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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 41366/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano . il 20 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Varese il 17 novembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso in plurime violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in numerose occasioni ceduto hashish, eroina e cocaina a numerose persone, tra il 1° gennaio e il 12 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alle pene, principale ed accessorie, di giustizia.

2. L'imputato si affida ad un solo motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente ed incongrua, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata.

La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

La riferita doglianza censura la sentenza impugnata senza operare un effettivo confronto con la diffusa motivazione al riguardo che si rinviene alle pp. 9-12 della decisione, ove si valorizzano, tra l'altro, le scaltre modalità dell'azione dell'imputato e la reiterazione e la serialità delle condotte, ritenute circostanze ostative alla invocata riqualificazione in melius, attesa la gravità dei fatti. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano . il 20 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Varese il 17 novembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso in plurime violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in numerose occasioni ceduto hashish, eroina e cocaina a numerose persone, tra il 1° gennaio e il 12 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alle pene, principale ed accessorie, di giustizia. 2. L'imputato si affida ad un solo motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente ed incongrua, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La riferita doglianza censura la sentenza impugnata senza operare un effettivo confronto con la diffusa motivazione al riguardo che si rinviene alle pp. 9-12 della decisione, ove si valorizzano, tra l'altro, le scaltre modalità dell'azione dell'imputato e la reiterazione e la serialità delle condotte, ritenute circostanze ostative alla invocata riqualificazione in melius, attesa la gravità dei fatti. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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