CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 novembre 1979
Cassazione n. 20326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1979 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Bergamo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 80, comma 2, e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Scanzorosciate il 22 marzo 2022. 2. Avverso la sentenza Bendinelli, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato. 3.11 ricorso presentato da Bendinelli deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia del procuratore speciale depositata in data 12 febbraio 2024. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il estensore [OSCURATO:PERSONA] nte 2, [OSCURATO:PERSONA]