CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07457/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 3296/2021 proposto da:rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Morrone, come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura a margine del controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 807/2020 emessa dalla Corte d’appello di Salernoin data 30/06/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La ASL Salerno impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di NoceraInferiore aveva rigettato l'opposizione che la stessa aveva proposto avversoNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026il decreto ingiuntivo n. 2286/2008, avente ad oggetto il pagamento, infavore della [OSCURATO:PERSONA]Antonio della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], di euro214.240,20, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, per laerogazione delle prestazioni farmaceutiche di cui alle ricette medichespedite nei mesi di luglio e settembre 2007. La questione portata innanzi alTribunale afferiva unicamente agli accessori da pagare alla farmacia,riconosciuti in sede monitoria nella forma richiesta degli interessi moratoriex d.lgs. n. 231/2002 e contestati dalla Asl, in ragione della naturanegoziale della fonte del rapporto; tesi non condivisa dal primo giudice che,per converso, aveva riconosciuto il prevalente carattere commerciale delle2. La Corte d’appello di Salerno accoglieva il gravame e, per l'effetto,revocava il decreto ingiuntivo n. 2286/2008 e condannava la Asl alpagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA]Antonio della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],della somma di euro 214.240,20, oltre interessi al saggio legale a far tempodal 16.1.2009, e condannava la farmacia al rimborso, in favore della Asl,delle spese del doppio grado di giudizio.A tal fine evidenziava che, anche ove l'appellante faceva erroneamenteriferimento al decreto ingiuntivo n. 2022/2008, piuttosto che al decreto n.2286/2008, non poteva discorrersi di inammissibilità del gravame,trattandosi di un errore materiale immediatamente rilevabile dal contestodell'atto, ove era contenuta la corretta indicazione del decretoeffettivamente opposto nel presente giudizio, e dall'esatta indicazione dellasomma ingiunta, di euro 214.240,20, e rilevava che era, di contro,inammissibile il primo motivo di appello, afferente una presuntacontestazione di legittimazione della Asl procedente per una assuntaomessa produzione in atti della delibera autorizzativa a stare in giudizio,ossia a circostanza mai contestata in primo grado e non esaminata in quellasede.Nel merito, affermava che, poiché la normativa pattizia aveva carattere dispecialità rispetto alla disciplina del d.lgs. n. 231/2002, essa prevaleva sullaregolamentazione in tema di interessi nelle transazioni commerciali, con laNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026conseguenza che la sentenza andava riformata, non potendosi riconoscerealle farmacie interessi superiori a quelli al tasso legale per i ritardi neipagamenti dovuti dalle Aziende sanitarie.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la FarmaciaD'Antonio della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustratida memoria.L’ASL di Salerno ha resistito con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la Corte dimerito considerato inammissibile l’avverso atto di appello, nonostante conlo stesso l’ASL si fosse limitata a riproporre le ragioni esposte dalla parte inprimo grado, anziché confrontarsi con le argomentazioni addotte dallasentenza impugnata portando ragioni idonee a scalfirle, e, alla luce delledoglianze formulate, avesse impugnato altra sentenza relativa ad undifferente contenzioso.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non essersi la Corte di merito avveduta del fattoche l’atto di appello fosse rivolto avverso la sentenza che aveva definito ilprimo grado di un diverso giudizio.3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono infondati.Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione daNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente naturadi revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U,Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36481 del13/12/2022).Nel caso di specie, l’appello, per quanto sintetico (cfr. pagg. 10-12 delricorso, in nota), esponeva nitidamente le doglianze formulate, ragion percui non può dirsi fondatamente che non prendesse posizione sulla pronunciadi primo grado aggredita. E non trova applicazione il principio secondo cuideve essere dichiarato inammissibile l'atto d'appello che, erroneamenteeffettivamente adottata, contenga motivi di gravame non aderenti allequestioni dibattute e decise in primo grado (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5740del 25/10/1980).Va, pertanto, fatta applicazione del principio a mente del qualel'inammissibilità inficia l'atto che nel suo complesso non consente la certaindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze. Ciò che la norma richiede,al di là di schemi prestabiliti o formule sacramentali, è che il giudicesuperiore sia messo in dizione di rilevare immediatamente i motivi dicensura alla prima decisione, sì da vagliarli in maniera idonea, mantenendocomunque l'appello la natura di revisio prioris istantiae.In quest’ottica, si condivide l’affermazione della Corte d’appello secondo cui«Nel caso specifico, i profili di inammissibilità non inficiano il gravame nellasua interezza, che, nel resto, consente la pronta individuazione dellecensure mosse alle ragioni del rigetto dell'unico motivo di opposizioneall'ingiunzione di pagamento. Anche ove l'appellante fa riferimento aldecreto ingiuntivo n. 2022/2008, piuttosto che al decreto n. 2286/2008,non può discorrersi di inammissibilità del gravame, trattandosi di un erroremateriale immediatamente rilevabile dal contesto dell'atto, ove è contenutala corretta indicazione del decreto effettivamente opposto nel presenteNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudizio, e dall'esatta indicazione della somma ingiunta, di euro214.240,20».3.1. Avuto riguardo al secondo profilo di doglianza, in temad'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significatodi ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata ègenerale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresìnel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice incontrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erroneainterpretazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016; conf.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2360 del 31/01/2025).Ciò debitamente premesso, solo se l’oggetto formale (sentenza indicata) equello sostanziale (contenuto motivazionale) divergono in modo tale dacreare dubbio sull’intenzione della parte, l’appello deve essere dichiaratoinammissibile per incertezza oggettiva sull’oggetto del gravame, laddove,se la discrasia tra forma e contenuto non genera tale incertezza — adesempio, perché la Corte può arguire che la sentenza formalmenteimpugnata coincide con quella sostanzialmente criticato —, l’appello èammissibile.Ebbene, nella fattispecie in esame, le discrasie tra la sentenza che siassume impugnata e le indicazioni riportate nell’atto di appello (l’avercensurato la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibilel'opposizione per difetto di delibera autorizzativa a stare in giudizio –nonostante questo argomento non fosse stato mai trattato dalla sentenzadel tribunale -, l’aver addebitato al tribunale di aver affermato laprevalenza, perché maggiormente favorevole, della disciplina dettata dald.lgs. n. 231 del 2002 rispetto a quella del d.P.R. n. 371 del 1998, l’averpreso posizione in termini generici sull’affermazione del tribunale secondocui si sarebbe in presenza di una transazione commerciale e secondo cui ildetto d.lgs. sarebbe applicabile anche ai contratti conclusi prima della suaentrata in vigore e l’aver, nelle conclusioni, chiesto di "revocare il decretoingiuntivo n. 2022/08", mentre il giudizio traeva origine dal decretoNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026ingiuntivo n. 2286/08 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) non hanno indottola Corte d’appello a ritenere che vi fosse un’incertezza assoluta in ordineall’oggetto del gravame, avendo la stessa, di contro, evidenziato (comedetto) che dal contesto dell'atto era evincibile la corretta indicazione deldecreto effettivamente opposto nel presente giudizio e l'esatta indicazionedella somma ingiunta, di euro 214.240,20.4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza perdifetto della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,per non aver la Corte d’appello indicato le ragioni per le quali l’appello dellacontroparte sarebbe stato ammissibile.4.1. Il motivo è infondato, se solo si considera che la Corte territoriale ha,dapprima, affermato che, anche ove l'appellante faceva erroneamenteriferimento al decreto ingiuntivo n. 2022/2008, piuttosto che al decreto n.2286/2008, non poteva discorrersi di inammissibilità del gravame,trattandosi di un errore materiale immediatamente rilevabile dal contestodell'atto, ove era contenuta la corretta indicazione del decretoeffettivamente opposto nel presente giudizio, e dall'esatta indicazione dellasomma ingiunta, di euro 214.240,20, e, poi, rilevato che era inammissibileil primo motivo di appello, afferente una presunta contestazione dilegittimazione della Asl procedente per una assunta omessa produzione incontestata in primo grado e non esaminata in quella sede.Ragion per cui la motivazione resa si pone senz’altro al di sopra del cd.minimo costituzionale.5. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 88,91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per averlala corte territoriale, condannata al rimborso delle spese del doppio grado dimerito nonostante avesse confermato la debenza della sorta capitale.5.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha ritenuto che dall'accoglimento dell'appello dell’ASL,quanto al profilo degli interessi applicabili, derivasse la condanna dellafarmacia al pagamento in favore della Asl delle spese del doppio grado diNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudizio, secondo il principio della soccombenza, non potendo trovare, a suodire, accoglimento la richiesta della opposta-appellata, subordinataall'accoglimento dell'appello, di compensazione perché la decisione gravatasarebbe stata assunta sulla base di un principio di diritto disatteso dallagiurisprudenza di legittimità.In termini generali, nel regime normativo posteriore alle modificheintrodotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimentoparziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, maquesta non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere lespese della controparte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018;conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018 e Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023).In particolare, in tema di spese processuali nel procedimento per decretoingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fannoparte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento dellespese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed allacomplessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamentodella somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché ilcreditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito,se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo pereffetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttaviaqualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante ilgiudizio monitorio (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).In questo senso le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenzan. 32061 del 31/10/2022) hanno definitivamente chiarito chel'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltantola compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..Costituisce principio pacifico, del resto, quello per cui il giudizio disoccombenza va compiuto in relazione all’esito complessivo della lite, chenel caso di specie ha visto l’odierna parte ricorrente essere sostanzialmentevincitrice, per cui giammai essa avrebbe potuto essere gravata delle spesedi lite.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delquarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito nel senso di compensare per metà, in considerazionedell’accoglimento del gravame quanto al profilo degli interessi moratori, lespese relative al grado d’appello e del presente giudizio, condannando lacontroricorrente al rimborso della restante metà, liquidata come indispositivo.Numero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026L A C O R T E SUPREMA D I C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILEPrestazioni farmaceutiche –Composta da Interessi di mora ex artt. 4 e 5d.lgs. n. 231 del 2002Chiara [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 3296/2021Cesare Trapuzzano - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- UC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 3296/2021 proposto da:rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Morrone, come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura a margine del controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 807/2020 emessa dalla Corte d’appello di Salernoin data 30/06/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La ASL Salerno impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di NoceraInferiore aveva rigettato l'opposizione che la stessa aveva proposto avversoNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026il decreto ingiuntivo n. 2286/2008, avente ad oggetto il pagamento, infavore della [OSCURATO:PERSONA]Antonio della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], di euro214.240,20, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, per laerogazione delle prestazioni farmaceutiche di cui alle ricette medichespedite nei mesi di luglio e settembre 2007. La questione portata innanzi alTribunale afferiva unicamente agli accessori da pagare alla farmacia,riconosciuti in sede monitoria nella forma richiesta degli interessi moratoriex d.lgs. n. 231/2002 e contestati dalla Asl, in ragione della naturanegoziale della fonte del rapporto; tesi non condivisa dal primo giudice che,per converso, aveva riconosciuto il prevalente carattere commerciale delle2. La Corte d’appello di Salerno accoglieva il gravame e, per l'effetto,revocava il decreto ingiuntivo n. 2286/2008 e condannava la Asl alpagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA]Antonio della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],della somma di euro 214.240,20, oltre interessi al saggio legale a far tempodal 16.1.2009, e condannava la farmacia al rimborso, in favore della Asl,delle spese del doppio grado di giudizio.A tal fine evidenziava che, anche ove l'appellante faceva erroneamenteriferimento al decreto ingiuntivo n. 2022/2008, piuttosto che al decreto n.2286/2008, non poteva discorrersi di inammissibilità del gravame,trattandosi di un errore materiale immediatamente rilevabile dal contestodell'atto, ove era contenuta la corretta indicazione del decretoeffettivamente opposto nel presente giudizio, e dall'esatta indicazione dellasomma ingiunta, di euro 214.240,20, e rilevava che era, di contro,inammissibile il primo motivo di appello, afferente una presuntacontestazione di legittimazione della Asl procedente per una assuntaomessa produzione in atti della delibera autorizzativa a stare in giudizio,ossia a circostanza mai contestata in primo grado e non esaminata in quellasede.Nel merito, affermava che, poiché la normativa pattizia aveva carattere dispecialità rispetto alla disciplina del d.lgs. n. 231/2002, essa prevaleva sullaregolamentazione in tema di interessi nelle transazioni commerciali, con laNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026conseguenza che la sentenza andava riformata, non potendosi riconoscerealle farmacie interessi superiori a quelli al tasso legale per i ritardi neipagamenti dovuti dalle Aziende sanitarie.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la FarmaciaD'Antonio della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustratida memoria.L’ASL di Salerno ha resistito con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la Corte dimerito considerato inammissibile l’avverso atto di appello, nonostante conlo stesso l’ASL si fosse limitata a riproporre le ragioni esposte dalla parte inprimo grado, anziché confrontarsi con le argomentazioni addotte dallasentenza impugnata portando ragioni idonee a scalfirle, e, alla luce delledoglianze formulate, avesse impugnato altra sentenza relativa ad undifferente contenzioso.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non essersi la Corte di merito avveduta del fattoche l’atto di appello fosse rivolto avverso la sentenza che aveva definito ilprimo grado di un diverso giudizio.3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono infondati.Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione daNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente naturadi revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U,Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36481 del13/12/2022).Nel caso di specie, l’appello, per quanto sintetico (cfr. pagg. 10-12 delricorso, in nota), esponeva nitidamente le doglianze formulate, ragion percui non può dirsi fondatamente che non prendesse posizione sulla pronunciadi primo grado aggredita. E non trova applicazione il principio secondo cuideve essere dichiarato inammissibile l'atto d'appello che, erroneamenteeffettivamente adottata, contenga motivi di gravame non aderenti allequestioni dibattute e decise in primo grado (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5740del 25/10/1980).Va, pertanto, fatta applicazione del principio a mente del qualel'inammissibilità inficia l'atto che nel suo complesso non consente la certaindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze. Ciò che la norma richiede,al di là di schemi prestabiliti o formule sacramentali, è che il giudicesuperiore sia messo in dizione di rilevare immediatamente i motivi dicensura alla prima decisione, sì da vagliarli in maniera idonea, mantenendocomunque l'appello la natura di revisio prioris istantiae.In quest’ottica, si condivide l’affermazione della Corte d’appello secondo cui«Nel caso specifico, i profili di inammissibilità non inficiano il gravame nellasua interezza, che, nel resto, consente la pronta individuazione dellecensure mosse alle ragioni del rigetto dell'unico motivo di opposizioneall'ingiunzione di pagamento. Anche ove l'appellante fa riferimento aldecreto ingiuntivo n. 2022/2008, piuttosto che al decreto n. 2286/2008,non può discorrersi di inammissibilità del gravame, trattandosi di un erroremateriale immediatamente rilevabile dal contesto dell'atto, ove è contenutala corretta indicazione del decreto effettivamente opposto nel presenteNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudizio, e dall'esatta indicazione della somma ingiunta, di euro214.240,20».3.1. Avuto riguardo al secondo profilo di doglianza, in temad'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significatodi ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata ègenerale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresìnel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice incontrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erroneainterpretazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016; conf.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2360 del 31/01/2025).Ciò debitamente premesso, solo se l’oggetto formale (sentenza indicata) equello sostanziale (contenuto motivazionale) divergono in modo tale dacreare dubbio sull’intenzione della parte, l’appello deve essere dichiaratoinammissibile per incertezza oggettiva sull’oggetto del gravame, laddove,se la discrasia tra forma e contenuto non genera tale incertezza — adesempio, perché la Corte può arguire che la sentenza formalmenteimpugnata coincide con quella sostanzialmente criticato —, l’appello èammissibile.Ebbene, nella fattispecie in esame, le discrasie tra la sentenza che siassume impugnata e le indicazioni riportate nell’atto di appello (l’avercensurato la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibilel'opposizione per difetto di delibera autorizzativa a stare in giudizio –nonostante questo argomento non fosse stato mai trattato dalla sentenzadel tribunale -, l’aver addebitato al tribunale di aver affermato laprevalenza, perché maggiormente favorevole, della disciplina dettata dald.lgs. n. 231 del 2002 rispetto a quella del d.P.R. n. 371 del 1998, l’averpreso posizione in termini generici sull’affermazione del tribunale secondocui si sarebbe in presenza di una transazione commerciale e secondo cui ildetto d.lgs. sarebbe applicabile anche ai contratti conclusi prima della suaentrata in vigore e l’aver, nelle conclusioni, chiesto di "revocare il decretoingiuntivo n. 2022/08", mentre il giudizio traeva origine dal decretoNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026ingiuntivo n. 2286/08 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) non hanno indottola Corte d’appello a ritenere che vi fosse un’incertezza assoluta in ordineall’oggetto del gravame, avendo la stessa, di contro, evidenziato (comedetto) che dal contesto dell'atto era evincibile la corretta indicazione deldecreto effettivamente opposto nel presente giudizio e l'esatta indicazionedella somma ingiunta, di euro 214.240,20.4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza perdifetto della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,per non aver la Corte d’appello indicato le ragioni per le quali l’appello dellacontroparte sarebbe stato ammissibile.4.1. Il motivo è infondato, se solo si considera che la Corte territoriale ha,dapprima, affermato che, anche ove l'appellante faceva erroneamenteriferimento al decreto ingiuntivo n. 2022/2008, piuttosto che al decreto n.2286/2008, non poteva discorrersi di inammissibilità del gravame,trattandosi di un errore materiale immediatamente rilevabile dal contestodell'atto, ove era contenuta la corretta indicazione del decretoeffettivamente opposto nel presente giudizio, e dall'esatta indicazione dellasomma ingiunta, di euro 214.240,20, e, poi, rilevato che era inammissibileil primo motivo di appello, afferente una presunta contestazione dilegittimazione della Asl procedente per una assunta omessa produzione incontestata in primo grado e non esaminata in quella sede.Ragion per cui la motivazione resa si pone senz’altro al di sopra del cd.minimo costituzionale.5. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 88,91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per averlala corte territoriale, condannata al rimborso delle spese del doppio grado dimerito nonostante avesse confermato la debenza della sorta capitale.5.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha ritenuto che dall'accoglimento dell'appello dell’ASL,quanto al profilo degli interessi applicabili, derivasse la condanna dellafarmacia al pagamento in favore della Asl delle spese del doppio grado diNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudizio, secondo il principio della soccombenza, non potendo trovare, a suodire, accoglimento la richiesta della opposta-appellata, subordinataall'accoglimento dell'appello, di compensazione perché la decisione gravatasarebbe stata assunta sulla base di un principio di diritto disatteso dallagiurisprudenza di legittimità.In termini generali, nel regime normativo posteriore alle modificheintrodotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimentoparziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, maquesta non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere lespese della controparte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018;conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018 e Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023).In particolare, in tema di spese processuali nel procedimento per decretoingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fannoparte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento dellespese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed allacomplessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamentodella somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché ilcreditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito,se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo pereffetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttaviaqualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante ilgiudizio monitorio (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).In questo senso le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenzan. 32061 del 31/10/2022) hanno definitivamente chiarito chel'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseNumero registro generale 3296/2021Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 7457/2026Data pubblicazione 28/03/2026processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltantola compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..Costituisce principio pacifico, del resto, quello per cui il giudizio disoccombenza va compiuto in relazione all’esito complessivo della lite, chenel caso di specie ha visto l’odierna parte ricorrente essere sostanzialmentevincitrice, per cui giammai essa avrebbe potuto essere gravata delle spesedi lite.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delquarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito nel senso di compensare per metà, in considerazionedell’accoglimento del gravame quanto al profilo degli interessi moratori, lespese relative al grado d’appello e del presente giudizio, condannando lacontroricorrente al rimborso della restante metà, liquidata come indispositivo. P.Q.Maccoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenzaimpugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito,condanna la controricorrente al rimborso della metà delle spese del gradod’appello e del presente giudizio, che si liquidano per l’intero,rispettivamente, in euro 5.000,00 e in euro 5.000,00 per compensi ed euro200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloP.Q.Maccoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenzaimpugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito,condanna la controricorrente al rimborso della metà delle spese del gradod’appello e del presente giudizio, che si liquidano per l’intero,rispettivamente, in euro 5.000,00 e in euro 5.000,00 per compensi ed euro200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]