CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7545/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cadlolo n. 118, presso lo studio dell’AvvocatoNicolò Lipari, che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari n.2/2019 depositata il17/1/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 832/2011 oramai passata in giudicato, dichiarava simulata e priva di effetti la cessione effettuata il 31 gennaio 1979 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] del 33% delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; dichiarava, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] era titolare, da tale epoca, delle azioni fittiziamente cedute al Delle Foglie nonché della metà delle azioni da questi acquistate nella stessa data da [OSCURATO:PERSONA] e quindi, nel complesso, di azioni pari al 50% del capitale sociale; convalidava, infine, il sequestro giudiziario delle medesime azioni. 2. Con ricorso ex art. 677, comma 3, cod. proc. civ. - presentato dapprima al Presidente del Tribunale di Bari e quindi riassunto, a seguito di declaratoria di incompetenza, avanti alla Corte d'appello di Bari - [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'attuazione del sequestro convalidato nel 2011 attraverso la pronuncia dell'ordine al Delle Foglie di consegnare al custode giudiziario la quota del 50% delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con contestuale immissione nel possesso delle stesse ad opera del custode giudiziario. La Corte distrettuale osservava che [OSCURATO:PERSONA], dopo l'azzeramento del capitale nel 1984 e la sua successiva ricostituzione, non aveva sottoscritto alcuna azione, perdendo così la qualità di socio. Evidenziava che la cautela, ove concessa in riferimento a una situazione già superata in fatto al momento della pronuncia della convalida, doveva considerarsi data inutilmente, perché l'oggetto del sequestro al momento della pronuncia non esisteva già più. Rilevava, infine, che il sequestro ante causam autorizzato nel 1991 non era stato convalidato con la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], cosicché alla statuizione di segno opposto pronunciata dalla Corte d'appello non poteva conseguire il ripristino dell’efficacia della misura cautelare, a ciò ostando il disposto dell'art. 4, comma 5, d.l. 571/1994, secondo cui sono inefficaci i sequestri anteriormente autorizzati se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. 3. Per la cassazione di questa ordinanza, pubblicata in data 17 gennaio 2019, ha proposto ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. Il provvedimento impugnato ha provveduto su un’istanza presentata ai sensi dell’art. 677, comma 3, cod. proc. civ., con la quale era stata richiesta la pronunzia nei confronti del terzo detentore del bene sequestrato di un ordine perché fosse consentita l’immediata immissione nel possesso del custode, in attuazione del sequestro giudiziario convalidato con sentenza oramai definitiva. Ora, il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, cod. proc. civ. è una misura cautelare funzionale alla fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta. Il ricorso straordinario per Cassazione avverso un simile provvedimento risulta, quindi, inammissibile, poiché il provvedimento che autorizza il sequestro riguarda una misura cautelare provvisoria che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale, essendo soltanto strumentale ad assicurare la fruttuosità di un differente provvedimento effettivamente decisorio (cfr. Cass. 23763/2016, Cass. 28673/2013, Cass. 1518/2012). Analoghe considerazioni possono essere compiute rispetto al provvedimento volto ad attuare il sequestro già autorizzato, come quello impugnato in questa sede. Infatti, non è ravvisabile il carattere della decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l'attuazione delle misure cautelari, avendo anche questi provvedimenti natura strumentale ed essendo, conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per C assazione proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost. (si vedano in questo senso Cass.21034/2013, Cass. 24543/2009, Cass. 9808/2000, Cass.10740/1998). Nei confronti disimili provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdeciescod. proc. civ. (anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994; Cass. 4497/2009), che, nella specie, sarebbe stato proponibile ad altra sezione della Corte d’appello, o alla Corte d’appello viciniore, nel senso previsto dal capoverso di tale norma. 5. In forza delle ragioni appena illustrate il ricorso, proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, deve essere dichiarato inammissibile. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi proposti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Va disposta, infine, la cancellazione ‒ richiesta dal controricorrente ‒ della frase, contenuta a p. 17, righe 13 e 14, del ricorso, laddove si dice che l’ordinanza impugnata «ha finito per dare copertura ad un imbroglio», dato che una simile espressione h a natura sconveniente, ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., ed eccede le esigenze della difesa. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Dispone, ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ, la cancellazione della frase, contenuta a p. 17, righe 13 e 14, del ricorso, laddove si dice che l’ordinanza impugnata «ha finito per dare copertura ad un imbroglio». Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import