CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il GIP del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere l'applicazione di pena sostitutiva in relazione alla pena di un anno di reclusione inflitta con sentenza passata in giudicato il 05/04/2019. Nell'unico motivo deduce violazione di legge: secondo il ricorrente, l'art. 95 d. Igs. 150/2022 non esclude la possibilità di applicare l'importante innovazione ai giudizi conclusi con decisione passata in giudicato e nel quale l'esecuzione della pena irrogata non sia ancora eseguita, come nel caso di specie, dovendo trovare attuazione il principio della retroattività della legge penale più favorevole. 2. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva a norma dell'art. 53, legge n. 689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. La situazione in cui si trova il Grissa (la cui condanna a pena detentiva per quale è invocata l'applicazione di pena sostitutiva, è passata in giudicato nell'aprile 2019), pertanto, non rientra tra quelle disciplinate dalla norma transitoria, come correttamente osservato dal G.E. nell'impugnata ordinanza. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de