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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2026

Cassazione n. 22539/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 16 ottobre 2025, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone in data 9 luglio 2024, con la 1quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti di diffamazione e minacce al medesimo ascritti, oltre statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, deduce nullità della citazione nel giudizio di appello ai sensi degli artt. 606, lett. c) in relazione all'art. 429, comma 1, lett. a), d-bis), f), g) e 601 cod. proc. pen.

Rappresenta, la riguardo, come: - all'imputato sia stato notificato, mediante il servizio postale, presso il domicilio dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n 12 il 14 luglio 2025 un plico, contenente un atto (sfratto per morosità) destinato ad altra persona, [OSCURATO:PERSONA]; - il decreto di citazione per il giudizio di appello relativo all'imputato, pervenuto al predetto [OSCURATO:PERSONA], sia stato allegato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in una pec inviata tanto all'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che alla Corte d'appello di Roma, il 5 agosto 2025, dando conto dello scambio degli atti di cui è stata eseguita la notificazione; - il successivo tentativo di notifica a [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio in appello non andava a buon fine per non essere stato reperito il destinatario; - all'udienza del 16 ottobre 2025, la Corte d'appello disponeva la rinnovazione della citazione; - la notifica del decreto, effettivamente eseguita nell'agosto del 2025 all'indirizzo del ricorrente, non era stata disposta dalla cancelleria della IV Sezione penale della Corte d'appello di Roma; - all'udienza del 16 ottobre 2025, il sostituto del difensore di fiducia dell'imputato aveva illustrato l'eccezione di nullità limitandosi a rappresentare che la notifica era stata eseguita in favore di persona diversa dall'imputato, omettendo di specificarne l'irregolarità in riferimento alla natura dell'atto notificato ed alla identità del destinatario, e la Corte aveva respinto il rilievo rimarcando come la notifica fosse stata effettuata il 9 luglio 2025 presso il "domicilio eletto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], mentre la seconda notifica non venne effettuata dalla medesima sezione della Corte d'appello", 2con conseguente nullità che, ai sensi degli artt. 429, comma 1, e 601, comma 6, cod. proc. pen., comporta la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti susseguenti; nullità, verificatasi all'udienza del 16 ottobre 2026, tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, sub specie di riconducibilità all'imputato dei post e dei messaggi diffamatori e minacciosi indirizzati alle parti civili, con particolare riferimento alle affermazioni esternate il 22 ottobre 2019 ed il 18 dicembre 2019.

Nel prospettare la contraddittorietà della motivazione con le risultanze processuali per non essere state valutate le deduzioni difensive, mirate ad evidenziare come il messaggio diffamatorio del 22 ottobre 2019 fosse sato pubblicato sul profilo Facebook "[OSCURATO:PERSONA]", gestito non solo dall'imputato, ma da tutti i componenti della segreteria del partito, come dichiarato dai testi Necci, Venti e [OSCURATO:PERSONA], deduce il ricorrente come la Corte di merito non abbia considerato che alcuni post erano stati elaborati da [OSCURATO:PERSONA], in replica ai commenti delle persone offese, con conseguente difetto di prova della riconducibilità dei medesimi all'imputato.

Quanto ai messaggi pubblicati sul profilo Facebook "[OSCURATO:PERSONA]" il 18 dicembre 2019 ed il 28 febbraio 2020, il ricorrente rappresenta di aver bloccato sin dal 2012 tutti i profili soda! ed i contatti riferibili alle persone offese, a seguito di un contezioso insorto tra le parti sin dall'epoca, e di aver intimato ai propri collaboratori di non interloquire con i medesimi, sicchè l'identificazione dell'autore del reato è stata risolta attraverso la mera intestazione nominativa del profilo utilizzato, senza l'espletamento di accertamenti volti a convalidare la tesi a discarico e risolvendo l'affermazione di responsabilità nella mera presunzione di riferibilità del contenuto dei messaggi all'imputato.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento alla richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con distinte memorie depositate 1'8 ed il 9 maggio 2026, le parti civili hanno rassegnato le conclusioni e depositato nota spese. :35.

Il 7, il 12 ed il 25 maggio 2025, l'imputato ha comunicato alla cancelleria di questa Sezione di aver revocato di difensore di fiducia e di non aver ricevuto la notifica della citazione per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] Le note trasmesse alla Cancelleria di questa Sezione dall'imputato impongono di dare conto della costituzione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità.

1. Il ricorrente assume di aver revocato il difensore di fiducia con atto depositato presso la Corte d'appello di Roma e chiede la notifica in proprio dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza.

1.1. Dall'attestazione del 12 maggio 2026, richiesta alla cancelleria del giudice a quo (Corte d'appello di Roma, Prima sezione penale), non - risulta che la revoca del difensore - trascritta in calce mediante condivisione della pec del 6 maggio 2026, ore 15.06, inoltrata a "[OSCURATO:EMAIL]" da "[OSCURATO:EMAIL]" - sia stata comunicata in data antecedente allo stesso 6 maggio 2026.

1.2. Ne consegue che la notifica all'[OSCURATO:PERSONA] - che, in data 19 maggio 2026, ha richiesto alla cancelleria di questa Sezione copia della requisitoria del Procuratore generale - dell'avviso di fissazione del procedimento all'odierna udienza sia del tutto idonea a costituire il rapporto giuridico processuale davanti a questa Corte di legittimità, non risultando agli atti la revoca del medesimo difensore, ritualmente depositata, in data antecedente alla predetta comunicazione.

Il ricorso è, nel complesso, infondato.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce nullità della citazione del giudizio d'appello, è inconducente.

2.1. Se è vero che la prima notifica del decreto di citazione deve ritenersi inesistente, in ragione dell'inserimento nel piego - consegnato all'imputato - di atto giudiziario riferito ad altro procedimento e relativo ad altra persona, nondimeno lo stesso ricorrente (fol. 2, primo paragrafo, del ricorso) asserisce come la successiva notificazione, pervenuta all'indirizzo dell'imputato, sia stata dal medesimo ricevuta, 4limitandosi a denunciarne l'irregolarità per esser stata «disposta da una cancelleria diversa da quella dell'organo giudicante adito».

2.2. Siffatta prospettazione esplica nitidamente come, da un lato, l'atto di citazione abbia raggiunto senz'altro lo scopo di vocatio in iudicium dell'imputato, personalmente notiziato della data di fissazione del giudizio d'appello; dall'altro, delinea la censura in termini di mera irregolarità derivante dall'essere stata la notifica disposta da altra cancelleria rispetto a quella del giudice d'appello, tabellarmente assegnatario del gravame, in tal modo omettendo di delineare un qualsivoglia vizio riconducibile alla categoria delle nullità, tassativamente enunciate.

Ne discende l'infondatezza della denunciata invalidità dell'atto introduttivo e del giudizio d'impugnazione di merito.

3. Il secondo motivo è aspecifico e, comunque, proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

3.1. Con deduzioni esplicitamente mirate alla rilettura dei dati probatori, formalmente sussunte nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il ricorrente denuncia l'omessa valorizzazione della tesi difensiva, rivolta alla dimostrazione che altri - e non l'imputato - abbiano formulato le invettive scritte nei post dei due profili Facebook indicati (§ 2 del [OSCURATO:PERSONA] in fatto).

In tal guisa, il ricorrente formula una censura avulsa, nel contenuto esplicativo, dal vizio denunciato, poiché il vizio di motivazione contraddittoria ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01), mentre alcuna irriducibile antitesi tra asserzioni contenute nel corpo della sentenza impugnata viene denunciata nel ricorso.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] nel suo contenuto, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è ammissibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni, in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per 5il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunce che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Alla incensurabile riconduzione all'imputato del contenuto dei post, riferiti alle pregresse controversie insorte tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e le parti civili in relazione alla gestione di un sinistro stradale che, per la dovizia dei particolari riportati, sono stati ritenuti del tutto individualizzanti, il ricorrente oppone una sorta di intervento, invito domino, di altre persone ammesse all'uso dei profili Facebook perché in possesso delle relative credenziali, in tal modo proponendo una tesi alternativa che trova, invece, una ragionevole ed incensurabile confutazione nelle cadenze argomentative della sentenza impugnata.

Per altro verso, le deduzioni si rivelano generiche, nella misura in cui pretendono di focalizzarsi su una visione parcellizzata dei post del 22 ottobre 2019 e del 18 dicembre 2019, del tutto avulsi dalle ulteriori - e non contestate - condotte diffamatorie e gravemente minatorie oggetto d'imputazione.

Il motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato.

4. Il terzo motivo è, del pari, generico.

Dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello, contenuta nella sentenza impugnata, non risulta che la questione sia stata proposta con il gravame.

Né il ricorrente documenta - in tal modo violando il principio di autosufficienza del ricorso - di avere effettivamente richiesto, con l'appello, la concessione dei benefici di cui lamenta la mancata valutazione (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796 - 01).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alle parti civili, che ne hanno formulato tempestiva e motivata richiesta, delle spese di assistenza nel presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 16 ottobre 2025, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone in data 9 luglio 2024, con la 1quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti di diffamazione e minacce al medesimo ascritti, oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce nullità della citazione nel giudizio di appello ai sensi degli artt. 606, lett. c) in relazione all'art. 429, comma 1, lett. a), d-bis), f), g) e 601 cod. proc. pen. Rappresenta, la riguardo, come: - all'imputato sia stato notificato, mediante il servizio postale, presso il domicilio dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n 12 il 14 luglio 2025 un plico, contenente un atto (sfratto per morosità) destinato ad altra persona, [OSCURATO:PERSONA]; - il decreto di citazione per il giudizio di appello relativo all'imputato, pervenuto al predetto [OSCURATO:PERSONA], sia stato allegato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in una pec inviata tanto all'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che alla Corte d'appello di Roma, il 5 agosto 2025, dando conto dello scambio degli atti di cui è stata eseguita la notificazione; - il successivo tentativo di notifica a [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio in appello non andava a buon fine per non essere stato reperito il destinatario; - all'udienza del 16 ottobre 2025, la Corte d'appello disponeva la rinnovazione della citazione; - la notifica del decreto, effettivamente eseguita nell'agosto del 2025 all'indirizzo del ricorrente, non era stata disposta dalla cancelleria della IV Sezione penale della Corte d'appello di Roma; - all'udienza del 16 ottobre 2025, il sostituto del difensore di fiducia dell'imputato aveva illustrato l'eccezione di nullità limitandosi a rappresentare che la notifica era stata eseguita in favore di persona diversa dall'imputato, omettendo di specificarne l'irregolarità in riferimento alla natura dell'atto notificato ed alla identità del destinatario, e la Corte aveva respinto il rilievo rimarcando come la notifica fosse stata effettuata il 9 luglio 2025 presso il "domicilio eletto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], mentre la seconda notifica non venne effettuata dalla medesima sezione della Corte d'appello", 2con conseguente nullità che, ai sensi degli artt. 429, comma 1, e 601, comma 6, cod. proc. pen., comporta la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti susseguenti; nullità, verificatasi all'udienza del 16 ottobre 2026, tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, sub specie di riconducibilità all'imputato dei post e dei messaggi diffamatori e minacciosi indirizzati alle parti civili, con particolare riferimento alle affermazioni esternate il 22 ottobre 2019 ed il 18 dicembre 2019. Nel prospettare la contraddittorietà della motivazione con le risultanze processuali per non essere state valutate le deduzioni difensive, mirate ad evidenziare come il messaggio diffamatorio del 22 ottobre 2019 fosse sato pubblicato sul profilo Facebook "[OSCURATO:PERSONA]", gestito non solo dall'imputato, ma da tutti i componenti della segreteria del partito, come dichiarato dai testi Necci, Venti e [OSCURATO:PERSONA], deduce il ricorrente come la Corte di merito non abbia considerato che alcuni post erano stati elaborati da [OSCURATO:PERSONA], in replica ai commenti delle persone offese, con conseguente difetto di prova della riconducibilità dei medesimi all'imputato. Quanto ai messaggi pubblicati sul profilo Facebook "[OSCURATO:PERSONA]" il 18 dicembre 2019 ed il 28 febbraio 2020, il ricorrente rappresenta di aver bloccato sin dal 2012 tutti i profili soda! ed i contatti riferibili alle persone offese, a seguito di un contezioso insorto tra le parti sin dall'epoca, e di aver intimato ai propri collaboratori di non interloquire con i medesimi, sicchè l'identificazione dell'autore del reato è stata risolta attraverso la mera intestazione nominativa del profilo utilizzato, senza l'espletamento di accertamenti volti a convalidare la tesi a discarico e risolvendo l'affermazione di responsabilità nella mera presunzione di riferibilità del contenuto dei messaggi all'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento alla richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con distinte memorie depositate 1'8 ed il 9 maggio 2026, le parti civili hanno rassegnato le conclusioni e depositato nota spese. :35. Il 7, il 12 ed il 25 maggio 2025, l'imputato ha comunicato alla cancelleria di questa Sezione di aver revocato di difensore di fiducia e di non aver ricevuto la notifica della citazione per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] Le note trasmesse alla Cancelleria di questa Sezione dall'imputato impongono di dare conto della costituzione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità. 1. Il ricorrente assume di aver revocato il difensore di fiducia con atto depositato presso la Corte d'appello di Roma e chiede la notifica in proprio dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza. 1.1. Dall'attestazione del 12 maggio 2026, richiesta alla cancelleria del giudice a quo (Corte d'appello di Roma, Prima sezione penale), non - risulta che la revoca del difensore - trascritta in calce mediante condivisione della pec del 6 maggio 2026, ore 15.06, inoltrata a "[OSCURATO:EMAIL]" da "[OSCURATO:EMAIL]" - sia stata comunicata in data antecedente allo stesso 6 maggio 2026. 1.2. Ne consegue che la notifica all'[OSCURATO:PERSONA] - che, in data 19 maggio 2026, ha richiesto alla cancelleria di questa Sezione copia della requisitoria del Procuratore generale - dell'avviso di fissazione del procedimento all'odierna udienza sia del tutto idonea a costituire il rapporto giuridico processuale davanti a questa Corte di legittimità, non risultando agli atti la revoca del medesimo difensore, ritualmente depositata, in data antecedente alla predetta comunicazione. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo, con il quale si deduce nullità della citazione del giudizio d'appello, è inconducente. 2.1. Se è vero che la prima notifica del decreto di citazione deve ritenersi inesistente, in ragione dell'inserimento nel piego - consegnato all'imputato - di atto giudiziario riferito ad altro procedimento e relativo ad altra persona, nondimeno lo stesso ricorrente (fol. 2, primo paragrafo, del ricorso) asserisce come la successiva notificazione, pervenuta all'indirizzo dell'imputato, sia stata dal medesimo ricevuta, 4limitandosi a denunciarne l'irregolarità per esser stata «disposta da una cancelleria diversa da quella dell'organo giudicante adito». 2.2. Siffatta prospettazione esplica nitidamente come, da un lato, l'atto di citazione abbia raggiunto senz'altro lo scopo di vocatio in iudicium dell'imputato, personalmente notiziato della data di fissazione del giudizio d'appello; dall'altro, delinea la censura in termini di mera irregolarità derivante dall'essere stata la notifica disposta da altra cancelleria rispetto a quella del giudice d'appello, tabellarmente assegnatario del gravame, in tal modo omettendo di delineare un qualsivoglia vizio riconducibile alla categoria delle nullità, tassativamente enunciate. Ne discende l'infondatezza della denunciata invalidità dell'atto introduttivo e del giudizio d'impugnazione di merito. 3. Il secondo motivo è aspecifico e, comunque, proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 3.1. Con deduzioni esplicitamente mirate alla rilettura dei dati probatori, formalmente sussunte nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il ricorrente denuncia l'omessa valorizzazione della tesi difensiva, rivolta alla dimostrazione che altri - e non l'imputato - abbiano formulato le invettive scritte nei post dei due profili Facebook indicati (§ 2 del [OSCURATO:PERSONA] in fatto). In tal guisa, il ricorrente formula una censura avulsa, nel contenuto esplicativo, dal vizio denunciato, poiché il vizio di motivazione contraddittoria ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01), mentre alcuna irriducibile antitesi tra asserzioni contenute nel corpo della sentenza impugnata viene denunciata nel ricorso. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] nel suo contenuto, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è ammissibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni, in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per 5il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunce che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Alla incensurabile riconduzione all'imputato del contenuto dei post, riferiti alle pregresse controversie insorte tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e le parti civili in relazione alla gestione di un sinistro stradale che, per la dovizia dei particolari riportati, sono stati ritenuti del tutto individualizzanti, il ricorrente oppone una sorta di intervento, invito domino, di altre persone ammesse all'uso dei profili Facebook perché in possesso delle relative credenziali, in tal modo proponendo una tesi alternativa che trova, invece, una ragionevole ed incensurabile confutazione nelle cadenze argomentative della sentenza impugnata. Per altro verso, le deduzioni si rivelano generiche, nella misura in cui pretendono di focalizzarsi su una visione parcellizzata dei post del 22 ottobre 2019 e del 18 dicembre 2019, del tutto avulsi dalle ulteriori - e non contestate - condotte diffamatorie e gravemente minatorie oggetto d'imputazione. Il motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato. 4. Il terzo motivo è, del pari, generico. Dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello, contenuta nella sentenza impugnata, non risulta che la questione sia stata proposta con il gravame. Né il ricorrente documenta - in tal modo violando il principio di autosufficienza del ricorso - di avere effettivamente richiesto, con l'appello, la concessione dei benefici di cui lamenta la mancata valutazione (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796 - 01). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alle parti civili, che ne hanno formulato tempestiva e motivata richiesta, delle spese di assistenza nel presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. 6 P.Q.M
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