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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 ottobre 1985

Cassazione n. 12722/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/10/1985 avverso l'ordinanza del 23/12/2024 del TRIB.

LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore non è comparso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 25 novembre 2024 il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova che aveva disposto, in via di aggravamento ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del suddetto, in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90.

2. Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]/ affidandolo a un motivo con il quale si deduce l'errata applicazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 299 e 275 nonché dell'art. 276 cod. proc. pen. oltre che vizi di motivazione.

Ad avviso della difesa non sono stati rispettati i criteri di adeguatezza e proporzionalità né sono stati spiegati i motivi per i quali la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta l'unica adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari.

Si assume in ricorso Che, dopo una prima violazione delle prescrizioni, avvenuta il 27 ottobre 2024 / il giudice procedente non ha ritenuto di aggravare la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione settimanale)salvo poi,a fronte di una seconda violazione disporre la misura intramuraria i piuttosto che applicare congiuntamente due misure coercitive o una coercitiva e una più stringente.

Non si è tenuto conto che l'imputato è incensurato, che non si è mai riavvicinato a contesti criminali e che sottoposto/ all'obbligo di presentazione a far data dal 14.4.2023 fino alla data del 27.10.2024 ha prestato osservanza agli obblighi impostigli.

Non si è, ad avviso della difesa, proceduto ad una valutazione della gravità della trasgressione né da parte della Corte territoriale né i riDunale in sede di riesame.

Anche nel caso di aggravamento delle misure il principio ispiratore deve rimanere quello del minore sacrificio possibile della libertà personale, definito inviolabile dall'art. 13 7co. 1, Cos1t oltre che dalla interpretazione dell'art. 5 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti 2 dell'uomo.

3. All'udienza il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Nessun difensore è comparso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto* in parte ripropone le medesime doglianze -V che erano state dedotte in sede dip~ig e che sono state ampiamente vagliate dal Tribunale con una compiuta ricostruzione della disciplina di settore e argomenti affatto illogici o incoerenti.

Per altra parte, il ricorso non si confronta con gli argomenti posti a soste r della decisione del Tribunale della cautela e come tale è generico.Il Tribunale, dopo avere ricostruito la vicenda che ha condotto all'arresto in flagranza del ricorrente, controllato a bordo di un'auto, quale passeggero, all'interno della quale era rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 428,17 grammi lordi/veniva sottoposto alla misura di massimo rigore.

In seguito alla emissione del decreto di giudizio immediato, l'imputato, giudicato con le forme del rito abbreviato, veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi otto di reclusione.

In esito al giudizio, in data 23 marzo 2023 veniva accolta la richiesta avanzata dal difensore e la misura applicata veniva sostituita con quella del divieto di dimora nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in uno all'obbligo di presentazione quotidiano alla p.g., due volte al giorno.

Già con ordinanza del 31.3.2023 veniva aggravata la misura in quanto l'interessato non aveva sin lì mai ottemperato all'obbligo di presentazione impostogli.

L'imputato si presentava spontaneamente il 7 aprile 2023 presso gli Uffici della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] j dichiarando di non avere compreso il contenuto dell'ordinanza di sostituzione della misura.

Il giudice, ritenuta la buona fede del [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la richiesta di sostituzione della misura intramuraria con quella del divieto di dimora a [OSCURATO:PERSONA] e dell'obbligo di presentazione quotidiano presso la p.g.

Il 13 giugno 2023 la misura veniva nuovamente affievolita quanto alla cadenza dell'obbligo di presentazione, limitandola ad una volta a settimana.

L'8 novembre 2024 la Corte di appello accoglieva la richiesta di pena concordata e rideterminava la pena in anni tre di reclusione ma rigettava la richiesta di revoca di misura.

Nel provvedimento reiettivo la Corte territoriale evidenziava, a sostegno della inaffidabilità del soggetto, la segnalazione della p.g. in cui si dava atto di un controllo da parte della Polizia stradale di Veronaiche il 12 ottobre 2024 lo aveva controllato a bordo di un'autovettura che conduceva senza patente ed era risultato in possesso di 6.000 euro in contanti.

Si dava altresì atto che il 27 ottobre 2024 il [OSCURATO:PERSONA] era stato segnalato dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si era presentato per la firma settimanale.

Nella richiesta di aggravamento della misura il Procuratore Generale dava ancora atto che l'imputato non si era presentato per la firma neppure il 17 novembre 2024 né aveva risposto al telefono.

Da qui l'accoglimento della richiesta di aggravamento da parte della Corte di appello.

2. Il provvedimento impugnato, nel solco dei principi delineati da questa Corte di legittimità, espressamente richiamati, con motivazione congrua, ha posto l'accento sulla circostanza che, nonostante il chiaro monito dell'autorità giudiziaria procedente, «che senza aggravarla ha confermato la necessità di un controllo mantenendo la misura in atto» ha perseverato nel disattendere le prescrizioni impostegli continuando a non presentarsi alla p.g. e, per di più, rendendosi irreperibile non rispondendo ad alcuna delle due utenze che aveva fornito agli operanti/bé il ricorrente si è preoccupato di giustificare le omissioni, sia pure tardivamente.

3. Il Tribunale non ha mancato di evidenziare/te neppure con detti argomenti il ricorso si confronta minirnamente,che se è vero che [OSCURATO:PERSONA] è incensurat9 ,è del pari vero che è irregolare sul territorio italiano dal 2022, senza fissa dimora, ha dichiarato di vivere a Milano mantenuto da uno zio ed è stato colto alla guida di un'auto senza patente e nella disponibilità di seimila euro in contanti, il che ad avviso del Tribunale «denota la perdurante e attuale necessità di un controllo in funzione monitoria».

Ha altresì evidenziato il Tribunale che per quanto la difesa avesse documentato una proposta di lavoro alle dipendenze di un artigiano edile titolare di una impressa avente sede in provincia di Trentornon constava che tale attività avesse mai avuto inizio.

4. Sulla scorta delle argomentazioni sopra richiamate il Tribunale ha concluso, con motivazione non manifestamente illogica) che, avuto riguardo alla insofferenza reiteratamente mostrata nei confronti delle prescrizioni impostegli con la misura coercitiva, in uno alla circostanza che l'imputato è senza fissa dimora e non ha stabili punti di riferimento sul territorio, non disponendo neppure di un domicilio idoneo per .c t 9, t i l'applicazione degli arresti domiciliari, ~Ut --d-r----end-i-vide-re.iil provvedimento della Corte territoriale.

Sul punto va ricordato che questa Corte ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, il mantenimento di una misura custodiale per il permanere di una delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen., non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - ove sia adeguatamente motivato e non fondato su meccanismi automatici, né costituisce di per sé un'anticipazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mantenimento della custodia cautelare in carcere per il delitto di atti persecutori anche dopo la condanna in primo grado, persistendo il pericolo di reiterazione in ragione, oltre che della gravità delle condotte commesse, anche dei comportamenti trasgressivi che avevano determinato l'aggravamento della misura originariamente applicata» (Sez. 5., n. 15658 del 01/03/2021, Rv. 280908 - 01).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Cosi deciso il 25 febbraio 2025 La C era est.

Il Presidente / M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/10/1985 avverso l'ordinanza del 23/12/2024 del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore non è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 25 novembre 2024 il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova che aveva disposto, in via di aggravamento ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del suddetto, in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90. 2. Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]/ affidandolo a un motivo con il quale si deduce l'errata applicazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 299 e 275 nonché dell'art. 276 cod. proc. pen. oltre che vizi di motivazione. Ad avviso della difesa non sono stati rispettati i criteri di adeguatezza e proporzionalità né sono stati spiegati i motivi per i quali la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta l'unica adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari. Si assume in ricorso Che, dopo una prima violazione delle prescrizioni, avvenuta il 27 ottobre 2024 / il giudice procedente non ha ritenuto di aggravare la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione settimanale)salvo poi,a fronte di una seconda violazione disporre la misura intramuraria i piuttosto che applicare congiuntamente due misure coercitive o una coercitiva e una più stringente. Non si è tenuto conto che l'imputato è incensurato, che non si è mai riavvicinato a contesti criminali e che sottoposto/ all'obbligo di presentazione a far data dal 14.4.2023 fino alla data del 27.10.2024 ha prestato osservanza agli obblighi impostigli. Non si è, ad avviso della difesa, proceduto ad una valutazione della gravità della trasgressione né da parte della Corte territoriale né i riDunale in sede di riesame. Anche nel caso di aggravamento delle misure il principio ispiratore deve rimanere quello del minore sacrificio possibile della libertà personale, definito inviolabile dall'art. 13 7co. 1, Cos1t oltre che dalla interpretazione dell'art. 5 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti 2 dell'uomo. 3. All'udienza il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto* in parte ripropone le medesime doglianze -V che erano state dedotte in sede dip~ig e che sono state ampiamente vagliate dal Tribunale con una compiuta ricostruzione della disciplina di settore e argomenti affatto illogici o incoerenti. Per altra parte, il ricorso non si confronta con gli argomenti posti a soste r della decisione del Tribunale della cautela e come tale è generico.Il Tribunale, dopo avere ricostruito la vicenda che ha condotto all'arresto in flagranza del ricorrente, controllato a bordo di un'auto, quale passeggero, all'interno della quale era rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 428,17 grammi lordi/veniva sottoposto alla misura di massimo rigore. In seguito alla emissione del decreto di giudizio immediato, l'imputato, giudicato con le forme del rito abbreviato, veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi otto di reclusione. In esito al giudizio, in data 23 marzo 2023 veniva accolta la richiesta avanzata dal difensore e la misura applicata veniva sostituita con quella del divieto di dimora nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in uno all'obbligo di presentazione quotidiano alla p.g., due volte al giorno. Già con ordinanza del 31.3.2023 veniva aggravata la misura in quanto l'interessato non aveva sin lì mai ottemperato all'obbligo di presentazione impostogli. L'imputato si presentava spontaneamente il 7 aprile 2023 presso gli Uffici della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] j dichiarando di non avere compreso il contenuto dell'ordinanza di sostituzione della misura. Il giudice, ritenuta la buona fede del [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la richiesta di sostituzione della misura intramuraria con quella del divieto di dimora a [OSCURATO:PERSONA] e dell'obbligo di presentazione quotidiano presso la p.g. Il 13 giugno 2023 la misura veniva nuovamente affievolita quanto alla cadenza dell'obbligo di presentazione, limitandola ad una volta a settimana. L'8 novembre 2024 la Corte di appello accoglieva la richiesta di pena concordata e rideterminava la pena in anni tre di reclusione ma rigettava la richiesta di revoca di misura. Nel provvedimento reiettivo la Corte territoriale evidenziava, a sostegno della inaffidabilità del soggetto, la segnalazione della p.g. in cui si dava atto di un controllo da parte della Polizia stradale di Veronaiche il 12 ottobre 2024 lo aveva controllato a bordo di un'autovettura che conduceva senza patente ed era risultato in possesso di 6.000 euro in contanti. Si dava altresì atto che il 27 ottobre 2024 il [OSCURATO:PERSONA] era stato segnalato dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si era presentato per la firma settimanale. Nella richiesta di aggravamento della misura il Procuratore Generale dava ancora atto che l'imputato non si era presentato per la firma neppure il 17 novembre 2024 né aveva risposto al telefono. Da qui l'accoglimento della richiesta di aggravamento da parte della Corte di appello. 2. Il provvedimento impugnato, nel solco dei principi delineati da questa Corte di legittimità, espressamente richiamati, con motivazione congrua, ha posto l'accento sulla circostanza che, nonostante il chiaro monito dell'autorità giudiziaria procedente, «che senza aggravarla ha confermato la necessità di un controllo mantenendo la misura in atto» ha perseverato nel disattendere le prescrizioni impostegli continuando a non presentarsi alla p.g. e, per di più, rendendosi irreperibile non rispondendo ad alcuna delle due utenze che aveva fornito agli operanti/bé il ricorrente si è preoccupato di giustificare le omissioni, sia pure tardivamente. 3. Il Tribunale non ha mancato di evidenziare/te neppure con detti argomenti il ricorso si confronta minirnamente,che se è vero che [OSCURATO:PERSONA] è incensurat9 ,è del pari vero che è irregolare sul territorio italiano dal 2022, senza fissa dimora, ha dichiarato di vivere a Milano mantenuto da uno zio ed è stato colto alla guida di un'auto senza patente e nella disponibilità di seimila euro in contanti, il che ad avviso del Tribunale «denota la perdurante e attuale necessità di un controllo in funzione monitoria». Ha altresì evidenziato il Tribunale che per quanto la difesa avesse documentato una proposta di lavoro alle dipendenze di un artigiano edile titolare di una impressa avente sede in provincia di Trentornon constava che tale attività avesse mai avuto inizio. 4. Sulla scorta delle argomentazioni sopra richiamate il Tribunale ha concluso, con motivazione non manifestamente illogica) che, avuto riguardo alla insofferenza reiteratamente mostrata nei confronti delle prescrizioni impostegli con la misura coercitiva, in uno alla circostanza che l'imputato è senza fissa dimora e non ha stabili punti di riferimento sul territorio, non disponendo neppure di un domicilio idoneo per .c t 9, t i l'applicazione degli arresti domiciliari, ~Ut --d-r----end-i-vide-re.iil provvedimento della Corte territoriale. Sul punto va ricordato che questa Corte ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, il mantenimento di una misura custodiale per il permanere di una delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen., non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - ove sia adeguatamente motivato e non fondato su meccanismi automatici, né costituisce di per sé un'anticipazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mantenimento della custodia cautelare in carcere per il delitto di atti persecutori anche dopo la condanna in primo grado, persistendo il pericolo di reiterazione in ragione, oltre che della gravità delle condotte commesse, anche dei comportamenti trasgressivi che avevano determinato l'aggravamento della misura originariamente applicata» (Sez. 5., n. 15658 del 01/03/2021, Rv. 280908 - 01). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Cosi deciso il 25 febbraio 2025 La C era est. Il Presidente / M
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