Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 17609/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE DI MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 29 settembre 2022 il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero per i reati di rapina e lesione personale.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, poiché il giudice non ha spiegato la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche se non oggetto dell'accordo fra le parti.3.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, non essendo il motivo proposto riconducibile al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da una o da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno un significato escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto e il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610-01; Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694-01; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Giannelli, Rv. 239180-01).

Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure dedotto neppure di avere devoluto la questione al giudice, circostanza che in effetti non risulta né dalla richiesta di applicazione della pena né dalle conclusioni rassegnate in udienza.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE DI MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29 settembre 2022 il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero per i reati di rapina e lesione personale. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, poiché il giudice non ha spiegato la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche se non oggetto dell'accordo fra le parti.3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, non essendo il motivo proposto riconducibile al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da una o da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno un significato escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto e il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610-01; Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694-01; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Giannelli, Rv. 239180-01). Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure dedotto neppure di avere devoluto la questione al giudice, circostanza che in effetti non risulta né dalla richiesta di applicazione della pena né dalle conclusioni rassegnate in udienza. 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 17609/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris