CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 29034/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10273/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA dellaCOMM.[OSCURATO:PERSONA].REG.SEZ.DIST. MESSINAn.9071/2021depositata il 11/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che vadano liquidate le spese a carico delle parti ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese che liquida in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/10/2