CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Firenze, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha dichiarato l'imputato penalmente responsabile in ordine al delitto di truffa militare aggravata e ai delitti di cui agli artt. 48 e 615-ter, secondo comma, n. 1, e terzo comma, 479 in relazione all'art. 476, secondo comma, e 81, secondo comma, cod. pen., ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti e ha rideterminato la pena; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono: il primo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 173, lett. e, d. Igs. 15 marzo 2010, n. 66, poiché, per un verso, la qualità soggettiva di Comandante di stazione del ricorrente, dalla quale deriverebbe a mente del citato articolo la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, e conseguentemente dell'organizzazione del lavoro, escluderebbe la contestata condotta di truffa, e, per altro verso, apparirebbe illogica, anche alla luce dell'esiguità dell'ingiusto profitto conseguito dell'imputato, la censura di non credibilità dell'assunto difensivo secondo il quale lo stesso avrebbe recuperato di notte il tempo distolto al servizio durante il giorno, così come risultante anche dalla mancanza di inefficienze nella gestione degli arretrati; il secondo, violazione di legge in relazione all'art. 615-ter, poiché la condotta del ricorrente sarebbe consistita semplicemente in un "piacere" fatto ad un cittadino seppur nell'ambito di un compito di istituto, ossia quello di agevolare i rapporti tra i consociati - non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto volti a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, al quale è riservata in via esclusiva la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Invero, la corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in risposta alle doglianze difensive, meramente reiterate in sede di ricorso e da considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto prive della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).La pretesa "compensazione" del lavoro omesso dal ricorrente mediante attività lavorativa svolta fuori orario, quand'anche provata, non esclude la configurabilità del reato di truffa. Inoltre, la consapevolezza dell'imputato di accedere al sistema ETNA della banca dati per ragioni estranee al suo ufficio, così come ammesso dallo stesso, consente di ritenere integrato il contestato reato di cui all'art. 615-ter anche sotto il profilo soggettivo; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso - che deducono rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., poiché i giudici del merito non avrebbero adeguatamente tenuto in considerazione la qualifica soggettiva del ricorrente, la connessione con il servizio per tutti gli illeciti contestati e la sostanziale compatibilità temporale delle imputazioni, al fine di affermare la sussistenza del vincolo della continuazione; vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse in misura prevalente alla luce sia dell'incensuratezza dell'imputato, sia delle valutazioni di professionalità eccellenti in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale che non avrebbe dovuto essere considerata circostanza di segno negativo ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze, pena un inammissibile bis in idem, in quanto già elemento costitutivo o circostanza aggravante dei reati contestati; vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena irrogata per il reato di truffa militare, ritenuta già abbastanza mite dalla Corte di appello, secondo la quale il primo giudice avrebbe irrogato una pena prossima al minimo edittale che, invece, risulterebbe tre volte superiore al minimo, ignorando anche la minima entità del danno patrimoniale - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati. Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, alla fissazione della pena base, e al riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nella specie risulta congruamente assolto l'onere argomentativo con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la mancanza di un profilo di unitarietà del disegno criminoso tra le assenze ingiustificate dal servizio, perlopiù finalizzate alla cura di interessi personali, e gli altri delitti, commessi invece nell'ottica di uno scambio di favori con amici e conoscenti, nonché in mancanza di alcun elemento idoneo a rivelare la preordinazione di fondo che unirebbe le violazioni in questione, consegue che il considerevole disvalore conseguente ai ripetuti abusi, da parte del ricorrente, della propriaqualifica di pubblico ufficiale, è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e con la determinazione prossima al minimo edittale della pena base per i reati di truffa militare e per il reato di cui al capo E) dell'imputazione; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.MElena [OSCURATO:PERSONA] a e