CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23754/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 19100del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D19 H620O) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B42 F382C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoPaola Checchinato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H68 L359J ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 357/2021, pubblicatain data 19 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 11 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: Ric. n. 19100/2021–Sez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 6 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la di- chiarazione di inammissibilità o, in subordine, per la cassazione della sentenza impugnata, come da requisitoria scritta già de- positata; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nica Bassan, per il ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente. Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immo- biliare promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è subentrata, quale ces- sionaria del credito azionato, [OSCURATO:SOCIETA].), in relazione ad un immobile «di proprietà pro quota degli eredi Ferracin e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», l’immobile pignorato è stato aggiu- dicato e trasferito in favore di [OSCURATO:PERSONA]; a seguito dell’emis- sione del decreto di trasferimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di tra- sferimento opposto, l’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Rovigo. Ricorre il Ferracin, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le partihanno depositato memori e ai sensi dell’art. 378 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Ric. n. 19100/2021–Sez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 6 Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La p re- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Ric. n. 19100/2021–Sez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 6 Il ricorrente non specifica, nel ricorso, chi sono esattamente i debitori esecutati (limitandosi ad affermare, genericamente, in proposito, che l’immobile pignorato sarebbe «di proprietà pro quota degli eredi Ferracin e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», senza neanche chiarire chi siano gli eredi Ferracin e se i proprietari del bene pignorato siano debitori diretti o siano assoggettati al pignoramento per debiti altrui), né precisa in virtù di quale ti- tolo esecutivo e di quale credito è stata promossa l’esecuzione; neanche chiarisce se nel processo esecutivo sono intervenuti altri creditori ed eventualmente chi essi siano. E, com’è noto, neppure varrebbe a colmare un’eventuale origi- naria lacuna del ricorso alcun atto ad esso successivo (per giu- risprudenza consolidata; tra le innumerevoli, v. Cass. Sez. U.ord. 09/03/2020, n. 6691, sul punto non massimata). Certamente, comunque, il giudizio di merito si è svolto unica- mente tra la società procedente (subentrata alla originaria banca pignorante, in virtù di una cessione del credito, in rela- zione alla quale peraltro non viene fornita alcuna utile indica- zione) e [OSCURATO:PERSONA], che deve probabilmente ritenersi debi- tore esecutato o, quanto meno, uno dei debitori esecutati, senza la partecipazione né della [OSCURATO:PERSONA] (che potrebbe de- sumersi essere una dei comproprietari del bene immobile pi- gnorato) né dell’aggiudicatario dell’immobile [OSCURATO:PERSONA]. Se il giudizio di merito si è certamente svolto, dunque, in man- canza di (almeno) un litisconsorte necessario, vale a dire l’ag- giudicatario, non è peraltro possibile per questa Corte, a causa delle lacune espositive di cui al ricorso, neanche valutare ade- guatamente se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonché verificare la sussistenza di even- tuali altre questioni di carattere processuale e/o sostanziale, ri- levabili di ufficio anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia (cfr., in proposito: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. Ric. n. 19100/2021–Sez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 6 11268del 12/06/2020, Rv. 658143 – 01: « in materia di oppo- sizioni esecutive … …, il ricorso per cassazione deve essere pro- posto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento dellaproposizione dell’opposizione, fra i quali sussi- ste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso me- desimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l’esatta indicazione dei litisconsorti ne- cessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contrad- dittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.»). In definitiva, quindi, a causa del segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, non è possibile per la Corte accedere alla va- lutazione del merito dei motivi di ricorso, che è pertanto inutile anche solo esporre. Le peculiari carenze del ricorso impediscono pure di accogliere la sollecitazione del Pubblico Ministero di enunciare i principi di diritto che avrebbero potuto applicarsi alla fattispecie, visto che quest’ultima rimane del tutto astratta e indistinta (per un caso analogo, di sostanziale preclusione dell’enunciazione del princi- pio di diritto, v. Cass. 31/05/2023, n. 15324, ove altri riferi- menti). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 19100/2021–Sez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 6 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma