Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:180
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0728
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 marzo 2026 (
*1
)
«Impugnazione – Personale del settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Agente contrattuale internazionale assunto dal rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Risoluzione del contratto di lavoro a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione – Impugnazione proposta da uno Stato membro che non è intervenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale – Articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Ricevibilità dell’impugnazione – Nozione di “controversie tra l’Unione e i suoi agenti” – Impugnazione incidentale – Ricevibilità»
Nella causa C‑728/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 novembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna
, rappresentato da M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Bristol ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da N. de Montigny, avvocata,
ricorrente in primo grado;
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da M. Bauer e J. Rurarz, in qualità di agenti;
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da D. Bianchi, G. Gattinara, L. Hohenecker, T. Lilamand e Y. Marinova, successivamente da D. Bianchi, G. Gattinara, L. Hohenecker e Y. Marinova, in qualità di agenti;
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
, rappresentato da S. Marquardt, S. [OSCURATO:PERSONA]Tabernero e R. Spáč, in qualità di agenti;
Rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina
, rappresentato da B. Bajic, in qualità di agente, assistita da E. Raoult, avvocata,
convenuti in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e a. (T‑776/20, in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2023:422
), con la quale quest’ultimo ha parzialmente accolto le eccezioni di incompetenza e di irricevibilità sollevate dai convenuti in primo grado avverso il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto, in via principale, una domanda fondata sugli articoli 263, 268 e 272 [OSCURATO:PERSONA] e diretta, in primo luogo, a far dichiarare l’illegittimità della decisione del rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo: il «RSUE») per la Bosnia-Erzegovina, del 17 novembre 2020, con la quale è stato risolto il contratto di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 31 dicembre 2020, e a ottenere il risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a causa di tale decisione; in secondo luogo, a far riqualificare il suo rapporto contrattuale con il RSUE come contratto di lavoro a tempo indeterminato (CTI) e, in terzo luogo, a ottenere il risarcimento dei danni che egli avrebbe subito per omessa adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, della [OSCURATO:PERSONA] europea e del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di uno statuto giuridico chiaro a lui applicabile, nonché, in subordine, una domanda di risarcimento a titolo della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il motivo che le sue condizioni di impiego non avrebbero rispettato i suoi diritti fondamentali.
2
Con la sua impugnazione incidentale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento o la riforma parziale della sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale ha parzialmente respinto il suo ricorso in quanto irricevibile.
Contesto normativo
Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
3
L’articolo 50
bis
, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede quanto segue:
«Il Tribunale esercita in primo grado la competenza a decidere sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti ai sensi dell’articolo 270 [[OSCURATO:PERSONA]], comprese le controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo, da un lato, e i loro agenti, dall’altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea».
4
L’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone quanto segue:
«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. (…)
Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti, l’impugnazione può essere proposta anche dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalle istituzioni dell’Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di [OSCURATO:PERSONA] membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado».
Decisione (PESC) 2019/1340
5
L’articolo 4 della decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell’8 agosto 2019, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (
GU 2019, L 209, pag. 10
), intitolato «Esecuzione del mandato», era così formulato:
«1. [Il] RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’[Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)].
(…)
3. [Il] RSUE opera in stretto coordinamento con il [SEAE] e i suoi servizi competenti».
6
L’articolo 6 di tale decisione, intitolato «Costituzione e composizione della squadra», così disponeva:
«1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, [il] RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. [Il] RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] della composizione della squadra.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso [il] RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati [al] RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato [del] RSUE».
Fatti
7
I fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 2 a 18 della sentenza impugnata, possono essere riassunti, ai fini del presente procedimento, come segue.
8
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino del [OSCURATO:PERSONA] che ha rivestito la funzione di responsabile delle finanze e dell’amministrazione presso il RSUE in Bosnia-Erzegovina.
9
In applicazione dell’articolo 33 TUE, il Consiglio ha adottato, l’11 marzo 2002, l’azione comune 2002/211/PESC, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (
GU 2002, L 70, pag. 7
). Successivamente, il Consiglio ha adottato vari atti consecutivi con i quali ha nominato, senza interruzioni, un RSUE in Bosnia-Erzegovina per un mandato di durata determinata.
10
Alla data di presentazione del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], quale menzionato al punto 1 della presente sentenza, ossia il 29 dicembre 2020, il RSUE in Bosnia-Erzegovina veniva nominato dalla decisione 2019/1340 per il periodo compreso tra il 1
o
settembre 2019 e il 31 agosto 2021.
