CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘v. N. 37956/22 R.G. Motivi delia decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione del principio di tassati- vità di cui all'art. 25 Cost. nonché mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità in relazione al tempo trascorso tra l'incidente e l'effettuato controllo di ebbrezza alcolica e con un se- condo motivo violazione di legge e vizio motivazionale per non avere ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Sono, inoltre manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provve- dimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e su prospet- tano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la con- solidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli eernenti di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno fatto corretta applicazione del pacifico principio secondo cui, in relazione all'incidenza del decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida inch- minata e l'esecuzione del test alcolemico, occorre tener conto della distribuzione degli oneri probatori tra le parti. La prova del reato, che grava sulla [OSCURATO:PERSONA], per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dai Codice della strada e dal relativo regolamento. L'onere di provare l'eventuale presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento non può, invece, che gravare sull'im- putato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, dì aver assunto be- vande alcoliche successivamente alla cessazione della guida, di essere portatore N. 37956/22 R.G. di patologie che alterano il metabolismo dell'alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così seguitando. Anche l'incidenza della cd. curva alcolimetrica - prescindendo dalla svaluta• zione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere chiamata in causa in astratto. andando, viceversa, concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità ai momento dell'accertamento o per altra ragione„ il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. In tal senso va ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato. E a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725; conf. Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Chineiio, Rv. 264716). Ne consegue la genericità della doglianza sul punto, non rappresentati va di concrete evenienze in grado di privare di valenza dimostrativa l'accertamento stai- mentale. Quanto alle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha dato atto di ritenere che già la loro concessione è stata frutto di una "certa benevolenza" da parte del giudice di primo grado e che "le ragioni di tale concessione (consenso all'acquisizione degli atti) non possono essere ritenute di peso maggiore rispetto all'aggravante di avere cagionato il sinistro stradale". Risulta, pertanto, pienamente assolto l'onere motivazionale sul punto, doven- dosi ricordare il consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circo-. stanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfug- gono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o d; ra- gionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo rito- nersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a rLte- nerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez, - U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298`,. 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria cieila prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manfte- sta infondatezza del ricorso. N. 37956/22 R.G. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un,„ n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. peti, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- m