato di sorveglianza è stato notificato all’interessato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si evince, altresì, dalla documentazione allegata dalla difesa ai finidell’autosufficienza del ricorso, che il reclamo è stato trasmesso in data8.11.2024 all’indirizzo mail: [OSCURATO:EMAIL] e,quindi, tempestivamente, entro il termine di giorni 10 dalla notifica.4. L’ordinanza declaratoria di inammissibilità del reclamo, in quantopronunciata sulla base di un presupposto erroneo, deve essere quindi annullata,con conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]