11
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto presso il RSUE in Bosnia-Erzegovina, con un primo contratto di lavoro a tempo determinato (CTD) concluso con detto RSUE, a decorrere dal 15 febbraio 2006 e per una durata non superiore al mandato di quest’ultimo. A partire dal 1
o
marzo 2007, egli ha concluso con il RSUE sedici CTD consecutivi. L’ultimo CTD concluso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «contratto in questione») prevedeva, all’articolo 5, una durata compresa tra il 1
o
settembre 2019 e il 31 agosto 2021.
12
Parallelamente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha firmato altresì tredici contratti tripartiti con la [OSCURATO:PERSONA] e il RSUE in Bosnia-Erzegovina, i quali lo designavano capoufficio
ad interim
a partire dal 1
o
luglio 2007. Tali contratti prevedevano che, in caso di decesso o di dimissioni del RSUE, di incidente o di malattia tali da impedirgli di esercitare le sue funzioni o di cessazione della convenzione di finanziamento conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e il RSUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto il responsabile della gestione dei fondi assegnati al RSUE. L’ultimo contratto di capoufficio
ad interim
veniva sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre 2019.
13
Il 24 gennaio 2020 i rappresentanti dell’Unione e del [OSCURATO:PERSONA] hanno firmato l’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU 2020, L 29, pag. 7
; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), che è stato approvato a nome dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU 2020, L 29, pag. 1
).
14
Conformemente al suo articolo 185, l’accordo di recesso è entrato in vigore il 1
o
febbraio 2020. Tale accordo fissava, all’articolo 126, un periodo di transizione che decorreva dalla data di entrata in vigore dell’accordo stesso e terminava il 31 dicembre 2020. In virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, dell’accordo di recesso, il riferimento agli «[OSCURATO:PERSONA] membri» nel diritto dell’Unione doveva intendersi fatto anche al [OSCURATO:PERSONA].
15
Il 24 giugno 2020 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera al RSUE in Bosnia-Erzegovina per chiedere chiarimenti in merito ai suoi diritti e allegare l’esistenza di una discriminazione qualora, in caso di trasferimento dell’ufficio del RSUE in Bosnia-Erzegovina alla delegazione dell’Unione in detto Stato e, quindi, al SEAE, la sua posizione fosse stata, alla fine, considerata come eccedentaria. In particolare, egli ha sottolineato come, per il personale internazionale del RSUE, non fosse prevista né un’indennità di licenziamento né un’indennità di disoccupazione e come non esistesse neppure una disposizione in materia di contributi pensionistici.
16
Il 7 luglio 2020 il RSUE per la Bosnia‑Erzegovina ha inoltrato detta domanda alla direttrice del servizio degli strumenti di politica estera della [OSCURATO:PERSONA], indicando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sollevava questioni concernenti le sue condizioni di impiego, in particolare nella prospettiva di una probabile risoluzione del contratto in questione in ragione del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione. Il 13 luglio seguente, una capo unità del servizio ha risposto che quest’ultimo non era incaricato delle risorse umane trattandosi di personale rientrante nella PESC, e ha consigliato al RSUE di consultare il SEAE al riguardo. La capo unità ha altresì sottolineato, in riferimento agli aspetti di carattere finanziario cui si riferiva la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA], che nessuna indennità di licenziamento o a titolo di contributo pensionistico poteva essergli versata in base alle clausole del contratto in questione.
17
Il 15 settembre 2020 il RSUE in Bosnia-Erzegovina ha inoltrato al SEAE la lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 24 giugno 2020.
18
Il 28 settembre 2020 il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è nuovamente rivolto al RSUE in Bosnia-Erzegovina sollecitandolo a ottenere maggiori informazioni sulle possibilità per lui di restare in servizio dopo la fine del periodo di transizione. Il RSUE si è rivolto al servizio degli strumenti di politica estera della [OSCURATO:PERSONA], la cui direttrice ha risposto, in data 2 ottobre 2020, che non era prevista alcuna eccezione per i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] e che i loro contratti sarebbero cessati il 31 dicembre 2020.
19
Il 17 novembre 2020 il RSUE per la Bosnia‑Erzegovina ha adottato una decisione di risoluzione, con preavviso, del contratto in questione, decisione con effetto dal 31 dicembre 2020 (in prosieguo: la «decisione di risoluzione»).
20
Il 25 novembre 2020 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al RSUE in Bosnia-Erzegovina di riesaminare la decisione di risoluzione.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2020, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso avverso il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA], il SEAE nonché avverso il RSUE in Bosnia-Erzegovina, chiedendo che il Tribunale volesse:
–
in via principale, in primo luogo, dichiarare illegittima la decisione di risoluzione; in secondo luogo, condannare i convenuti a versargli la somma di EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno morale derivante da tale decisione e, in terzo luogo, ingiungere il suo reintegro; in subordine, condannare i convenuti a versargli la somma di EUR 393850,08 a titolo di risarcimento del danno materiale derivante da detta decisione (in prosieguo: il «primo capo delle conclusioni»);
–
in via principale, riqualificare il suo rapporto contrattuale con il RSUE in Bosnia-Erzegovina come CTI e accertare la violazione, da parte dei convenuti, dei loro obblighi contrattuali e, in particolare, dell’obbligo di notifica di un valido preavviso nell’ambito della risoluzione di un CTI (in prosieguo: il «secondo capo delle conclusioni»);
–
in via principale, dichiarare che il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE lo hanno trattato in modo discriminatorio durante il suo periodo di impiego presso il RSUE in Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda la sua retribuzione, i suoi diritti a pensione e i relativi benefici; constatare che egli avrebbe dovuto essere assunto come agente temporaneo del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] o del SEAE e condannarli a un risarcimento del danno derivante dal fatto che il personale contrattuale internazionale assunto nell’ambito della PESC non era soggetto al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») o a un regime giuridico comparabile a quello del RAA (in prosieguo: il «terzo capo delle conclusioni»), e
–
in subordine, condannare il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE a titolo della loro responsabilità extracontrattuale a versargli la somma di EUR 400000 per il danno derivante dalla violazione dei suoi diritti fondamentali (in prosieguo: il «quarto capo delle conclusioni»).
22
Con memorie separate depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente l’11 maggio 2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, il 12 maggio 2021 dal SEAE e il 30 giugno 2021 dal RSUE in Bosnia-Erzegovina, dette parti hanno sollevato eccezioni di irricevibilità e di incompetenza, facendo valere, in particolare, che la decisione di risoluzione e le asserite irregolarità fatte valere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non erano loro imputabili.
23
Il 30 agosto 2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue osservazioni sulle eccezioni di incompetenza e di irricevibilità, chiedendone il rigetto.
24
Il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 130 del proprio regolamento di procedura, di statuire, per tutti i capi di conclusione presentati dalla parte ricorrente in primo grado, sulle questioni di competenza e di ricevibilità prima di esaminare la causa nel merito.
25
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente respinto le eccezioni di irricevibilità e di incompetenza sollevate dai convenuti.
26
Anzitutto, come risulta dal punto 167 della sentenza impugnata, il Tribunale si è dichiarato competente a statuire sul primo capo delle conclusioni sia, sulla base dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla domanda di controllo della legittimità della decisione di risoluzione, la quale costituisce una decisione adottata da un’entità facente parte dell’Unione e istituita in forza dei trattati, ossia il RSUE in Bosnia-Erzegovina, sia, sulla base dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla domanda di risarcimento pecuniario del danno morale nonché del danno materiale asseritamente subiti a causa di detta decisione. Dopo aver assimilato, al punto 139 della sentenza impugnata, il RSUE in Bosnia-Erzegovina a un organo dell’Unione che aveva adottato la decisione di risoluzione, il Tribunale ha concluso, al summenzionato punto 167 della sentenza impugnata, che tali domande erano ricevibili con riferimento al RSUE per la Bosnia‑Erzegovina e irricevibili per quanto attiene al Consiglio, alla [OSCURATO:PERSONA] e al SEAE.
27
Per contro, per quanto riguarda la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere il suo reintegro in seno al personale del RSUE in Bosnia-Erzegovina ad opera del Tribunale, dal punto 168 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha declinato la propria competenza per il motivo che il giudice dell’Unione non può, in linea di principio, anche nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, rivolgere ingiunzioni a un’istituzione, a un organo o a un organismo dell’Unione senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa.
28
Per quanto riguarda, poi, il secondo capo delle conclusioni, il Tribunale lo ha integralmente respinto, al punto 169 della sentenza impugnata, in ragione della propria incompetenza. Infatti, esso ha rilevato, da un lato, al punto 84 di tale sentenza, di non essere competente a statuire sulla domanda di ingiunzione nei confronti del RSUE in Bosnia-Erzegovina, nella sua veste di datore di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA], diretta alla riqualificazione del suo rapporto contrattuale con il RSUE come CTI. Dall’altro lato, poiché la domanda diretta a far sì che il Tribunale accertasse la violazione da parte dei convenuti dei loro obblighi contrattuali non è stata presentata a sostegno di una domanda di annullamento né di una domanda di risarcimento danni, il Tribunale ha ritenuto, al punto 85 di detta sentenza, che tale domanda dovesse essere considerata come volta unicamente ad ottenere che esso prendesse posizione attraverso una dichiarazione generale o di principio, il che non rientra nelle competenze conferitegli dai Trattati.
29
Infine, al punto 170 della sentenza impugnata, il Tribunale si è dichiarato competente, in virtù dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA], a statuire sul terzo e sul quarto capo delle conclusioni diretti al risarcimento dei danni che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito a causa dell’omessa adozione di uno statuto chiaro a lui applicabile. Secondo il Tribunale, come risulta dal punto 162 della sentenza impugnata, ogni eventuale inadempimento colposo nell’ambito dell’adozione di un regime generale applicabile al personale contrattuale rientrante, in generale, nella PESC o, in particolare, nel RSUE per la Bosnia‑Erzegovina deve essere imputato al Consiglio, cosicché tali capi delle conclusioni sono ricevibili per quanto attiene a quest’ultimo. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 148 della sentenza impugnata, che spettava al Consiglio elaborare la PESC e prendere le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo. Orbene, l’adozione, se del caso, di un regime giuridico applicabile al personale contrattuale assunto nell’ambito della PESC rientrerebbe, secondo il Tribunale, nell’attuazione di quest’ultima e, quindi, nella competenza del Consiglio.
Conclusioni delle parti
Conclusioni dell’impugnazione principale
30
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il RSUE per la Bosnia‑Erzegovina è stato considerato come parte convenuta a titolo del primo capo delle conclusioni presentato dalla parte ricorrente in primo grado, e
–
dichiarare il primo capo delle conclusioni ricevibile nei confronti del Consiglio e irricevibile nei confronti del RSUE in Bosnia-Erzegovina.
31
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
accogliere l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e
–
condannare i convenuti alle spese relative alla presente impugnazione.
32
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese sostenute dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento.
33
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
34
Il SEAE chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione in quanto infondata o, in subordine, respingerla in quanto irricevibile e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
35
Il RSUE in Bosnia-Erzegovina chiede che la Corte voglia:
–
respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in ogni caso, in quanto infondato e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
Conclusioni dell’impugnazione incidentale
36
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare parzialmente la sentenza impugnata;
–
dichiarare ricevibile il secondo capo delle conclusioni (di natura contrattuale) diretto a ottenere un risarcimento per la violazione di obblighi incombenti al datore di lavoro;
–
dichiarare ricevibili il primo e il secondo capo delle conclusioni (di natura contrattuale) nella parte in cui sono diretti contro l’insieme dei convenuti;
–
dichiarare che l’iniziativa legislativa e la procedura legislativa di cui all’articolo 336 [OSCURATO:PERSONA] non sono considerate escluse dal settore della PESC;
–
dichiarare che il quarto capo delle conclusioni (di natura extracontrattuale) è ricevibile anche nella parte in cui è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA], e
–
condannare i convenuti alle spese nell’ambito del presente procedimento e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
37
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione incidentale in quanto in parte irricevibile e in parte infondata e
–
condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento.
38
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione incidentale in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata e
–
condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
39
Il SEAE e il RSUE in Bosnia-Erzegovina chiedono che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione incidentale in quanto manifestamente irricevibile o, in subordine, in quanto manifestamente infondata e
–
condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sull’impugnazione principale
40
Nel caso di specie, la Corte è investita di un’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea avverso la sentenza impugnata con la quale il Tribunale ha statuito sulle eccezioni di incompetenza e di irricevibilità sollevate dai convenuti in primo grado avverso il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ex agente contrattuale presso il RSUE in Bosnia-Erzegovina, avente ad oggetto, in via principale, una domanda fondata sugli articoli 263, 268 e 272 [OSCURATO:PERSONA] e diretta, in particolare, a far dichiarare l’illegittimità della decisione di risoluzione e a ottenere il risarcimento pecuniario dei danni asseritamente subiti a causa di tale decisione; a far riqualificare il suo rapporto contrattuale con il RSUE in Bosnia-Erzegovina come CTI e a far condannare detti convenuti al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali che egli avrebbe subito.
Argomenti delle parti
41
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna precisa che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, esso aveva chiesto di intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma il suo intervento non era stato ancora ammesso.
42
A sostegno della sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna deduce due motivi con cui censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il RSUE in Bosnia-Erzegovina costituiva un organo giuridicamente distinto dal Consiglio che doveva essere considerato come parte convenuta ai fini del primo capo delle conclusioni presentato dalla parte ricorrente in primo grado.
43
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’impugnazione sia fondata.
44
Il SEAE e il RSUE in Bosnia-Erzegovina ritengono che l’impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’impugnazione sia in parte irricevibile e in parte infondata. Secondo il Consiglio, l’impugnazione è infondata.
Giudizio della Corte
45
Ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. Ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, di tale Statuto, tale impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni.
46
L’articolo 56, terzo comma, di detto Statuto prevede che, ad eccezione delle cause relative a controversie tra l’Unione e i suoi agenti, l’impugnazione può essere proposta anche dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalle istituzioni dell’Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di [OSCURATO:PERSONA] membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.
47
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, l’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un diritto di ricorso esteso, il quale deroga alla regola generale enunciata al secondo comma di tale articolo 56, secondo la quale solo le parti rimaste parzialmente o totalmente soccombenti nelle loro conclusioni, e che sono dunque intervenute dinanzi al Tribunale, sono legittimate a proporre impugnazione contro le decisioni di quest’ultimo che concludono il procedimento nonché contro le decisioni che concludono un procedimento incidentale vertente su un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
48
Tuttavia, tale disposizione enuncia un limite a tale diritto esteso in quanto, nel caso di cause relative a controversie tra l’Unione e i suoi agenti», uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione può proporre impugnazione avverso una decisione definitiva solo se è intervenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale (v., per analogia, sentenza del 5 ottobre 2000, Consiglio/Busacca e a.,
C‑434/98 P
,
EU:C:2000:546
, punto
21
).
49
Alla luce di tali considerazioni, occorre verificare se, nel caso di specie, l’impugnazione principale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna avverso la sentenza impugnata debba essere considerata come proposta nell’ambito di una «controversia tra l’Unione e i suoi agenti» e, pertanto, irricevibile in forza dell’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nell’ambito di tale valutazione, occorre prendere in considerazione non solo la formulazione stessa di detta disposizione, ma anche il contesto in cui essa si inserisce nonché gli obiettivi della normativa di cui essa fa parte.
50
Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, occorre rilevare che la nozione di «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» è formulata in termini generali e non fa riferimento ad alcuno dei mezzi di ricorso previsti dal Trattato FUE. In particolare, tale disposizione non contiene alcun riferimento all’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA], il quale istituisce un mezzo di ricorso specifico in materia di contenzioso della funzione pubblica, distinto dai mezzi di ricorso di portata generale, quali il ricorso di annullamento previsto all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso per risarcimento danni disciplinato dall’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 340, secondo e terzo comma, [OSCURATO:PERSONA].
51
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 50
bis
, paragrafo 1, di tale Statuto, «[i]l Tribunale esercita in primo grado la competenza a decidere sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti ai sensi dell’articolo 270 [[OSCURATO:PERSONA]], comprese le controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo, da un lato, e i loro agenti, dall’altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea».
52
Ne consegue che l’articolo 50
bis
, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che definisce la portata della competenza del Tribunale in quanto giudice del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, menziona non solo le controversie di cui all’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA], ossia quelle rientranti nell’ambito di applicazione dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del RAA, ma anche l’insieme delle «controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo, da un lato, e i loro agenti, dall’altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea». Tale disposizione non può, pertanto, essere interpretata come una limitazione della competenza del Tribunale in quanto giudice della funzione pubblica alle «controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA]».
53
In tali circostanze, non si può tantomeno ritenere che, facendo riferimento alle «controversie tra l’Unione e i suoi agenti», l’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea riguardi esclusivamente le controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA], e non quelle promosse sulla base dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] o dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il senso e la portata della nozione di «controversie tra l’Unione e i suoi agenti», che figura sia all’articolo 50
bis
, paragrafo 1, sia all’articolo 56, terzo comma, di tale Statuto, non possono variare, all’interno di tale medesimo atto, a seconda della disposizione in cui tale nozione è utilizzata. Peraltro, occorre rilevare che, all’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA], la portata di tale nozione è circoscritta dalla parte di frase «nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell’Unione», di modo che la stessa nozione deve necessariamente avere una portata più ampia ove è utilizzata senza che sia fissato un tale limite, come nel caso dell’articolo 56, terzo comma, di detto statuto. Ne consegue che il contesto in cui si inserisce quest’ultima disposizione non consente di ritenere che l’ambito di applicazione di detta disposizione sia limitato alle sole controversie di cui all’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA].
54
A tal riguardo occorre altresì ricordare che, per quanto riguarda la delimitazione delle competenze giurisdizionali e dei mezzi di ricorso previsti all’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e agli articoli 263 e 268 [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, la Corte ha ripetutamente dichiarato che l’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA] attribuisce ai giudici dell’Unione la competenza
ratione materiae
a statuire sulle controversie che trovano origine nel rapporto di impiego che vincola i loro propri funzionari e agenti alle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] di Lusignano/[OSCURATO:PERSONA],
C‑417/14 RX-II
,
EU:C:2015:588
, punto
41
, nonché del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di Lusignano,
C‑54/20 P
,
EU:C:2022:349
, punto
41
).
55
Pertanto, secondo costante giurisprudenza, i giudici dell’Unione sono competenti a statuire su qualsiasi controversia tra un funzionario o un agente e l’istituzione dell’Unione presso cui questi presta servizio, anche se si tratta di un ricorso per risarcimento danni, qualora tale controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] di Lusignano/[OSCURATO:PERSONA],
C‑417/14 RX-II
,
EU:C:2015:588
, punti
38
e
42
).
56
Infatti, la competenza
ratione materiae
dei giudici dell’Unione a conoscere delle controversie rientranti nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica deriva dall’origine della controversia di cui trattasi, quale definita al punto 54 della presente sentenza, e non dal fondamento giuridico su cui può basarsi il diritto al risarcimento in quanto tale (v., per analogia, sentenze del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] di Lusignano/[OSCURATO:PERSONA],
C‑417/14 RX-II
,
EU:C:2015:588
, punto
50
, nonché del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di Lusignano,
C‑54/20 P
,
EU:C:2022:349
, punto
43
e giurisprudenza citata).
57
In terzo luogo, l’interpretazione accolta al punto 53 della presente sentenza è altresì confermata dall’obiettivo e dalla finalità dell’esclusione delle cause del contenzioso della funzione pubblica prevista all’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura in cui tale esclusione si basa segnatamente sul carattere individuale delle controversie relative alla gestione del personale, che possono condurre soltanto all’annullamento di decisioni individuali (v., per analogia, sentenza del 5 ottobre 2000, Consiglio/Busacca e a.,
C‑434/98 P
,
EU:C:2000:546
, punto
23
) o al risarcimento di danni personali subiti dai funzionari o dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione.
58
Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, il diritto esteso conferito da tale disposizione alle istituzioni e agli [OSCURATO:PERSONA] membri mira a consentire ai ricorrenti privilegiati, nella loro qualità di «custodi della legge», di adire la Corte al fine di preservare la coerenza della giurisprudenza, anche quando le parti del procedimento dinanzi al Tribunale sono disposte ad accettare la sentenza pronunciata da quest’ultimo. Orbene, poiché, come ricordato al punto precedente della presente sentenza, le controversie relative alla gestione del personale hanno carattere individuale, l’eventuale ricorso di un’istituzione o di uno Stato membro non mirerebbe allo stesso obiettivo. Il legislatore ha quindi espressamente rinunciato a garantire il perseguimento di tale finalità non riconoscendo tale diritto esteso alle istituzioni né agli [OSCURATO:PERSONA] membri, limitando così le loro possibilità di ricorso a quelle previste all’articolo 56, secondo comma, di detto Statuto.
59
Trattandosi di controversie della medesima natura vertenti su questioni di carattere individuale, non vi è alcuna ragione che giustifichi che gli [OSCURATO:PERSONA] o le istituzioni dell’Unione possano beneficiare di un diritto esteso di ricorso in forza dell’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in tal modo, intervenire in controversie relative ad agenti rientranti nella PESC, come quella di cui trattasi nel caso di specie, quando tale diritto non è loro riconosciuto nell’ambito delle controversie che coinvolgono funzionari o agenti dell’Unione sulla base dell’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA].
60
Ciò vale a maggior ragione in quanto l’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, istituendo un’eccezione alla regola generale enunciata al secondo comma di tale articolo 56, secondo cui solo le parti intervenute dinanzi al Tribunale possono proporre impugnazione avverso le decisioni del Tribunale, non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva.
61
Nel caso di specie, occorre rilevare che la presente controversia, non solo nella misura in cui verte sull’illegittimità della decisione di risoluzione, ma anche nella misura in cui è volta a ottenere il risarcimento pecuniario dei danni asseritamente subiti a causa di tale decisione, la riqualificazione del rapporto contrattuale come CTI nonché il risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali, trova la sua origine nel rapporto di lavoro tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il RSUE in Bosnia-Erzegovina.
62
Occorre pertanto ritenere che tutta la presente controversia tragga origine da detto rapporto di lavoro, posto che tale controversia, sia nella parte vertente sulla legittimità della risoluzione del contratto di lavoro in questione sia nella parte vertente sul risarcimento pecuniario dei danni asseritamente subiti a causa di tale risoluzione, può indurre il giudice dell’Unione a formulare valutazioni circa detto rapporto di lavoro.
63
Del resto, nel caso di specie, appare evidente che le domande del sig. [OSCURATO:PERSONA], fondate sugli articoli 263, 268 e 272 [OSCURATO:PERSONA], fanno riferimento a una decisione avente carattere individuale.
64
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la presente controversia deve essere considerata come «una controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti», ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
65
Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento dedotto dal Consiglio, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal SEAE in risposta al quesito a risposta scritta posto dalla Corte, secondo il quale la presente controversia non può essere semplicemente ed esclusivamente assimilata a una controversia «tra l’Unione e i [suoi] agenti», ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dal momento che il suo oggetto si estenderebbe al di là di tale definizione e riguarderebbe anche aspetti di ordine istituzionale. Infatti, né l’interpretazione letterale né l’interpretazione teleologica di tale disposizione consentono di far dipendere la portata dell’interpretazione dell’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i suoi agenti», contenuta in tale disposizione, dalla natura delle questioni di diritto sollevate nell’ambito della controversia di cui trattasi.
66
Di conseguenza, l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna deve essere respinta in quanto irricevibile.
Sull’impugnazione incidentale
Argomenti delle parti
67
A sostegno della sua impugnazione incidentale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] riprende i quattro capi delle conclusioni quali presentati nella sentenza impugnata, senza tuttavia precisare i motivi d’impugnazione ad essi sottesi.
68
Nell’ambito delle considerazioni relative al primo capo delle conclusioni, il sig.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 4 e 6 della decisione 2019/1340, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1, TUE e con l’articolo 33 TUE, in quanto ha considerato il RSUE in Bosnia-Erzegovina come un’entità rientrante nella PESC capace di stare in giudizio e come l’unica parte convenuta responsabile a titolo del primo capo delle conclusioni. Secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], i rappresentanti speciali dell’Unione europea non possono essere equiparati né a istituzioni né a entità dotate di personalità giuridica, cosicché essi non possono validamente essere qualificati come «organi o organismi dell’Unione» ed essere trattati alla stregua di altre entità rientranti nella PESC, cui è riconosciuta quantomeno la capacità di stare in giudizio.
69
Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni, il sig. [OSCURATO:PERSONA] censura, in particolare, la valutazione del Tribunale secondo cui tale capo delle conclusioni riguardava, da un lato, un accertamento avente valore dichiarativo e, dall’altro, un’ingiunzione dichiarata irricevibile in quanto il Tribunale non sarebbe competente a pronunciarla. Secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che le domande di risarcimento derivanti dagli inadempimenti contrattuali dedotti in tale capo delle conclusioni erano ricevibili ai sensi dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA].
70
Per quanto riguarda il terzo capo delle conclusioni, il sig. [OSCURATO:PERSONA] mette in discussione l’analisi del Tribunale relativa al regime applicabile al personale contrattuale internazionale assunto dal RSUE in Bosnia-Erzegovina che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere adottato sulla base dell’articolo 336 [OSCURATO:PERSONA].
71
Per quanto attiene al quarto capo delle conclusioni, egli contesta l’analisi del Tribunale vertente sulla domanda di condanna delle istituzioni a titolo della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
72
[OSCURATO:PERSONA], il SEAE e il RSUE in Bosnia-Erzegovina ritengono che l’impugnazione incidentale sia irricevibile e, in ogni caso, infondata. Il Consiglio ritiene che l’impugnazione incidentale sia in parte irricevibile e in parte infondata.
Giudizio della Corte
73
Ai sensi dell’articolo 176 e dell’articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte, le parti nella causa dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare un’impugnazione incidentale, che deve essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta, le cui conclusioni tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale basandosi su motivi e argomenti di diritto distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta.
74
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal RSUE in Bosnia-Erzegovina nelle loro comparse di risposta all’impugnazione incidentale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla sua comparsa di risposta a seguito della notifica dell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ha depositato, con atto separato, un’impugnazione incidentale.
75
Tuttavia, l’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte esige che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti a sostegno dell’impugnazione incidentale individuino con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione.
76
Secondo una giurisprudenza costante, un’impugnazione, compresa un’impugnazione incidentale, deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. A questo proposito, anche se essa permette di identificare l’elemento censurato della sentenza impugnata, un’impugnazione in cui l’argomentazione sviluppata non sia sufficientemente chiara e precisa per consentire alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità deve essere dichiarata irricevibile. Infatti, qualora gli elementi essenziali non risultino in maniera sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulato in modo oscuro e ambiguo, la Corte non è in grado di esercitare il proprio controllo di legittimità, a pena di statuire
ultra petita
(v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2011, Arkema/[OSCURATO:PERSONA],
C‑520/09 P
,
EU:C:2011:619
, punto
61
e giurisprudenza citata, nonché del 23 marzo 2023, PV/[OSCURATO:PERSONA],
C‑640/20 P
,
EU:C:2023:232
, punto
200
e giurisprudenza citata).
77
Sono parimenti irricevibili gli argomenti che si limitano a reiterare o a riprodurre testualmente gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, senza indicare l’errore di diritto in cui quest’ultimo sarebbe incorso allorché li ha respinti. Una tale impugnazione non soddisfa i requisiti di motivazione risultanti dalle disposizioni dell’articolo 256 [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte. Infatti, un’impugnazione siffatta costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2022, WV/SEAE,
C‑171/20 P
,
EU:C:2022:154
, punti
86
e
87
nonché giurisprudenza citata).
78
Orbene, è giocoforza constatare che l’argomentazione sviluppata a sostegno della presente impugnazione incidentale non soddisfa i requisiti richiamati ai punti 76 e 77 della presente sentenza, il che impedisce alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità.
79
Infatti, come correttamente sottolineato dai convenuti, numerosi argomenti dedotti a sostegno dell’impugnazione incidentale non individuano i punti della sentenza impugnata la cui legittimità viene contestata, ma rimangono formulati in termini molto generici e si limitano a reiterare argomenti dedotti in primo grado o a criticare le posizioni adottate dai convenuti in primo grado, in violazione dell’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte. Gli altri argomenti mancano di chiarezza in quanto non contengono conclusioni o non consentono di individuare gli elementi della sentenza impugnata rispetto ai quali il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto.
80
Ciò vale, in particolare, per le considerazioni introduttive nonché per quelle relative al primo capo delle conclusioni, le quali sono, in parte, prive di chiarezza e, in parte, irrilevanti ai fini dell’impugnazione, in quanto si limitano a censurare posizioni espresse da altre parti nel corso del procedimento di primo grado e a reiterare argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, senza indicare con precisione l’errore di diritto in cui quest’ultimo sarebbe incorso allorché li ha respinti. Inoltre, invocando, in generale, l’assenza di personalità giuridica dei rappresentanti speciali dell’Unione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha soddisfatto il requisito di presentare in modo sufficientemente preciso elementi essenziali idonei a dimostrare che il Tribunale ha proceduto a una lettura erronea degli articoli 4 e 6 della decisione 2019/1340, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1, TUE e con l’articolo 33 TUE, considerando il RSUE in Bosnia-Erzegovina come un’entità autonoma capace di stare in giudizio e come la parte convenuta responsabile a titolo del primo capo delle conclusioni.
81
Per quanto riguarda gli argomenti dedotti nell’ambito del secondo capo delle conclusioni, occorre parimenti constatare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non espone gli elementi essenziali con chiarezza e precisione sufficienti per soddisfare i requisiti enunciati al punto 76 della presente sentenza.
82
Lo stesso vale per l’insieme degli argomenti di cui al terzo e al quarto capo delle conclusioni, per i quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure precisato i punti della sentenza impugnata che intende contestare.
83
In considerazione di quanto precede, l’impugnazione incidentale non soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte e deve, di conseguenza, essere respinta in quanto irricevibile.
Sulle spese
84
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
85
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è rimasto soccombente nella sua impugnazione principale e il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA], il SEAE e il RSUE in Bosnia-Erzegovina ne hanno fatto domanda, occorre condannarlo alle spese relative all’impugnazione principale.
86
Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente nella sua impugnazione incidentale e il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA], il SEAE e il RSUE in Bosnia-Erzegovina ne hanno fatto domanda, occorre condannarlo alle spese relative all’impugnazione incidentale.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione principale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è respinta in quanto irricevibile.
2)
L’impugnazione incidentale proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] è respinta in quanto irricevibile.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese relative all’impugnazione principale.
4)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese relative all’impugnazione incidentale.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.