CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 30367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29089-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so d al l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a d a gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] eANTONIETTA ALONGI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 684/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. innanzi il Tribunale di Agrigento, chiedendo dichiararsi nulla la procura a vendere in forza della quale il Colini aveva venduto a sé stesso la metà indivisa della ex-casa coniugale, appartenente pro quota anche all’attrice, ed annullare il relativo contratto di compravendita concluso in data 15.6.2012, per conflitto di interessi, ovvero dichiararsi la sua nullità per frode alla legge. Invocava altresì l’annullamento del successivo atto costitutivo de “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., con il quale il Colini aveva conferito il cespite oggetto di causa nel patrimonio della società, nonché, la dichiarazione della natura simulata, per collegamento negoziale in frode alla legge, della locazione conclusa tra la predetta società e [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 1468/2019, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 684/2022, la Corte di Appello di Palermo accoglieva il gravame proposto dalla Belluardo avverso la decisione di prime cure, riformandola ed annullando la compravendita conclusa dal Colini con sé stesso, dichiarando l’opponibilità dell’annullamento nei confronti de [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma denegando la restituzione del bene, medio tempore alienato ad [OSCURATO:PERSONA], terzo interveniente in prime cure, e condannando il Colini al risarcimento del danno conseguente alla privazione della quota dell’immobile appartenente alla Belluardo. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 18.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)travisamento delle prove e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare alcune risultanze istruttorie. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso pronuncia di annullamento di contratto di compravendita concluso dal rappresentante con sé stesso. L’unico motivo è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, poiché esso si risolve in una doglianza di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite. I giudici di merito, in particolare, hanno ritenuto che la missiva del 2.8.2012, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di Canicattì, non costituisse convalida tacita del contratto annullabile, non emergendo da detta missiva, o da altre fonti di prova, elementi atti a dimostrare “… che l’autrice dello scritto fosse consapevole dell’invalidità del negozio e avesse inteso rinunciare a farla valere” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Il ricorrente contrappone a tale valutazione del fatto e delle prove una lettura alternativa, senza considerare che il motivo di ricorso non può risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è consentito proporre, in questa sede, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Peraltro, la ricostruzione del giudice di merito è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “La convalida tacita del contratto annullabile, di cui all'art 1444 secondo comma cod civ, e configurabile con riguardo ad atti di esecuzione inequivocamente incompatibili con la volontà di chiedere l'annullamento” (Cass. Sez.1, Sentenza n.3553 del 26/06/1979 , Rv. 399970). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata risulta idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., osservando come la censura si riduca alla contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ella parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que