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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41454/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] inferiore Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – imputato del reato previsto dall’art.589-biscod.pen. – ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., la pena di anni due di reclusione, c on beneficio della sospensione condizionale e con applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. –l’erronea applicazione dell’art.222, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, a seguito della sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale.

Ha esposto che, per effetto di tale ultima pronuncia, era venuto meno l’obbligo di disporre la revoca della patente di guida in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per il reato di omicidio stradale, fatta salva la ricorrenza delle aggravanti – non sussistenti nel caso di specie – previste dai commi secondo e terzo dell’art.589-bis cod.pen.; ha quindi esposto che il giudice procedente aveva disatteso la predetta pronuncia applicando automaticamente la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

Con il secondo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione accessoria.

Ha dedotto che la sentenza impugnata, in ogni caso, non riportava l’iter logicoche aveva condotta ad applicare la sanzione accessoria della revoca in luogo di quella della sospensione; motivazione, nel caso di specie, resa ancora più necessaria per effetto del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.589-bis, comma settimo, cod.pen..

3. Il Procuratore generaleha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorsoè fondato.

2. Va pregiudizialmente rilevato che –in riferimento ai limiti posti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, attualmente dettati dall’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. –è ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

3. Ciò posto, va quindi rilevato che –ai sensi dell’art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992 -« Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bise 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida», disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 C.d.s.allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bise 590-bis cod. pen ..

Di conseguenza, la citata sentenza del giudice delle leggi – fatto salvo il caso della ricorrenza, non sussistente nel caso di specie, delle predette aggravanti – ha fatto venire meno l’automatismo nell’applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella revoca della patente di guida in luogo di quella della sospensione.

4. Tanto premesso, i due motivi – unitariamente esaminabili per la loro stretta connessione logica – oltre che ammissibili (per le ragioni di diritto suddette),sono fondati.

Difatti, il giudice procedente, in motivazione ha – dapprima – fatto riferimento al, non più sussistente, automatismo in tema di applicazione della sanzione amministrativa della revoca per poi, successivamente, genericamente ritenerecome congrua la sanzione medesima “attesa la particolare gravità della violazione commessa e delle conseguenze che ne sono derivate”.

Ne derivala violazione di principio già sancito dalla Suprema Corte, che si intende ribadire, per il quale il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole.

Nel fare ciò devono essere considerati i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).

Ancora più specificamente, Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri,Rv. 286196 ha precisato in motivazione che va r itenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento del giudice procedente alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione.

5. In conclusione, ravvi sandosi la de nu nciata carenza motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di No

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] inferiore Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – imputato del reato previsto dall’art.589-biscod.pen. – ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., la pena di anni due di reclusione, c on beneficio della sospensione condizionale e con applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. –l’erronea applicazione dell’art.222, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, a seguito della sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale. Ha esposto che, per effetto di tale ultima pronuncia, era venuto meno l’obbligo di disporre la revoca della patente di guida in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per il reato di omicidio stradale, fatta salva la ricorrenza delle aggravanti – non sussistenti nel caso di specie – previste dai commi secondo e terzo dell’art.589-bis cod.pen.; ha quindi esposto che il giudice procedente aveva disatteso la predetta pronuncia applicando automaticamente la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Con il secondo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione accessoria. Ha dedotto che la sentenza impugnata, in ogni caso, non riportava l’iter logicoche aveva condotta ad applicare la sanzione accessoria della revoca in luogo di quella della sospensione; motivazione, nel caso di specie, resa ancora più necessaria per effetto del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.589-bis, comma settimo, cod.pen.. 3. Il Procuratore generaleha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsoè fondato. 2. Va pregiudizialmente rilevato che –in riferimento ai limiti posti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, attualmente dettati dall’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. –è ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 3. Ciò posto, va quindi rilevato che –ai sensi dell’art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992 -« Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bise 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida», disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 C.d.s.allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bise 590-bis cod. pen .. Di conseguenza, la citata sentenza del giudice delle leggi – fatto salvo il caso della ricorrenza, non sussistente nel caso di specie, delle predette aggravanti – ha fatto venire meno l’automatismo nell’applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella revoca della patente di guida in luogo di quella della sospensione. 4. Tanto premesso, i due motivi – unitariamente esaminabili per la loro stretta connessione logica – oltre che ammissibili (per le ragioni di diritto suddette),sono fondati. Difatti, il giudice procedente, in motivazione ha – dapprima – fatto riferimento al, non più sussistente, automatismo in tema di applicazione della sanzione amministrativa della revoca per poi, successivamente, genericamente ritenerecome congrua la sanzione medesima “attesa la particolare gravità della violazione commessa e delle conseguenze che ne sono derivate”. Ne derivala violazione di principio già sancito dalla Suprema Corte, che si intende ribadire, per il quale il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole. Nel fare ciò devono essere considerati i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento). Ancora più specificamente, Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri,Rv. 286196 ha precisato in motivazione che va r itenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento del giudice procedente alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione. 5. In conclusione, ravvi sandosi la de nu nciata carenza motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica, per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di No
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