CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/0f1983 avverso la sentenza emessa il 12/02/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 12 settembre 2024 - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n 309, perché ritenuto responsabile della detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato a tre motivi, con cui ha dedotto:-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 599 - bis cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di concordato della pena, ritenendo l'istanza tardivamente presentata; -violazione di legge, in relazione all'art. 131 - bis cod. pen., per avere la Corte di appello rimarcato solo la gravità del fatto, senza tenere conto dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio andava parametrato ad una serie di elementi, tra cui l'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, il numero degli assuntori riforniti, la rete organizzativa, le peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite et simula; - violazione di legge, in relazione agli artt. 62 - bis cod. pen. e 62 n. 4 cod. pen., per avere la Corte di appello riduttivamente valutato solo i precedenti a carico del [OSCURATO:PERSONA], obliterando gli ulteriori indici previsti dall'art. 133 cod. pen. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Procuratore Generale e il difensore dell'imputato hanno inoltrato conclusioni scritte richiamate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo - con cui si contesta il mancato accesso al concordato in appello per errata dichiarazione di inammissibilità per tardività - va rigettato. Con sentenza n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 — 01, le Sezioni Unite - chiamate a dirimere il contrasto in ordine alla proponibilità del ricorso per cassazione unitamente alla sentenza, che definisce il secondo grado di giudizio, dell'ordinanza che respinga la richiesta di concordato - ha stabilito che "il provvedimento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione". E ciò essenzialmente: a) «per la natura meramente ordinatoria e non decisoria del provvedimento» che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decide unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali; b) per la carenza di interesse concreto ed attuale a ricorrere, secondo i principi espressi dalle Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 25169 01. 2.1. Per quanto le Sezioni Unite, nella citata sentenza, abbiano nominativamente fatto riferimento al provvedimento di "rigetto" — nozione che 2evoca una istanza di concordato ritualmente introdotta e una valutazione di merito del Giudice di appello - tale conclusione è senza dubbio riferibile anche ai provvedimenti di inammissibilità, adottati per vizi di ordine procedurale, come ad esempio nei casi di istanza tardivamente proposta. L'esclusione del controllo di legittimità sulla scelta discrezionale del giudice deve valere anche per i vizi di forma, in ragione della natura ordinatoria anche di tale provvedimento e in assenza di interesse a ricorrere, potendo in ogni caso l'imputato sostenere la sua difesa nel corso del giudizio di appello. Alla stregua delle argomentazioni sostenute dalle Sezioni Unite qualsiasi provvedimento che impedisca l'accesso al concordato - sia esso fondato su valutazioni di merito che sul rilievo di vizi procedurali - non è, dunque, ricorribile in assenza di un pregiudizio irreparabile al diritto di difesa. 3. Il secondo motivo- con cui è stata addotta la violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità - è manifestamente infondato. 3.1. E' principio consolidato quello secondo cui "il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti." (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Cc. Rv. 283044; Sez. 3, n 46231, del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336). 3.2. Nel caso di specie, la valutazione è stata conforme a tale regula íuris. L'esclusione è stata compiutamente e logicamente giustificata dai Giudici di appello (pag. 7 della sentenza) in ragione: a) dell'accertata disponibilità di sostanze di diversa natura e del quantitativo di cocaina, comunque non modico, anche per l'elevato principio attivo; b) dell'impiego di accorgimenti atti a scongiurare, in caso di controlli, il rinvenimento dello stupefacente, evocativi anche della non occasionalità della condotta. 4. Inammissibile è l'ultima censura, avendo la Corte di appello - succintamente ma in modo congruo e convincente - esposto valide e persuasive ragioni del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 4.1. In ordine alla circostanza del danno di speciale tenuità occorre che siano di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (ex multís, Sez.3, n 13659 del 16/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286097).3 oNel caso in esame, la Corte di appello ha, congruamente e correttamente, escluso l'attenuante in parola, se non altro in ragione della elevata percentuale di principio attivo, posseduto dalla sostanza detenuta dall'imputato, e del numero di dosi medie ricavabili (pag. 7 della sentenza), fonte del profitto non esiguo perseguito. Le deduzioni del ricorrente hanno contenuto generico e meramente contestativo. 4.2. Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine all'ulteriore doglianza. Costituisce ius receptum che - soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62 - bis cod.pen. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24.7.2008 n. 125, che ha sancito la neutralità dell'incensuratezza dell'imputato - "è assolutamente sufficiente che il Giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Ed infatti, la meritevolezza della riduzione delle pena - conseguente al riconoscimento delle circostanze in oggetto - non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il Giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Di contro, è proprio il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a necessitare esso stesso di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Per converso, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, è sufficiente che il Giudice indichi le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione di ciascuno degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda, ben potendosi formulare una valutazione di valore assorbente, destinata nel suo complesso a superare le deduzioni formulate (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570). Nel caso in esame, la Corte di appello si è mossa nel rispetto di tali canoni ermeneutici, rilevando la mancanza di elementi positivi e stigmatizzato la negativa personalità dell'imputato desumibile dai numerosi e gravi precedenti a suo carico (tra cui reati di rapina e atti persecutori). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. 4 P.Q.M