CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 17579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11868/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2093/2022 depositatoi l 07/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] domandò alla Corte d’appello di Roma la corresponsione di un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 89/2001, assumendo l’irragionevole durata del giudizio relativo al risarcimento dei danni conseguenti ad una responsabilità professionale nella morte del proprio coniuge. Il giudice adito accolse parzialmente la domanda, liquidando a favore della richiedente l’importo di euro 400. La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dalla Farina fu parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma, con decreto n. 2093 del 7 dicembre 2022, sulla considerazione che il procedimento di accertamento tecnico preventivo avrebbe dovuto essere ricompreso nel termine complessivo di durata del giudizio. Con riguardo alle spese, il giudice adito liquidò in particolare, per il giudizio di opposizione, l’importo di € 28 per esborsi ed € 1.950 per compensi. Ricorre per cassazione la Farina con tre motivi. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso, adducendo la violazione degli artt. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., si denuncia la nullità del decreto collegiale, nonché anomalia motivazionale in rapporto alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, per mancanza di motivazione, motivazione apparente o perplessa o incomprensibile, violazione e falsa applicazione di norme. L’apparato argomentativo della Corte d’appello non avrebbe consentito la comprensione di taluni punti della procedura seguita per la liquidazione delle spese. Il motivo è manifestamente infondato. 1.1. Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, dopo la riforma dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della Cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014). 1.2. Nel caso di specie non sussiste alcuna grave anomalia motivazionale tale da collocare le argomentazioni del decreto sotto la “soglia minima costituzionale”, poiché la Corte di appello di Roma ha argomentato adeguatamente sulle questioni sollevate dall'opponente che oggi la ricorrente propone. 2. Mediante il secondo motivo, la Farina si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’espletamento della fase istruttoria o di trattazione del procedimento di opposizione e, conseguentemente, dalla liquidazione e quantificazione dei relativi compensi. In particolare, il decreto impugnato avrebbe mancato di esaminare specificamente ed analiticamente le attività previste dall’art. 5 ter l. n. 89/2001, espletate in concreto nel corso del procedimento di opposizione e provate sia documentalmente che presuntivamente. 2.1. Con la terza censura, viene stigmatizzata la violazione e falsa applicazione, in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, degli artt. 10, 14 e 91 c.p.c., 2233 comma 2° c.c., 13 comma 6° l. n. 247/2012, 2 comma 1°, 4, commi 1° e 5°, 5, commi 1° e 3° D.M. n. 55/2014 e nuova tabella 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello si sarebbe limitata a negare i compensi per la fase istruttoria non svolta, senza motivare adeguatamente la sua decisione e senza spiegare il perché le attività effettivamente espletate non integrassero la fase istruttoria o di trattazione. 3. I due motivi, in esito ad una trattazione unitaria – in virtù della connessione logico giuridica che li avvince –devono essere accolti. 3.1. Ai sensi dell’art. 4, co. 5, lett. c) D.M. n. 55/2014, si intende per «fase istruttoria» anche «l'esame degli scritti o documenti delle altre parti». Ne segue che va comunque riconosciuto in generale e nel caso di specie il compenso per la fase di istruttoria, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso «ineludibile» (Sez. 2, n. 7143 del 10 marzo 2023). Ad ogni modo, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, 50 co., lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto (cfr. Sez. 2, n. 20993 del 2 ottobre 2020). 3.2. Sussistono gli estremi per decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Nell’adottare tale decisione, si deve tenere conto del principio secondo cui, quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (Sez. 1, n. 6345 del 5 marzo 2020). Per le spese del presente giudizio va riconosciuto l’aumento del 30% per gli atti telematici, rapportato però al primo scaglione, proprio in considerazione del valore differenziale, riferito solo al compenso per la fase di trattazione. Le suddette spese, liquidate come in dispositivo (tenendo conto dell’estrema semplicità delle questioni) e poste a carico del Ministero controricorrente, vanno distratte a favore del difensoreantistatario. P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere l’ulteriore compenso per la fase di trattazione/istruttoria del giudizio di opposizione che liquida in € 496,00, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €.600,00 e spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il 5 aprile 2024, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile