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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 10089/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 09/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica datata 02/12/2025 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste nel ricorso; lette le conclusioni e la nota spese in data 28/11/2025 del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, come da D.M. in materia, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10/06/2024, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita aggravata, accertato il 02/02/2022; con contestazione della recidiva reiterata specifica.

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 646 cod. pen. sotto il profilo dell'interversione del possesso, assumendo che l'imputato, utilizzatore della vettura aziendale in qualità di socio, non avrebbe in alcun momento inteso disporne uti dominus, neanche dopo il licenziamento e la richiesta di restituzione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'elemento soggettivo del dolo in capo all'imputato, che, secondo la difesa, sarebbe stato erroneamente ritenuto in base ad una valutazione "parcellizzata" degli elementi probatori, omettendo di considerare il contesto complessivo generatosi dopo che l'imputato - quale socio della "[OSCURATO:SOCIETA].", e in tale veste fruitore del veicolo, al pari dell'altra socia, signora Chiesa - era stato licenziato, secondo il difensore, strumentalmente ("per essersi doluto di asserite ingenti distrazioni economiche dalla società per opera della amministratrice", p. 11 ricorso), continuando ad utilizzare la vettura senza consapevolezza né intenzione di agire senza averne diritto, potendo, al più, essere stato determinato da un errore nella complessiva considerazione della vicenda connotata da progressivo inasprimento dei rapporti tra i soci a fronte di contestazioni reciproche.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione al mancato giudizio di prevalenza della concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non consentito, non essendo stato devoluto con l'atto di appello, con il quale il ricorrente si era limitato a chiedere l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato e la riduzione della pena mediante concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre soltanto con i motivi aggiunti era stata dedotta anche l'insussistenza del reato contestato, sotto il profilo della mancanza di interversione del possesso.1.1 Va, infatti, rilevato che le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 cod. proc. pen.) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen., cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto" (Sez. 3, Sentenza n. 25868 del 20/02/2024, Rv. 286729 - 01).

Peraltro, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Nella specie, il motivo nuovo, che lamenta violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli elementi probatori acquisiti, sotto il profilo sopra riportato, è inammissibile in quanto inedito, non consentito in sede di legittimità perché mancante del corrispondente motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato, avendo la corte di merito ampiamente argomentato sulla ricostruzione della condotta dell'imputato anche sotto il profilo della ritenuta interversione del possesso (p. sesta della sentenza).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Va ricordato che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, Verdelli, Rv. 194203 - 01).

Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzioni di legittimità (Sez. 6, n.13442 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n.43963 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Basile; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv 226073 -01; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020). 3 f

2.2. La Corte di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logico giuridici, ha confermato la ricostruzione della condotta, valutando in sinergia con il giudice di primo grado gli elementi di prova dichiarativi e documentali in atti.

Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale - si ribadisce - questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta del ricorrente alla fattispecie contestata.

Le deduzioni svolte, in ordine alla buona fede dell'imputato, oltre che meramente reiterative, sono generiche e aspecifiche, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico argomentativo della sentenza impugnata, laddove, in particolare chiarisce che il bene costituito dalla autovettura sociale, su richiesta della società avente diritto (unico titolare dei diritti esclusivi sul bene in quanto parte contraente del contratto di leasing) avrebbe dovuto essere restituito a seguito della risoluzione del rapporto lavorativo, a nulla rilevando le "convinzioni" poste a base del reiterato rifiuto da parte dell'imputato (collegato a pretesi crediti pendenti), che non escludono la consapevolezza e la volontà di trattenere per sé un bene non proprio e detenuto proprio in relazione all'attività svolta per conto della società (v. penultima pagina sentenza impugnata).

E' invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (cfr., Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 01).

Né, per altro verso, l'esistenza di eventuali rivendicazioni verso la società poteva giustificare l'atteggiamento dell'odierno ricorrente, ossia il trattenimento della vettura in pendenza delle rivendicazioni vantate nei confronti della società: questa Corte, infatti, ha più volte ribadito, proprio in tema di appropriazione indebita, che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, se non nel caso in cui questo sia certo, liquido ed esigibile (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632 - 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Silvano, Rv. 257317 - 01), condizioni che, nel caso in esame, non sono state nemmeno dedotte. 3.3 Anche il motivo di ricorso sull'omessa concessione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è generico e si risolve, di fatto, nell'opporre una soluzione diversa rispetto alla decisione discrezionale assunta dalla Corte di appello, che ha motivato in termini non censurabili in questa sede, avendo evidenziato la negativa personalità del ricorrente, già gravato da "precedenti penali di spessore" e resosi responsabile del reato in questione subito dopo un periodo di affidamento in prova.

4. Le esposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del leg. rappr. p.t. che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del leg. rapp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 09/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica datata 02/12/2025 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste nel ricorso; lette le conclusioni e la nota spese in data 28/11/2025 del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, come da D.M. in materia, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10/06/2024, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita aggravata, accertato il 02/02/2022; con contestazione della recidiva reiterata specifica. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 646 cod. pen. sotto il profilo dell'interversione del possesso, assumendo che l'imputato, utilizzatore della vettura aziendale in qualità di socio, non avrebbe in alcun momento inteso disporne uti dominus, neanche dopo il licenziamento e la richiesta di restituzione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'elemento soggettivo del dolo in capo all'imputato, che, secondo la difesa, sarebbe stato erroneamente ritenuto in base ad una valutazione "parcellizzata" degli elementi probatori, omettendo di considerare il contesto complessivo generatosi dopo che l'imputato - quale socio della "[OSCURATO:SOCIETA].", e in tale veste fruitore del veicolo, al pari dell'altra socia, signora Chiesa - era stato licenziato, secondo il difensore, strumentalmente ("per essersi doluto di asserite ingenti distrazioni economiche dalla società per opera della amministratrice", p. 11 ricorso), continuando ad utilizzare la vettura senza consapevolezza né intenzione di agire senza averne diritto, potendo, al più, essere stato determinato da un errore nella complessiva considerazione della vicenda connotata da progressivo inasprimento dei rapporti tra i soci a fronte di contestazioni reciproche. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione al mancato giudizio di prevalenza della concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non consentito, non essendo stato devoluto con l'atto di appello, con il quale il ricorrente si era limitato a chiedere l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato e la riduzione della pena mediante concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre soltanto con i motivi aggiunti era stata dedotta anche l'insussistenza del reato contestato, sotto il profilo della mancanza di interversione del possesso.1.1 Va, infatti, rilevato che le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 cod. proc. pen.) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen., cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto" (Sez. 3, Sentenza n. 25868 del 20/02/2024, Rv. 286729 - 01). Peraltro, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Nella specie, il motivo nuovo, che lamenta violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli elementi probatori acquisiti, sotto il profilo sopra riportato, è inammissibile in quanto inedito, non consentito in sede di legittimità perché mancante del corrispondente motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato, avendo la corte di merito ampiamente argomentato sulla ricostruzione della condotta dell'imputato anche sotto il profilo della ritenuta interversione del possesso (p. sesta della sentenza). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Va ricordato che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, Verdelli, Rv. 194203 - 01). Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzioni di legittimità (Sez. 6, n.13442 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n.43963 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Basile; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv 226073 -01; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020). 3 f 2.2. La Corte di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logico giuridici, ha confermato la ricostruzione della condotta, valutando in sinergia con il giudice di primo grado gli elementi di prova dichiarativi e documentali in atti. Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale - si ribadisce - questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta del ricorrente alla fattispecie contestata. Le deduzioni svolte, in ordine alla buona fede dell'imputato, oltre che meramente reiterative, sono generiche e aspecifiche, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico argomentativo della sentenza impugnata, laddove, in particolare chiarisce che il bene costituito dalla autovettura sociale, su richiesta della società avente diritto (unico titolare dei diritti esclusivi sul bene in quanto parte contraente del contratto di leasing) avrebbe dovuto essere restituito a seguito della risoluzione del rapporto lavorativo, a nulla rilevando le "convinzioni" poste a base del reiterato rifiuto da parte dell'imputato (collegato a pretesi crediti pendenti), che non escludono la consapevolezza e la volontà di trattenere per sé un bene non proprio e detenuto proprio in relazione all'attività svolta per conto della società (v. penultima pagina sentenza impugnata). E' invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (cfr., Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 01). Né, per altro verso, l'esistenza di eventuali rivendicazioni verso la società poteva giustificare l'atteggiamento dell'odierno ricorrente, ossia il trattenimento della vettura in pendenza delle rivendicazioni vantate nei confronti della società: questa Corte, infatti, ha più volte ribadito, proprio in tema di appropriazione indebita, che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, se non nel caso in cui questo sia certo, liquido ed esigibile (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632 - 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Silvano, Rv. 257317 - 01), condizioni che, nel caso in esame, non sono state nemmeno dedotte. 3.3 Anche il motivo di ricorso sull'omessa concessione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è generico e si risolve, di fatto, nell'opporre una soluzione diversa rispetto alla decisione discrezionale assunta dalla Corte di appello, che ha motivato in termini non censurabili in questa sede, avendo evidenziato la negativa personalità del ricorrente, già gravato da "precedenti penali di spessore" e resosi responsabile del reato in questione subito dopo un periodo di affidamento in prova. 4. Le esposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del leg. rappr. p.t. che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del leg. rapp
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