CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura speciale e nomina posta in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Argenzio (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69T06 E472- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 9854/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 21153/2026Data pubblicazione 22/06/2026per la cassazione della sentenza n. 1181/18/2024 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 20 febbraio2024.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e, con decisione nel merito, diquello originario.UDITA l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, cheha chiesto il rigetto del ricorso.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di registro sulla sentenza n. 1510/2018 delTribunale di Latina, che aveva dichiarato risolto il contratto dicompravendita di immobile, a suo tempo stipulato dal ricorrente(acquirente), ed aveva condannato la venditrice a corrispondere al primo,la somma di 208.660,00 €, di cui 161.800,00 € a titolo di restituzionedegli importi versati per l'acquisto del cespite, nonché 46.860,00 € atitolo di penale, oltre interessi al tasso legale.2. Con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dalcontribuente, ritenendo la penale soggetta ad imposta fissa, maconfermando la misura proporzionale sulla voce relativa agli interessi,stante la natura moratoria latu senso risarcitoria dei medesimi e, quindi,anche in virtù del principio di alternatività, la loro non assoggettabilità adIva.Numero registro generale 9854/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 21153/2026Data pubblicazione 22/06/20263. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, notificandolo in data 26 aprile 2024, formulando due motivid’impugnazione, successivamente depositando memoria ex art. 378c.p.c.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni depositateil 5 giugno 2024.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, hadepositato in data 16 aprile 2026 conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., il ricorrente ha dedotto la violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b) e lett. e) - Parte Prima -Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86, 40 del medesimo decreto e 15 deld.P.R. n. 633/72, nonché, degli artt. 1453 e 1499 c.c.Ciò sostenendo che i suddetti interessi non rivestivano affatto lasuindicata natura giuridica, trattandosi, oggettivamente, di sommeaccessorie da corrispondersi, a titolo corrispettivo e/o compensativo eche, dal punto di vista fiscale, l’imposta di registro per la registrazionedella sentenza, che ha previsto la risoluzione del contratto e larestituzione delle somme nel frattempo, pagate, nonché gli interessicorrispettivi maturati, è sempre dovuta in misura fissa e ciò in base allalettera e) dell’articolo 8 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n.131/1986 che andava applicata alla fattispecie in luogo della lettera b)dell’articolo 8 che dispone, invece, il suo assolvimento in misuraproporzionale.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 9854/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 21153/2026Data pubblicazione 22/06/2026Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta diregistro, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna alpagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essereassoggettati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parteprima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ad imposta proporzionale,a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro oall’imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anchel’annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest’ultimo caso,infatti, l’imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazionedell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R.26 aprile 1986 n. 131 (in questo senso: Cass. n. 16814/2017; Cass. n.20315/2017; Cass., n. 32969/2018; Cass. n. 21702/2018; ed ancoraCass. n. 25610/2022; Cass. 32476/2024).Si è, a tal proposito, affermato che non può accedersi adun’interpretazione restrittiva della disposizione tariffaria, ritenendo che lepronunzie di condanna debbano essere registrate in misura fissa nel solocaso in cui siano correlate a statuizioni di nullità o annullamento, ma non(anche) di risoluzione di contratti: tale ricostruzione è il risultato diun’ambiguità sintattica del precetto legislativo, che effettivamente - percome è formulato - può generare qualche equivoco, laddove si presta aduna duplice interpretazione.La ratio di una simile impostazione, che esclude ogni proporzionalitàdell’imposta assoggettando la pronuncia a misura fissa, sta proprionell’assenza di trasferimento di ricchezza che connota l’effetto restitutoriodell’indebito conseguente alla declaratoria di nullità del contratto (o dellasua parziale nullità) o al suo annullamento o alla sua risoluzione, perché,in siffatti casi, la decisione altro non fa che ripristinare lo status quo antedei rispettivi patrimoni delle parti, in quanto le prestazioni adempiutesono prive ab origine di titolo giustificativo, ciò legittimando di per sé laNumero registro generale 9854/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 21153/2026Data pubblicazione 22/06/2026ripetizione di quanto corrisposto; con il conseguente regime ex art. 2033c.c. degli interessi (così Cass. n. 30706/2025, che richiama anche Cass.n. 16441/2025).3. La Corte regionale non si è attenuta a tali principi, il che giustifical’accoglimento del primo motivo di ricorso.4. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono, l’esame delsecondo motivo, che concerne la regolamentazione delle spese di giudizioda parte del giudice dell’appello.5. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessariaccertamenti in fatto, la causa va decisa merito, accogliendo l’originarioricorso e dichiarando dovuta l’imposta fissa anche sulla voce relativa agliinteressi.6. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo, disattendendo la nota prodotta perché errata nelloscaglione di riferimento (sempre indicato tra i 5.200 e 26.000, €, senzaconsiderare il diverso, progressivamente diminuito valore della causa,come pure indicato in ricorso), comprensivo di una fase cautelare chenon risulta svolta e di un aumento per manifesta fondatezza delle ragioni,che non ricorre, stante il progressivo adattamento della regola previstaper la nullità e l’annullamento dell’atto all’ipotesi di risoluzione. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso, dichiarando dovuta l’imposta fissa anche sulla voce relativa agliinteressi.Numero registro generale 9854/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 21153/2026Data pubblicazione 22/06/2026Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio,che liquida, per competenze, nella somma di 2.000,00 € per il giudizio diprimo grado, nell’importo di 1.500,00 € per quello di secondo grado e di600,00 € per il presente grado, oltre accessori ed alla somma di 200,00 €per spese vive del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]