CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di appello di Palermo confermava l'accertamento di responsabilità nei confronti dei ricorrenti per il reato di tentata estorsione escludendo l'aggravante dell'aver commesso la condotta in più persone riunite. Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore del Mancuso che contestava l'accertamento di responsabilità con specifico riguardo alla valutazione di credibilità della persona offesa; ritenuto che tale ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti in sede di legittimità; il ricorso si risolve infatti nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza della Cassazione. Il collegio ribadisce che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello effettuava una attenta e approfondita valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendo la credibilità dei relativi contenuti accusatori che, peraltro, risultavano confermati dalle altre emergenze processuali (pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Rilevato che proponeva ricorso per Cassazione anche il difensore del Randazzo, che contestava (a) la qualificazione giuridica assegnata alla condotta che, nella prospettiva del ricorrente/ avrebbe dovuto essere inquadrata neltaprtla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, (b) il trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento della sussistenza della recidiva. Ritenuto che anche tale ricorso è inammissibile in quanto la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto, offriva una perspicua ed esaustiva motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, rilevando come la pretesa avanzata dagli imputati non era coincidente con il credito a titolo di risarcimento del danno arrecato dalla truffa commessa dalla persona offesa o relativo ai lavori e servizi di carattere lecito svolti in favore di quest'ultima. A sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo tipico dell'estorsione, la Corte di appello evidenziava, altresì, la particolare pregnanza dell'azione intimidatoria (pag. 14 della sentenza impugnata). Le emergenze rilevate sono incompatibili con la invocata riqualifica; mentre la relativa motivazione si sottrae ad ogni censura in questa sede, profilandosi logica e coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità. Anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e quella relative al riconoscimento della recidiva reiterata sono inammissibili. Circa la recidiva la Corte d'appello offriva una motivazione ineccepibile, in quanto rilevava che la natura e il tempo della commissione dei reati pregressi, messi in relazione con il nuovo episodio, erano senz'altro indicativi di una maggiore capacità delinquere e di una più accentuata pericolosità sociale (pag. 16 della sentenza impugnata). Ineccepibile anche la motivazione in ordine alla mancata concessione delle generiche, che non venivano riconosciute in relazione alla mancata emersione di elementi positivi, come anche in ragione della gravità della condotta e della negativa personalità del ricorrente (pag. 17 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, dunque, la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell