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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15661/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CLAUDIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al delitto di autoriciclaggio, inammissibilità nel resto; 4entito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità del ricorrente per i delitti di usura aggravata ed estorsione tentata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché per il reato di autoriciclaggio (a [OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere fatto confluire i pagamenti relativi al rapporto usuraio su carte prepagate intestate a terzi).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine rigU mancata rinnovazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero decisive, in quanto riscontrerebbero quelle dell'imputato relativamente al fatto che la somma iniziale di euro cinquantamila euro era stata elargita da Cirinnà non come prestito usuraio, ma come partecipazione ad un affare illecito gestito da [OSCURATO:PERSONA].

L'audizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe decisiva anche in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, sentito con le garanzie, si era avvalso della facoltà di non rispondere

2.2. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: la Corte aveva ritenuto credibili tali dichiarazioni individuando un riscontro in quelle rese dall'imputato, il quale aveva riferito che, dopo le parziali restituzioni effettuate, Leone si riteneva ancora in debito di quarantamila euro.

A ciò si aggiungeva che la Corte non aveva valutato (a) le note tecniche del consulente di parte, (b) il fatto che Leone si era recato in Spagna, circostanza incompatibile con le vessazioni denunciate, (c) che non vi sarebbe prova né del pagamento, né della promessa di pagamento dei quarantamila euro di cui avrebbe parlato il Cirinnà;

2.3. violazione di legge (art. 648-ter.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al delitto di autoriciclaggio: il ricorrente sarebbe stato perseguito due volte per la stessa condotta; si deduceva il profitto del reato di autoriciclaggio deve essere diverso ed ulteriore rispetto al provento del reato presupposto; nel caso di specie invece era stato semplicemente predisposto un sistema di ricezione del provento dell'usura su carte intestate a terzi, ma non era identificabile nella condotta contestata un profitto diverso rispetto a quello correlato alla consumazione dell'usura.

3. Il difensore, con motivi aggiunti, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.1.1.11 collegio riafferma che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello riteneva che non vi fosse alcuna necessità di disporre l'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], considerato che la donna rendeva sommarie informazioni il 5 giugno 2018 (utilizzabili pienamente tenuto conto della scelta del rito) e che, nel corso delle stesse, aveva precisato di avere iniziato una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] nel 2015, di non avere convissuto con lui e di averlo frequentato solo il fine settimana.

Le pregresse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella ineccepibile valutazione effettuata dalla Corte di appello, indicavano che la sua conoscenza dei fatti era "del tutto marginale", sicché la nuova audizione della stessa era superflua: si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello effettuava una analitica e persuasiva valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso, sottoponendoli ad un esame di affidabilità particolarmente severo, che veniva superato anche grazie alla rilevazione di numerose conferme esterne al dichiarato.

La motivazione in ordine alla complessiva credibilità di [OSCURATO:PERSONA] non risulta inficiata dai rilievi difensivi che, come si è anticipato, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa della prova dichiarativa, senza l'identificazione di fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a fondamento della conferma della responsabilità.Contrariamente a quanto dedotto, veniva analizzato ogni passo della progressione dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA], compresa la parte in cui egli riferiva di essersi recato in Spagna durante la latitanza del ricorrente, circostanza che - nella persuasiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale - confermava, e non disattendeva, la complessiva attendibilità del dichiarato (pag. 13 della sentenza impugnata).

Inoltre, veniva ribadita la natura usuraia del rapporto anche considerando le valutazioni del consulente tecnico Saveriano (pag. 15 della sentenza impugnata).

La motivazione contestata si presenta priva di fratture logiche, esaustiva ed aderente alle emergenze processuali: la stessa non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.11 terzo motivo di ricorso, che contesta la conferma della responsabilità per il reato di autoriciclaggio è fondato.

3.1. Il collegio riafferma che il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 - 02; Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970; Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep.2020, Cilli, Rv. 278204).

Nel caso in esame veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere predisposto un sistema di ricezione delle somme provento dell'usura su carte di credito prepagate, intestate a terzi: ebbene, in tale condotta non si rinviene alcuna azione funzionale a produrre un profitto ulteriore rispetto a quello correlato alla consumazione dell'usura.

Il ricorrente si era limitato, infatti, a predisporre un sistema di ricezione delle somme illecite attraverso l'indicazione di una serie di carte prepagate sulle quali [OSCURATO:PERSONA] faceva confluire le somme illecite, ma - per come risulta dalla contestazione - non ha impiegato tali somme in ulteriori attività "economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", funzionali a garantire un profitto ulteriore rispetto a quello lucrato con l'usura.

3.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al delitto di cui al capo 4\61 perché il fatto non sussiste; il relativo aumento di pena in continuazione deve essere eliminato (nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa) e la pena finale deve essere rideterminata in anni due, mesi otto di reclusione ed euro quattromilaottocento di multa.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. e Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 4\61 perché il fatto non sussiste ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, rideterminando la pena irrogata in anni due, mesi otto di reclusione ed euro quattromilaottocento di multa.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CLAUDIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al delitto di autoriciclaggio, inammissibilità nel resto; 4entito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità del ricorrente per i delitti di usura aggravata ed estorsione tentata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché per il reato di autoriciclaggio (a [OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere fatto confluire i pagamenti relativi al rapporto usuraio su carte prepagate intestate a terzi). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine rigU mancata rinnovazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero decisive, in quanto riscontrerebbero quelle dell'imputato relativamente al fatto che la somma iniziale di euro cinquantamila euro era stata elargita da Cirinnà non come prestito usuraio, ma come partecipazione ad un affare illecito gestito da [OSCURATO:PERSONA]. L'audizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe decisiva anche in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, sentito con le garanzie, si era avvalso della facoltà di non rispondere 2.2. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: la Corte aveva ritenuto credibili tali dichiarazioni individuando un riscontro in quelle rese dall'imputato, il quale aveva riferito che, dopo le parziali restituzioni effettuate, Leone si riteneva ancora in debito di quarantamila euro. A ciò si aggiungeva che la Corte non aveva valutato (a) le note tecniche del consulente di parte, (b) il fatto che Leone si era recato in Spagna, circostanza incompatibile con le vessazioni denunciate, (c) che non vi sarebbe prova né del pagamento, né della promessa di pagamento dei quarantamila euro di cui avrebbe parlato il Cirinnà; 2.3. violazione di legge (art. 648-ter.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al delitto di autoriciclaggio: il ricorrente sarebbe stato perseguito due volte per la stessa condotta; si deduceva il profitto del reato di autoriciclaggio deve essere diverso ed ulteriore rispetto al provento del reato presupposto; nel caso di specie invece era stato semplicemente predisposto un sistema di ricezione del provento dell'usura su carte intestate a terzi, ma non era identificabile nella condotta contestata un profitto diverso rispetto a quello correlato alla consumazione dell'usura. 3. Il difensore, con motivi aggiunti, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.1.1.11 collegio riafferma che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello riteneva che non vi fosse alcuna necessità di disporre l'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], considerato che la donna rendeva sommarie informazioni il 5 giugno 2018 (utilizzabili pienamente tenuto conto della scelta del rito) e che, nel corso delle stesse, aveva precisato di avere iniziato una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] nel 2015, di non avere convissuto con lui e di averlo frequentato solo il fine settimana. Le pregresse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella ineccepibile valutazione effettuata dalla Corte di appello, indicavano che la sua conoscenza dei fatti era "del tutto marginale", sicché la nuova audizione della stessa era superflua: si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello effettuava una analitica e persuasiva valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso, sottoponendoli ad un esame di affidabilità particolarmente severo, che veniva superato anche grazie alla rilevazione di numerose conferme esterne al dichiarato. La motivazione in ordine alla complessiva credibilità di [OSCURATO:PERSONA] non risulta inficiata dai rilievi difensivi che, come si è anticipato, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa della prova dichiarativa, senza l'identificazione di fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a fondamento della conferma della responsabilità.Contrariamente a quanto dedotto, veniva analizzato ogni passo della progressione dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA], compresa la parte in cui egli riferiva di essersi recato in Spagna durante la latitanza del ricorrente, circostanza che - nella persuasiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale - confermava, e non disattendeva, la complessiva attendibilità del dichiarato (pag. 13 della sentenza impugnata). Inoltre, veniva ribadita la natura usuraia del rapporto anche considerando le valutazioni del consulente tecnico Saveriano (pag. 15 della sentenza impugnata). La motivazione contestata si presenta priva di fratture logiche, esaustiva ed aderente alle emergenze processuali: la stessa non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.11 terzo motivo di ricorso, che contesta la conferma della responsabilità per il reato di autoriciclaggio è fondato. 3.1. Il collegio riafferma che il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 - 02; Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970; Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep.2020, Cilli, Rv. 278204). Nel caso in esame veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere predisposto un sistema di ricezione delle somme provento dell'usura su carte di credito prepagate, intestate a terzi: ebbene, in tale condotta non si rinviene alcuna azione funzionale a produrre un profitto ulteriore rispetto a quello correlato alla consumazione dell'usura. Il ricorrente si era limitato, infatti, a predisporre un sistema di ricezione delle somme illecite attraverso l'indicazione di una serie di carte prepagate sulle quali [OSCURATO:PERSONA] faceva confluire le somme illecite, ma - per come risulta dalla contestazione - non ha impiegato tali somme in ulteriori attività "economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", funzionali a garantire un profitto ulteriore rispetto a quello lucrato con l'usura. 3.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al delitto di cui al capo 4\61 perché il fatto non sussiste; il relativo aumento di pena in continuazione deve essere eliminato (nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa) e la pena finale deve essere rideterminata in anni due, mesi otto di reclusione ed euro quattromilaottocento di multa. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. e Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 4\61 perché il fatto non sussiste ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, rideterminando la pena irrogata in anni due, mesi otto di reclusione ed euro quattromilaottocento di multa. Dichiara inammissibile
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