CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 21207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/2006;avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 04/02/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 04/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Genova, accogliendo il concordato proposto dalleparti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 23/06/2025,ha rideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, dichiarandoinammissibili i motivi rinunciati e confermando nel resto la sentenza appellata.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori, denunciando: a) l’imputato [OSCURATO:PERSONA] mancanzao manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità eall’insussistenza di cause di proscioglimento; b) l’imputato [OSCURATO:PERSONA] l’omessamotivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla insussistenza di causedi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto leimpugnazioni sono state proposte per motivi non consentiti. Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Suprema Corte, nei confronti dellasentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello exart. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cuisiano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delleparti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto dirinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.285619-01).Nel caso in esame, dagli atti risulta che gli imputati hanno concordato unanuova pena, rinunciando a tutti i loro motivi di gravame diversi da quelliconcernenti il trattamento sanzionatorio (inclusi dunque quelli relativi allaresponsabilità); da ciò consegue che gli stessi non possono denunciare in questasede i vizi indicati nei ricorsi posto che hanno ad oggetto punti della decisioneimpugnata investiti proprio dai motivi di appello rinunciati.Va poi ribadito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso lasentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alladeterminazione della pena che è stata oggetto di accordo delle parti, salval'ipotesi – che non ricorre pacificamente nel caso in esame – di applicazione dipena illegale, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzionedeflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente