CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14572-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - eantrdrie--ateente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3639/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto l'annullamento di più avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni compresi dal 2012 al 2015; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando che nel caso di specie non è applicabile l'istituto della rimessione in termini, che richiede la dimostrazione di un impedimento totale del difensore mentre nel caso di specie la parte contribuente aveva conferito mandato a rappresentarlo a due professionisti, di cui uno solo impedito per motivi di salute. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso mentre il comune di [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 152 cod. proc. civ. e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente Ric. 2021 n. 14572 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- escluso l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini nonostante l'impedimento del difensore dipendesse da motivi di salute. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 19