CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 48860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la ordinanza del 06/06/2022 emessa dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 giugno 2022 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 25 marzo 2010 (n. 3530), che lo riteneva responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il mese di aprile del 2002 e il 4 marzo 2003, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione (in continuazione con altri fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2025 del 29 maggio 2007, per una pena complessiva di anni trenta di reclusione). 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo con un primo motivo la violazione dell'art. 630, comma 1, cod. proc. pen., in relazione ai presupposti di ammissibilità dell'istanza di revisione, per avere la Corte distrettuale svolto un vero e proprio esame del merito, sulla base di un confronto fra le emergenze probatorie dei due distinti procedimenti penali che venivano in rilievo nel caso di specie, superando in tal modo la necessaria distinzione tra le due fasi del giudizio di revisione. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si lamentano plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta assenza della inconciliabilità fra giudicati, ossia fra il mancato accertamento della identità dell'interlocutore della conversazione telefonica del 10 marzo 2003 (di cui dà conto la sentenza n. 191/2021 della Corte di appello di Milano nell'ambito del procedimento n. 20469/2004) e l'accertamento di tale identità che, di contro, si afferma esser stato compiuto dalla sentenza oggetto della richiesta di revisione, nell'ambito del diverso procedimento n. 17107 del 2006. Nell'esporre le risultanze del quadro probatorio esaminato al fine di ritenere la fondatezza di tale ultimo accertamento, la sentenza impugnata ha escluso la dedotta inconciliabilità fra i giudicati (uno di condanna, l'altro assolutorio), erroneamente ridimensionando a mero elemento di riscontro della corretta identificazione del Kanit le generiche dichiarazioni accusatorie rese in incidente probatorio da [OSCURATO:PERSONA], così da ritenere illogicamente identificato l'interlocutore della predetta conversazione telefonica non sulla base di una reale identificazione, ma di una insufficiente comparazione delle voci ascoltate. Illogica, in definitiva, risulterebbe l'affermazione secondo cui il più ampio quadro probatorio delineato nel procedimento che ha portato alla condanna avrebbe determinato l'identificazione dell'interlocutore della telefonata, superando l'insufficienza dell'accertamento svolto nel procedimento che ha invece portato all'assoluzione del ricorrente. 3. Con motivi nuovi pervenuti nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 ottobre 2022 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto: a) l'illogicità della motivazione derivante dal travisamento del testo del "brogliaccio" relativo alla intercettazione telefonica n. 32 del 10 febbraio 2003, in rapporto all'affermazione secondo cui in esso il "...il soggetto si presenta come [OSCURATO:PERSONA]" (affermazione, questa, che ad avviso del ricorrente è oggettivamente non conforme al testo; b) violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla inidoneità delle dichiarazioni raccolte dalla difesa ex art. 391-ter cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA], prodotte con l'istanza di revisione, ai fini dell'applicabilità, quanto meno, del criterio dubitativo previsto dall'art. 530 cod. proc. pen.; c) violazioni di legge ex artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dei limiti della fase rescindente del giudizio di revisione, per quel che attiene alla valutazione nel merito dell'efficacia della nuova prova ivi dedotta. 4. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 novembre 2022 il predetto difensore ha illustrato ulteriori argomenti a sostegno del terzo motivo di ricorso, richiamando alcune affermazioni contenute in precedenti sentenze, sia di merito che di legittimità (n. 35208 del 16 marzo 2017), già allegate all'istanza di revisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l'accoglimento con effetto logicamente assorbente, allo stato, rispetto alle ulteriori ragioni di doglianza ivi prospettate. 2. Secondo un pacifico e costante insegnamento di questa Suprema Corte - fatto salvo l'isolato, e non condivisibile, precedente difforme (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002) menzionato nella ordinanza impugnata - la inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (ex multis v. Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162; Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810; Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422). In tema di revisione, infatti, sussiste distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novum" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. In particolare, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821). Analogamente, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, essi siano riscontrabili ictu ocu/i» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496, entrambe in relazione a fattispecie di annullamento di decisioni della Corte d'appello che avevano proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione). Ne consegue che deve ritenersi preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). 3. Di tale quadro di principi non ha fatto buon governo l'ordinanza impugnata, che ha erroneamente interpretato i limiti propri del giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, anticipando nel primo segmento di tale procedimento, avente la richiamata struttura bisafica, temi decisori strutturalmente demandati al momento successivo, ossia all'esito della procedura caratterizzata dal contraddittorio di cui all'art. 636 cod. proc. pen. Entrando nel merito della richiesta di revisione, infatti, la Corte distrettuale ha escluso sia la prospettata inconciliabilità fra giudicati, sia l'idoneità della prova "nuova" a dimostrare, nell'ambito del preesistente compendio probatorio, che la persona condannata avrebbe dovuto essere prosciolta, effettuando un penetrante vaglio delibativo in ordine alla portata degli elementi di novità addotti dalla difesa dell'istante, e in tal guisa erroneamente anticipando i- un apprezzamento che può riguardare solo il giudizio sul "merito" della domanda. 4. All'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato consegue la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia, che procederà ad un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente. Al riguardo, invero, deve richiamarsi il principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 43121 del 17/07/2019, Franco, Rv. 277176), secondo cui la regola prevista dall'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. - per la quale la Corte di cassazione, se accoglie il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta, rinvia il giudizio ad una diversa corte d'appello - non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente, con riferimento alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta in rapporto all'astratta idoneità del "novum" dedotto a demolire il giudicato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Cort