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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04617/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. t2 d.lgs. n. 286 del 1998 per avere impiegato lavoratori stranieri senza regolare permesso di soggiorno; letto il ricorso con il quale sono stati eccepiti vizi di motivazione in ordine all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato in contestazione; rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata in quanto rivalutativa e tesa a valorizzare elementi sufficientemente illustrati in sentenza; ritenuto: quanto al dato obiettivo della identità dei due lavoratori stranieri, che la sentenza impugnata ha motivato sulle loro generalità e i relativi dati anagrafici desumendoli dalla prova per testi assunta nel corso del dibattimento; che, pertanto, la contestazione di cui al ricorso si pone in termini meramente confutativi e generici facendo riferimento alle ipotetiche dichiarazioni testimoniali (non acquisite) dei due lavoratori; quanto all'elemento soggettivo, deve rilevarsi che il mancato accertamento della esistenza del permesso di soggiorno non integra un comportamento solo negligente e può, legittimamente, fondare l'affermazione della responsabilità a titolo di dolo, in assenza di spiegazioni alternative plausibili; che, quindi, le contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso si atteggiano in termini di manifesta infondatezza; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. t2 d.lgs. n. 286 del 1998 per avere impiegato lavoratori stranieri senza regolare permesso di soggiorno; letto il ricorso con il quale sono stati eccepiti vizi di motivazione in ordine all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato in contestazione; rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata in quanto rivalutativa e tesa a valorizzare elementi sufficientemente illustrati in sentenza; ritenuto: quanto al dato obiettivo della identità dei due lavoratori stranieri, che la sentenza impugnata ha motivato sulle loro generalità e i relativi dati anagrafici desumendoli dalla prova per testi assunta nel corso del dibattimento; che, pertanto, la contestazione di cui al ricorso si pone in termini meramente confutativi e generici facendo riferimento alle ipotetiche dichiarazioni testimoniali (non acquisite) dei due lavoratori; quanto all'elemento soggettivo, deve rilevarsi che il mancato accertamento della esistenza del permesso di soggiorno non integra un comportamento solo negligente e può, legittimamente, fondare l'affermazione della responsabilità a titolo di dolo, in assenza di spiegazioni alternative plausibili; che, quindi, le contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso si atteggiano in termini di manifesta infondatezza; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 04617/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris